CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 38868/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, dirette a una rivalutazione del compendio probatorio, come emerge dalla stessa esposizione del motivo, in cui sono riportati ampi stralci di prove dichiarative (cfr. p. 4-5-6 del ricorso), censure peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici — e quindi non censurabile in questa sede di legittimità -, ha escluso la fondatezza della tesi difensiva, qui nuovamente ripropostn, evidenziando l'impossibilità che quell'ingente quantitativo di rifiuti, anche pericolosi, fosse stato conferito sul terreno da terzi, anche considerando che l'area era delimitata da rete metallica e da un cancello munito di lucchetto; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei , ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della 4ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.