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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 12 agosto 2026

Cassazione n. 33404/2026

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nio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;letta la memoria di replica alla conclusioni del Pubblico Ministero depositata indata 12/08/2026 dal difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con provvedimento del 11/06/2026,ha disposto ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen. la proroga del terminedi durata massima del giudizio di appello nella misura di un anno. [OSCURATO:PERSONA] appello, nel prorogare nei termini indicati il giudizio di appello, harichiamato l’imputazione di cui al capo a) e la contestazione aperta che lacaratterizza, la prossima scadenza del termine di tre anni di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., oltre alla portata dell’art. 2, comma 5, della legge 131del 2024, con riferimento alle caratteristiche del giudizio (complesso incorrelazione alle imputazioni elevate, al tipo di reato contestato, al numerodei ricorrenti ed alle singole impugnazioni).2.

Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in via preliminare la tempestività dei ricorsi, attesa l’omessanotifica del provvedimento sia ai ricorrenti che al difensore, e proponendomotivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione di legge e violazione di norme processuali inrelazione all’art. 2, comma 5, della l. n. 134 del 2021 ed in relazione all’art.344-bis, comma 4, cod. proc. pen.; la difesa ha sottolineato come leimpugnazioni delle parti siano state proposte entro il 31/12/2024, condiretta applicabilità al procedimento in corso della disciplina transitoria dicui all’art. 2, comma 5, della l. n. 134 del 2021, che prevede un termine didurata massima del giudizio di appello di tre anni; tale previsioneconfigura, secondo la difesa, una fattispecie autonoma e speciale rispettoalla disciplina ordinaria dell’art. 344-bis cod. proc. pen., essendo statoprevisto un termine più lungo, all’evidenza non prorogabile, in assenza diqualsiasi esplicito richiamo all’istituto della proroga.

Ne consegue,nell’ottica della difesa, che nel caso di specie risulta superato il terminetriennale da calcolare in considerazione della data di pronuncia dellasentenza di primo grado (16/12/2022) e della individuazione del termine didecorrenza del temine di improcedibilità nella data del 14/06/2023, conscadenza finale in data 14/06/2026, data precedente al provvedimentoimpugnato.2.2.

Violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606,lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 344-bis, comma 4, cod. proc.pen. per avere la Corte di appello emesso il provvedimento di proroga inassenza dei presupposti legittimanti.

La motivazione è consistita in un merorichiamo alle imputazioni ed alle impugnazioni, sostenendo che il giudiziorisulta “piuttosto complesso”.

Non sono state individuate in alcun modo leragioni della particolare complessità, mentre si è fatto riferimento solo edesclusivamente ad elementi del tutto fisiologici nel procedimento in corso;non è stata, dunque, dimostrata la particolare complessità delprocedimento e la motivazione sul punto risulta sostanzialmente omessa;inoltre la difesa ha evidenziato come la particolare complessità chegiustifica la proroga dovrebbe essere individuata sin dall’inizio e ovedisposta in seguito dovrebbe chiarire specificamente le ragioni per le quali ilprocedimento non era stato ritenuto inizialmente particolarmentecomplesso e gli elementi che lo hanno invece e in concreto reso tale.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga rigettato.4.

La difesa ha depositato memoria di replica alla requisitoria delProcuratore generale in data 12/08/2026, con la quale ha ribadito leargomentazioni del ricorso sostenendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.2.

Nella parte introduttiva del ricorso, il difensore dei ricorrenti hapremesso come l’impugnazione proposta (datata 24/06/2026) si debbaritenere tempestiva, attesa l’omessa notifica del provvedimento del11/06/2026 (sia al difensore che hai ricorrenti), con il quale è statadisposta la proroga della durata massima del giudizio di appello nellamisura di un anno.Il ricorso si deve effettivamente ritenere tempestivo e propostonell’interesse dei ricorrenti dal difensore legittimato a tal fine.In tal senso si deve premettere che, nell’ambito del provvedimentoimpugnato, la Corte di appello ha disposto la notifica alle parti delprocedimento e dalla consultazione degli atti, possibile in relazione alvizio/omissione processuale richiamata dalla difesa (Sez.

U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013,Chahid, Rv. 255304-01) è emersa la regolare notifica al difensore deiricorrenti in data 12/06/2026 a mezzo pec inviata all’indirizzo di postacertificata [OSCURATO:EMAIL] (consegnata nella casella di destinazioneregolarmente alle ore 12.59.02).Quanto ai ricorrenti, si deve rilevare come gli stessi, nell’ambito delleprocure speciali rilasciate ed allegate al ricorso, abbiano evidenziato inmodo esplicito di avere avuto conoscenza solo alla data di rilascio dellaprocura al difensore del provvedimento di proroga.

Ne consegue che, inassenza di una notifica diretta agli interessati, non presente agli atti seppurdisposta dalla Corte di appello, si deve complessivamente ritenere, perl’insieme di circostanze emerse ed allegate, la tempestività dei ricorsiodierni.

Si deve preliminarmente ricordare che il disposto dell’art. 344-bis,comma 5, cod. proc. pen., prevede che l’ordinanza che dispone la prorogadel temine previsto dal comma 1, può essere oggetto di ricorso percassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dellaordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione.Ciò premesso, si deve considerare che nella nozione di notifica alleparti si deve ricomprendere non solo il difensore, ma anche il destinatariodel provvedimento di proroga, chiaramente interessato ad interloquire sullaricorrenza dei presupposti del provvedimento stesso, La parte interessatadeve, necessariamente, essere destinataria della notifica (nel caso di specienon presente agli atti), atteso che tale notifica rappresenta un requisitoindefettibile di ammissibilità del ricorso, proponibile secondo la disciplinadell’art. 613 cod. proc. pen. dal difensore a tal fine legittimato, comeavvenuto nel caso di specie.

Ne consegue che - pur in presenza di unaomessa notifica da parte della Corte di appello - la dichiarazione resaformalmente dalle parti al difensore, che ha poi proposto ricorso, evidenziaun pieno raggiungimento dello scopo, avendo il difensore impugnato ilprovvedimento che doveva essere notificato, contestandone portata econtenuto, richiamando in particolare la violazione di norme processuali.3.

In ordine ai motivi di ricorso proposti si deve osservare che ilprimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha giàampiamente chiarito portata ed estensione della disciplina di cui all’art.344-bis cod. proc. pen. affermando, in modo che il collegio pienamentecondivide, che: “L'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 27settembre 2021, n. 134, detta la disciplina dell'istituto dell'improcedibilitàper superamento dei termini di durata massima del giudizio diimpugnazione.

Ai sensi dei primi due commi di tale norma, la mancatadefinizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituiscecausa di improcedibilità dell'azione penale.

Il giudizio di cassazione, invece,deve definirsi, a pena anch'esso di improcedibilità, entro il termine di unanno.

Scorrendo poi gli ulteriori commi dei quali si compone l'articolo (novein tutto), si ritrova un'articolata disciplina.

Il legislatore ha previsto che itermini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis cod. proc. pen. decorrono dalnovantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art.544 cod. proc. pen., come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154disp. att. cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza.Al comma 4 dell'art. 344-bis cit., è stata prevista, quindi, un'ipotesi diproroga dei termini appena richiamati, che, quando il giudizio diimpugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delleparti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni difatto o di diritto da trattare, sono prorogati, con ordinanza motivata delgiudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio diappello e a sei mesi nel giudizio di cassazione.

Ulteriori proroghe possonoessere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodoprecedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità diterrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la leggestabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni onel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma,306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate dicui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonchéper i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, delcodice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 DPR n. 309 del 1990.

3. Siè poi stabilito che, quando si procede per i delitti aggravati ai sensidell'articolo 416-bis.1, primo comma, cod. pen., i periodi di proroga nonpossono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e unanno e sei mesi nel giudizio di cessazione.

La decisione di proroga da partedei giudici di merito è stata comunque sottoposta, dal legislatore, allapossibilità di impugnazione con ricorso per cassazione.

Ed infatti, control'ordinanza che dispone la proroga del termine è previsto dal comma 1,l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, apena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, inmancanza, dalla sua notificazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e laCorte di cassazione deve decidere entro trenta giorni dalla ricezione deglinotare come il legislatore abbia previsto che, quando la Corte di cassazionerigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non possa essereriproposta con l'impugnazione della sentenza.

I termini di improcedibilità dicui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cuiconfronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primocomma, cod. pen. e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrenteper la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

In quest'ultimo caso, disospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo disospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunqueeccedere sessanta giorni.

Inoltre, la norma prevede che, quando ènecessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo159 o dell'art. 598-ter, comma 2, cod. proc. pen., per la notificazione deldecreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo613, comma 4, cod. proc. pen. i termini di improcedibilità sono, altresì,sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo,tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data incui la notificazione è effettuata.

Analogamente a quanto previsto per lapossibilità di rinunciare alla prescrizione, quale istituto di estinzione delreato, la novella ha previsto, al comma 7 dell'articolo 344-bis in esame, chela declaratoria di improcedibilità non abbia luogo quando l'imputato chiede"la prosecuzione del processo".

Ancora, la disciplina stabilisce che, fermorestando quanto previsto dall'art. 624 cod. proc. pen. - e dunque fermi glieffetti del possibile giudicato parziale - i termini di improcedibilità delgiudizio di appello valgano anche nel giudizio di rinvio a seguito diannullamento della decisione di secondo grado; così come pure si 4 applicaal giudizio di rinvio la disciplina della proroga dei termini di improcedibilitàe le sue specifiche disposizioni (commi da 4 a 5), nonché quella sullasospensione dei termini di cui al comma 6 dello stesso art. 344-bis cod.pen. e della possibilità di rinunciare alla stessa improcedibilità, mediante larichiesta di prosecuzione del processo (comma 7).

I termini di duratamassima del processo decorrono, nel caso di giudizio di rinvio, dalnovantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previstodall'articolo

617. Con la recente precisazione giurisprudenziale secondo cui,nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento parziale, limitato allastatuizione in punto di determinazione della pena o ad altre statuizioniaccessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilità previstadall'art. 344-bis cod. proc. pen., ove, in sede di legittimità, sia statadichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato(Sez. 2, n. 40681 del 03/12/2025, T., Rv. 288983 - 01, in una fattispecierelativa ad annullamento con rinvio della decisione in grado di appello,limitato alla statuizione in punto di applicazione di pene sostitutive; lasentenza richiama Sez.

U, n. 373 del 1991, Rv. 186164-01).

Infine, ai sensidell'ultimo comma dell'art. 344-bis cod. proc. pen., l'intera disciplinasull'improcedibilità non si applica nei procedimenti per i più gravi dei delittipuniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanzeaggravanti.

L'ispirazione essenziale della nuova disposizione con cui si sonostabiliti termini massimi per il giudizio di impugnazione, salve le eccezionigià enunciate, è il principio della ragionevole durata del processo, pertemperare gli effetti dell'art. 161-bis cod. pen. e del mutato regime diblocco del decorso della prescrizione sostanziale dopo la sentenza di primogrado.

L'istituto è di natura processuale, secondo la giurisprudenza edottrina dominanti - pur se quest'ultima ne ha messo in risalto gli effettisostanzialmente penali - ed è applicabile ai reati commessi a far data dalprimo gennaio 2020.È stata esaminata anche la questione dicostituzionalità proposta avverso tale limitazione applicativa e questa Corteregolatrice l'ha già dichiarata manifestamente infondata, ritenendoinsussistente il contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost. dell'art. 344-biscod. proc. pen., in quanto la limitazione cronologica dell'applicazione di talecausa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, èfrutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversitàdelle situazioni, e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9gennaio 2019, n. 3 in materia di sospensione del termine di prescrizionenei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi adecorrere della suddetta data, essendo ragionevole la gradualeintroduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degliuffici giudiziari” (Sez. 3, n. 1567 del 5 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv.282408-01; conformi Sez. 5, n. 334 del 2022, Rv. 282419 e ord. n. 43883del 2021, Rv. 283043-02)” (Sez. 5, n. 12626 del 19/12/2025, Bianchini,Rv. 289896-01).Quanto al tema della proroga dei termini di improcedibilità, la difesasostiene che tali termini non sarebbero applicabili ai procedimenti, qualiquello in esame, che rientrano nella disciplina transitoria introdotta dall’art.2 della l. n. 134 del 2021 e successive modifiche, con particolareriferimento al disposto del comma 5, che prevede che: “nei procedimenti dicui al comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del31/12/2024, termini previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis del codice diprocedura penale sono rispettivamente di tre anni per il giudizio di appelloe di tre anni e sei mesi per il giudizio di cassazione”.L’argomentazione, secondo la quale la disciplina della proroga non siapplicherebbe, ai procedimenti disciplinati in via transitoria, èmanifestamente infondata sia in considerazione della formulazione letteraledella disciplina evocata, che per la chiara ratio normativa posta a base delladisciplina transitoria predetta.In tal senso, appare evidente come la stessa formulazione letteraledella disciplina transitoria, con lo specifico richiamo ai commi 1 e 2, valgaad inserire ed integrare il suo contenuto dispositivo nell’alveo dellaprevisione che individua i termini massimi di definizione delle diverse fasi digiudizio e come la ratio della predetta disciplina transitoria debba essereindividuata nella necessaria gestione del passaggio a regime della nuovadisciplina da parte degli uffici giudiziari, con la possibilità di adottare iconseguenti provvedimenti organizzativi al fine di poter definire in untermine ritenuto ragionevole in relazione al mutamento normativointrodotto per i procedimenti caratterizzati dalla impugnazione propostaentro il 31/12/2024.A tali diversi termini è applicabile, indistintamente, la previsione checonsente una proroga dei termini di durata massima del giudizio diimpugnazione.

In tal senso, si deve osservare come nessuna eccezione alregime di proroga sia stata prevista dal legislatore, escludendone laapplicazione ai diversi termini individuati dalla disciplina transitoria, per cuisi deve ritenere tale disciplina applicabile anche ai diversi termini indicatidall’art. 2, comma 5, l. n. 134 del 2001.

Deve valere all’evidenza il principiodel tempus regit actum, con piena entrata in vigore dell’art.344-bis cod.proc. pen. con riferimento a tutti i termini di base, che devono essereindividuati ai sensi dei commi 1 e 2, in via ordinaria, e dell’art. 2, comma 5,l. 134 del 2001 in via transitoria.

La disciplina relativa alla proroga deitermini di durata massima è in altri termini generale e sistematicamenteriferibile sia ai termini di base generali che ai termini stabiliti in viatransitoria, come emerge anche dalla collocazione sistematica, a seguire,della relativa previsione e dalla assenza di qualsiasi eccezione al portatonormativo alla stessa.4.

I l secondo motivo di ricorso è aspecif ico, oltre chemanifestamente infondato.

In via preliminare, occorre rilevare come iricorrenti abbiano dedotto la ricorrenza una violazione di norme processualie, pur tuttavia, dalla formulazione del motivo emerga una deduzione tuttaincentrata sul vizio di motivazione, senza alcuna effettiva enunciazione diallegazioni a sostegno del vizio evocato.È stata inoltre richiamata, seppure per inciso, una violazione di leggeche, se in ipotesi da correlare al vizio motivazionale di fatto dedotto, non sipotrebbe ritenere sussistente.

In tal senso si deve ricordare che solo unamotivazione totalmente assente o apparente potrebbe integrare laviolazione di legge (in ambiti vari, vedi Sez.

U, r-L 33451 del 29/05/2014,Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez.

U, n. Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno,Rv. 186999 e Sez.

U, n.25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 -01) e le argomentazioni spese dalla difesa dimostrano la mera noncondivisione del percorso argomentativo prescelto dalla Corte di appello,rispetto, dunque, ad una motivazione presente, articolata, ma ritenuta noncorretta e centrata quanto ai presupposti legittimanti la sospensione.Nel caso di specie, tuttavia, il vizio della motivazione quanto allaargomentazione adottata dalla Corte di appello, non è sussistente e ilmotivo si deve ritenere anche manifestamente infondato.

Si deveossservare che le ipotesi di complessità del processo stabilite dal legislatorequali ragioni fondanti della proroga hanno valenza oggettiva e natura traloro alternativa, nel senso che è sufficiente la presenza di una sola dellerichiamate cause di complessità per dare luogo alla proroga.Questa Corte ha già chiarito che: “La natura alternativa delle ipotesi èdesunta da un chiaro elemento lessicale, e cioè l'uso della congiunzione "o"per elencarle, che configura, grammaticalmente, un elemento coordinantedisgiuntivo usato per proporre, appunto, alternative, indicandoeventualmente opzioni diverse ma tutte, comunque, valide a configurare ilpresupposto normativo” (Sez. 5, n. 12626 del 19/12/2025, Bianchini, Rv.289896-01).

La Corte di appello, nel rispetto dell’ampiezza decisionale chedeve caratterizzare l’ordinanza in questione (che come emerge dallo stessomotivo di ricorso consente un ampio confronto con le ragioni decisorie), haadeguatamente enucleato, sulla base di canoni argomentativi sintetici, mariscontrabili, logicamente verificabili, la ricorrenza dei presuppostilegittimanti la proroga, con adeguatezza degli argomenti utilizzati especifico confronto con gli indicatori normativi ed espressi di complessitàdel processo (numero di imputati e di imputazioni; complessità dellequestioni di fatto o di diritto da trattare).

Né valgono a superare taliconclusioni le argomentazioni, reiterative, spese dalla difesa nella memoriadi replica alle conclusioni del Procuratore generale.

E comunque, ove taliconsiderazioni difensive si volessero qualificare quali motivi nuovi, questidevono essere dichiarati inammissibili, atteso che l’inammissibilità deimotivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dallaproposizione di motivi nuovi, poiché si trasmette a questi ultimi il vizioradicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo diconnessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essereevitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione(Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 6, n.9837 del 21/11/2018, Montante, Rv. 275158-01).5.

I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle sole spese processuali ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., in considerazione della novità di alcune dellequestioni trattate.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 20/08/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;letta la memoria di replica alla conclusioni del Pubblico Ministero depositata indata 12/08/2026 dal difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con provvedimento del 11/06/2026,ha disposto ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen. la proroga del terminedi durata massima del giudizio di appello nella misura di un anno. [OSCURATO:PERSONA] appello, nel prorogare nei termini indicati il giudizio di appello, harichiamato l’imputazione di cui al capo a) e la contestazione aperta che lacaratterizza, la prossima scadenza del termine di tre anni di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., oltre alla portata dell’art. 2, comma 5, della legge 131del 2024, con riferimento alle caratteristiche del giudizio (complesso incorrelazione alle imputazioni elevate, al tipo di reato contestato, al numerodei ricorrenti ed alle singole impugnazioni).2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in via preliminare la tempestività dei ricorsi, attesa l’omessanotifica del provvedimento sia ai ricorrenti che al difensore, e proponendomotivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge e violazione di norme processuali inrelazione all’art. 2, comma 5, della l. n. 134 del 2021 ed in relazione all’art.344-bis, comma 4, cod. proc. pen.; la difesa ha sottolineato come leimpugnazioni delle parti siano state proposte entro il 31/12/2024, condiretta applicabilità al procedimento in corso della disciplina transitoria dicui all’art. 2, comma 5, della l. n. 134 del 2021, che prevede un termine didurata massima del giudizio di appello di tre anni; tale previsioneconfigura, secondo la difesa, una fattispecie autonoma e speciale rispettoalla disciplina ordinaria dell’art. 344-bis cod. proc. pen., essendo statoprevisto un termine più lungo, all’evidenza non prorogabile, in assenza diqualsiasi esplicito richiamo all’istituto della proroga. Ne consegue,nell’ottica della difesa, che nel caso di specie risulta superato il terminetriennale da calcolare in considerazione della data di pronuncia dellasentenza di primo grado (16/12/2022) e della individuazione del termine didecorrenza del temine di improcedibilità nella data del 14/06/2023, conscadenza finale in data 14/06/2026, data precedente al provvedimentoimpugnato.2.2. Violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606,lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 344-bis, comma 4, cod. proc.pen. per avere la Corte di appello emesso il provvedimento di proroga inassenza dei presupposti legittimanti. La motivazione è consistita in un merorichiamo alle imputazioni ed alle impugnazioni, sostenendo che il giudiziorisulta “piuttosto complesso”. Non sono state individuate in alcun modo leragioni della particolare complessità, mentre si è fatto riferimento solo edesclusivamente ad elementi del tutto fisiologici nel procedimento in corso;non è stata, dunque, dimostrata la particolare complessità delprocedimento e la motivazione sul punto risulta sostanzialmente omessa;inoltre la difesa ha evidenziato come la particolare complessità chegiustifica la proroga dovrebbe essere individuata sin dall’inizio e ovedisposta in seguito dovrebbe chiarire specificamente le ragioni per le quali ilprocedimento non era stato ritenuto inizialmente particolarmentecomplesso e gli elementi che lo hanno invece e in concreto reso tale.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga rigettato.4. La difesa ha depositato memoria di replica alla requisitoria delProcuratore generale in data 12/08/2026, con la quale ha ribadito leargomentazioni del ricorso sostenendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.2. Nella parte introduttiva del ricorso, il difensore dei ricorrenti hapremesso come l’impugnazione proposta (datata 24/06/2026) si debbaritenere tempestiva, attesa l’omessa notifica del provvedimento del11/06/2026 (sia al difensore che hai ricorrenti), con il quale è statadisposta la proroga della durata massima del giudizio di appello nellamisura di un anno.Il ricorso si deve effettivamente ritenere tempestivo e propostonell’interesse dei ricorrenti dal difensore legittimato a tal fine.In tal senso si deve premettere che, nell’ambito del provvedimentoimpugnato, la Corte di appello ha disposto la notifica alle parti delprocedimento e dalla consultazione degli atti, possibile in relazione alvizio/omissione processuale richiamata dalla difesa (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013,Chahid, Rv. 255304-01) è emersa la regolare notifica al difensore deiricorrenti in data 12/06/2026 a mezzo pec inviata all’indirizzo di postacertificata [OSCURATO:EMAIL] (consegnata nella casella di destinazioneregolarmente alle ore 12.59.02).Quanto ai ricorrenti, si deve rilevare come gli stessi, nell’ambito delleprocure speciali rilasciate ed allegate al ricorso, abbiano evidenziato inmodo esplicito di avere avuto conoscenza solo alla data di rilascio dellaprocura al difensore del provvedimento di proroga. Ne consegue che, inassenza di una notifica diretta agli interessati, non presente agli atti seppurdisposta dalla Corte di appello, si deve complessivamente ritenere, perl’insieme di circostanze emerse ed allegate, la tempestività dei ricorsiodierni. Si deve preliminarmente ricordare che il disposto dell’art. 344-bis,comma 5, cod. proc. pen., prevede che l’ordinanza che dispone la prorogadel temine previsto dal comma 1, può essere oggetto di ricorso percassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dellaordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione.Ciò premesso, si deve considerare che nella nozione di notifica alleparti si deve ricomprendere non solo il difensore, ma anche il destinatariodel provvedimento di proroga, chiaramente interessato ad interloquire sullaricorrenza dei presupposti del provvedimento stesso, La parte interessatadeve, necessariamente, essere destinataria della notifica (nel caso di specienon presente agli atti), atteso che tale notifica rappresenta un requisitoindefettibile di ammissibilità del ricorso, proponibile secondo la disciplinadell’art. 613 cod. proc. pen. dal difensore a tal fine legittimato, comeavvenuto nel caso di specie. Ne consegue che - pur in presenza di unaomessa notifica da parte della Corte di appello - la dichiarazione resaformalmente dalle parti al difensore, che ha poi proposto ricorso, evidenziaun pieno raggiungimento dello scopo, avendo il difensore impugnato ilprovvedimento che doveva essere notificato, contestandone portata econtenuto, richiamando in particolare la violazione di norme processuali.3. In ordine ai motivi di ricorso proposti si deve osservare che ilprimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha giàampiamente chiarito portata ed estensione della disciplina di cui all’art.344-bis cod. proc. pen. affermando, in modo che il collegio pienamentecondivide, che: “L'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 27settembre 2021, n. 134, detta la disciplina dell'istituto dell'improcedibilitàper superamento dei termini di durata massima del giudizio diimpugnazione. Ai sensi dei primi due commi di tale norma, la mancatadefinizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituiscecausa di improcedibilità dell'azione penale. Il giudizio di cassazione, invece,deve definirsi, a pena anch'esso di improcedibilità, entro il termine di unanno. Scorrendo poi gli ulteriori commi dei quali si compone l'articolo (novein tutto), si ritrova un'articolata disciplina. Il legislatore ha previsto che itermini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis cod. proc. pen. decorrono dalnovantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art.544 cod. proc. pen., come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154disp. att. cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza.Al comma 4 dell'art. 344-bis cit., è stata prevista, quindi, un'ipotesi diproroga dei termini appena richiamati, che, quando il giudizio diimpugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delleparti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni difatto o di diritto da trattare, sono prorogati, con ordinanza motivata delgiudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio diappello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possonoessere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodoprecedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità diterrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la leggestabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni onel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma,306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate dicui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonchéper i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, delcodice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 DPR n. 309 del 1990. 3. Siè poi stabilito che, quando si procede per i delitti aggravati ai sensidell'articolo 416-bis.1, primo comma, cod. pen., i periodi di proroga nonpossono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e unanno e sei mesi nel giudizio di cessazione. La decisione di proroga da partedei giudici di merito è stata comunque sottoposta, dal legislatore, allapossibilità di impugnazione con ricorso per cassazione. Ed infatti, control'ordinanza che dispone la proroga del termine è previsto dal comma 1,l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, apena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, inmancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo e laCorte di cassazione deve decidere entro trenta giorni dalla ricezione deglinotare come il legislatore abbia previsto che, quando la Corte di cassazionerigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non possa essereriproposta con l'impugnazione della sentenza. I termini di improcedibilità dicui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cuiconfronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primocomma, cod. pen. e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrenteper la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In quest'ultimo caso, disospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo disospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunqueeccedere sessanta giorni. Inoltre, la norma prevede che, quando ènecessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo159 o dell'art. 598-ter, comma 2, cod. proc. pen., per la notificazione deldecreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo613, comma 4, cod. proc. pen. i termini di improcedibilità sono, altresì,sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo,tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data incui la notificazione è effettuata. Analogamente a quanto previsto per lapossibilità di rinunciare alla prescrizione, quale istituto di estinzione delreato, la novella ha previsto, al comma 7 dell'articolo 344-bis in esame, chela declaratoria di improcedibilità non abbia luogo quando l'imputato chiede"la prosecuzione del processo". Ancora, la disciplina stabilisce che, fermorestando quanto previsto dall'art. 624 cod. proc. pen. - e dunque fermi glieffetti del possibile giudicato parziale - i termini di improcedibilità delgiudizio di appello valgano anche nel giudizio di rinvio a seguito diannullamento della decisione di secondo grado; così come pure si 4 applicaal giudizio di rinvio la disciplina della proroga dei termini di improcedibilitàe le sue specifiche disposizioni (commi da 4 a 5), nonché quella sullasospensione dei termini di cui al comma 6 dello stesso art. 344-bis cod.pen. e della possibilità di rinunciare alla stessa improcedibilità, mediante larichiesta di prosecuzione del processo (comma 7). I termini di duratamassima del processo decorrono, nel caso di giudizio di rinvio, dalnovantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previstodall'articolo 617. Con la recente precisazione giurisprudenziale secondo cui,nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento parziale, limitato allastatuizione in punto di determinazione della pena o ad altre statuizioniaccessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilità previstadall'art. 344-bis cod. proc. pen., ove, in sede di legittimità, sia statadichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato(Sez. 2, n. 40681 del 03/12/2025, T., Rv. 288983 - 01, in una fattispecierelativa ad annullamento con rinvio della decisione in grado di appello,limitato alla statuizione in punto di applicazione di pene sostitutive; lasentenza richiama Sez. U, n. 373 del 1991, Rv. 186164-01). Infine, ai sensidell'ultimo comma dell'art. 344-bis cod. proc. pen., l'intera disciplinasull'improcedibilità non si applica nei procedimenti per i più gravi dei delittipuniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanzeaggravanti. L'ispirazione essenziale della nuova disposizione con cui si sonostabiliti termini massimi per il giudizio di impugnazione, salve le eccezionigià enunciate, è il principio della ragionevole durata del processo, pertemperare gli effetti dell'art. 161-bis cod. pen. e del mutato regime diblocco del decorso della prescrizione sostanziale dopo la sentenza di primogrado. L'istituto è di natura processuale, secondo la giurisprudenza edottrina dominanti - pur se quest'ultima ne ha messo in risalto gli effettisostanzialmente penali - ed è applicabile ai reati commessi a far data dalprimo gennaio 2020.È stata esaminata anche la questione dicostituzionalità proposta avverso tale limitazione applicativa e questa Corteregolatrice l'ha già dichiarata manifestamente infondata, ritenendoinsussistente il contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost. dell'art. 344-biscod. proc. pen., in quanto la limitazione cronologica dell'applicazione di talecausa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, èfrutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversitàdelle situazioni, e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9gennaio 2019, n. 3 in materia di sospensione del termine di prescrizionenei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi adecorrere della suddetta data, essendo ragionevole la gradualeintroduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degliuffici giudiziari” (Sez. 3, n. 1567 del 5 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv.282408-01; conformi Sez. 5, n. 334 del 2022, Rv. 282419 e ord. n. 43883del 2021, Rv. 283043-02)” (Sez. 5, n. 12626 del 19/12/2025, Bianchini,Rv. 289896-01).Quanto al tema della proroga dei termini di improcedibilità, la difesasostiene che tali termini non sarebbero applicabili ai procedimenti, qualiquello in esame, che rientrano nella disciplina transitoria introdotta dall’art.2 della l. n. 134 del 2021 e successive modifiche, con particolareriferimento al disposto del comma 5, che prevede che: “nei procedimenti dicui al comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del31/12/2024, termini previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 344-bis del codice diprocedura penale sono rispettivamente di tre anni per il giudizio di appelloe di tre anni e sei mesi per il giudizio di cassazione”.L’argomentazione, secondo la quale la disciplina della proroga non siapplicherebbe, ai procedimenti disciplinati in via transitoria, èmanifestamente infondata sia in considerazione della formulazione letteraledella disciplina evocata, che per la chiara ratio normativa posta a base delladisciplina transitoria predetta.In tal senso, appare evidente come la stessa formulazione letteraledella disciplina transitoria, con lo specifico richiamo ai commi 1 e 2, valgaad inserire ed integrare il suo contenuto dispositivo nell’alveo dellaprevisione che individua i termini massimi di definizione delle diverse fasi digiudizio e come la ratio della predetta disciplina transitoria debba essereindividuata nella necessaria gestione del passaggio a regime della nuovadisciplina da parte degli uffici giudiziari, con la possibilità di adottare iconseguenti provvedimenti organizzativi al fine di poter definire in untermine ritenuto ragionevole in relazione al mutamento normativointrodotto per i procedimenti caratterizzati dalla impugnazione propostaentro il 31/12/2024.A tali diversi termini è applicabile, indistintamente, la previsione checonsente una proroga dei termini di durata massima del giudizio diimpugnazione. In tal senso, si deve osservare come nessuna eccezione alregime di proroga sia stata prevista dal legislatore, escludendone laapplicazione ai diversi termini individuati dalla disciplina transitoria, per cuisi deve ritenere tale disciplina applicabile anche ai diversi termini indicatidall’art. 2, comma 5, l. n. 134 del 2001. Deve valere all’evidenza il principiodel tempus regit actum, con piena entrata in vigore dell’art.344-bis cod.proc. pen. con riferimento a tutti i termini di base, che devono essereindividuati ai sensi dei commi 1 e 2, in via ordinaria, e dell’art. 2, comma 5,l. 134 del 2001 in via transitoria. La disciplina relativa alla proroga deitermini di durata massima è in altri termini generale e sistematicamenteriferibile sia ai termini di base generali che ai termini stabiliti in viatransitoria, come emerge anche dalla collocazione sistematica, a seguire,della relativa previsione e dalla assenza di qualsiasi eccezione al portatonormativo alla stessa.4. I l secondo motivo di ricorso è aspecif ico, oltre chemanifestamente infondato. In via preliminare, occorre rilevare come iricorrenti abbiano dedotto la ricorrenza una violazione di norme processualie, pur tuttavia, dalla formulazione del motivo emerga una deduzione tuttaincentrata sul vizio di motivazione, senza alcuna effettiva enunciazione diallegazioni a sostegno del vizio evocato.È stata inoltre richiamata, seppure per inciso, una violazione di leggeche, se in ipotesi da correlare al vizio motivazionale di fatto dedotto, non sipotrebbe ritenere sussistente. In tal senso si deve ricordare che solo unamotivazione totalmente assente o apparente potrebbe integrare laviolazione di legge (in ambiti vari, vedi Sez. U, r-L 33451 del 29/05/2014,Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. U, n. Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno,Rv. 186999 e Sez. U, n.25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 -01) e le argomentazioni spese dalla difesa dimostrano la mera noncondivisione del percorso argomentativo prescelto dalla Corte di appello,rispetto, dunque, ad una motivazione presente, articolata, ma ritenuta noncorretta e centrata quanto ai presupposti legittimanti la sospensione.Nel caso di specie, tuttavia, il vizio della motivazione quanto allaargomentazione adottata dalla Corte di appello, non è sussistente e ilmotivo si deve ritenere anche manifestamente infondato. Si deveossservare che le ipotesi di complessità del processo stabilite dal legislatorequali ragioni fondanti della proroga hanno valenza oggettiva e natura traloro alternativa, nel senso che è sufficiente la presenza di una sola dellerichiamate cause di complessità per dare luogo alla proroga.Questa Corte ha già chiarito che: “La natura alternativa delle ipotesi èdesunta da un chiaro elemento lessicale, e cioè l'uso della congiunzione "o"per elencarle, che configura, grammaticalmente, un elemento coordinantedisgiuntivo usato per proporre, appunto, alternative, indicandoeventualmente opzioni diverse ma tutte, comunque, valide a configurare ilpresupposto normativo” (Sez. 5, n. 12626 del 19/12/2025, Bianchini, Rv.289896-01). La Corte di appello, nel rispetto dell’ampiezza decisionale chedeve caratterizzare l’ordinanza in questione (che come emerge dallo stessomotivo di ricorso consente un ampio confronto con le ragioni decisorie), haadeguatamente enucleato, sulla base di canoni argomentativi sintetici, mariscontrabili, logicamente verificabili, la ricorrenza dei presuppostilegittimanti la proroga, con adeguatezza degli argomenti utilizzati especifico confronto con gli indicatori normativi ed espressi di complessitàdel processo (numero di imputati e di imputazioni; complessità dellequestioni di fatto o di diritto da trattare). Né valgono a superare taliconclusioni le argomentazioni, reiterative, spese dalla difesa nella memoriadi replica alle conclusioni del Procuratore generale. E comunque, ove taliconsiderazioni difensive si volessero qualificare quali motivi nuovi, questidevono essere dichiarati inammissibili, atteso che l’inammissibilità deimotivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dallaproposizione di motivi nuovi, poiché si trasmette a questi ultimi il vizioradicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo diconnessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essereevitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione(Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 6, n.9837 del 21/11/2018, Montante, Rv. 275158-01).5. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle sole spese processuali ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., in considerazione della novità di alcune dellequestioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 20/08/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33404/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris