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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13339/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 21.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]; in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa de [OSCURATO:PERSONA] sas; in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] srl, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, con richiesta di liquidazione delle spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili con condanna alle spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro ascritti ai capi B), C), D), E), F), G), H), I), 3), K), M), N), O), P), Q), R), S), T9), U), V), Z), W), X), Y), Z), AA), BB), CC), DD), EE), FF) e 2), della rubrica e li aveva condannati alla pena finale e complessiva di anni 6 e mesi 7 di reclusione ed Euro 4.400 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva, inoltre, condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili indicate in dispositivo in cui favore aveva liquidato le provvisionali immediatamente esecutive pure ivi quantificate;

2. la Corte di Appello di Milano, adita dal difensore di entrambi gli imputati, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti con riguardo a tutti i reati loro ascritti - salvo per i capi Y) e DD) limitatamente alle autovetture VW Golf con targa francese CC-021-TZ, Audi A2 con targa francese CS-835-HY, Porche 911 con targa francese CQ-140-HK - perché estinti per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, ha rideterminato la pena per tali fatti di reati in anni 3 e mesi 1 di reclusione ed Euro 1.100 di multa, ciascuno; ha invece assolto gli imputati dal reato loro ascritto al capo DD), limitatamente ai motoveicoli [OSCURATO:PERSONA] R1200 con targa francese CK-151-SL, Yamaha XMAX con targa francese CX-435-RB, nonché ai 5 orologi Rolex, perché il fatto non sussiste; ha confermato nel resto la sentenza impugnata ed ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili indicate in dispositivo;

3. ricorrono per cassazione gli imputati con un primo ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e redatto nell'interesse di entrambi e con cui il difensore lamenta:3.1 violazione di legge con riguardo agli artt. 8, 9, 10, 191, 195, 468, 495 e 597 comma terzo cod. proc. pen.: segnala che in quasi tutti i capi di imputazione gli odierni ricorrenti sono indicati come concorrenti con altri per i quali si "procede separatamente" non avendo il PM dato conto di questa scelta né il giudice ritenuto di doverla sindacare; segnala che, tuttavia, questa scelta è stata oltremodo inopportuna non avendo permesso di acquisire una competa ricostruzione delle vicende ed avendo accentrato l'attenzione e la volontà punitiva esclusivamente nei confronti dei fratelli Cortella nonostante tali sconosciuti correi fossero stati proprio coloro che avevano contattato e convinto le persone offese ad accettare il finanziamento, e le avessero assistite sino alla erogazione della fideiussione; aggiunge che nella requisitoria il PM ha descritto costoro come figure cooperanti e prive di ogni autonomia rispetto ai due odierni ricorrenti, proponendo tuttavia una ricostruzione del tutto astratta, atteso che molte delle persone offese, nel corso del processo, avevano dichiarato di non aver mai conosciuto i fratelli Cortella unicamente nei cui confronti erano stati tuttavia costretti ad avanzare le proprie pretese risarcitorie; osserva che la difesa aveva tentato di porre rimedio alle difficoltà di ricostruzione dei fatti chiedendo la escussione dei correi ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., richiesta che era stata respinta sia dal primo giudice, con la riduzione della lista testi, sia dalla Corte di Appello, che ha rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale; segnala che, tuttavia, in molti casi le singole vicende si sono sviluppate senza alcun intervento dei Cortella, come è accaduto, ad esempio, per quella di cui al capo C), avendo la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] riferito di non aver mai sentito il nome dei Cortella, pur essendosi poi costituita parte civile nei loro confronti; segnala che, per questa ragione, la difesa aveva chiesto l'escussione degli intermediari, ai sensi dell'art.195 cod. proc. pen., richiesta rigettata dal Tribunale con la ordinanza del 10.11.2018 motivata in termini tortuosi con riferimento ad un "teste principale" ed a "materiale probatorio" ivi non specificati; osserva che la stessa Corte di Appello ha dovuto dare atto della ambiguità dei capi di imputazione per poi segnalare che non vi era traccia della apertura di procedimenti penali nei confronti dei correi; rileva che, in definitiva, il coinvolgimento degli odierni ricorrenti era stato fondato sulle dichiarazioni dei due correi con i quali non era mai stato consentito un confronto e sulla irrituale acquisizione di una querela; denunzia, perciò, la violazione, da parte del giudice di primo grado, delle regole in materia di escussione dei testi della difesa e di acquisizione di atti al fascicolo del dibattimento nonostante la aperta contrarietà delle difese, con l'utilizzazione delle querele per formulare domande ai testi o alle persone offese; richiama la acquisizione della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che il primo giudice ha acquisito sul consenso delle parti che, tuttavia, non era mai stato esplicitato e che non poteva ritenersi implicito; sottolinea come le querele del Marchese e del Boetti fossero motivate dalla necessità di costoro di scaricare su altri le proprie responsabilità, stornando così da loro l'attenzione degli investigatori; segnala, ancora, che la Corte di appello, come il primo giudice, ha errato sul profilo della competenza territoriale, avendola ancorata al reato più grave, di cui al capo A), che era stato dallo stesso Tribunale escluso; rileva che la prova della riferibilità dei bonifici agli imputati riposa unicamente sugli esiti di un memorandum investigativo trasmesso nel 2014 alla Banca d'Italia dalla [OSCURATO:PERSONA] USA, acquisito in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., senza il ricorso a rogatoria e, in ogni caso, non utilizzabile nell'ambito di procedimenti giudiziari e tradotto dalla stessa GdF; ribadisce che il Tribunale non poteva revocare l'ammissione dei testi salvo che le prove non fossero risultate manifestamente superflue in base allo stato dell'istruttoria laddove, nel caso di specie, le circostanze su cui avrebbero dovuto deporre i testi della difesa erano certamente rilevanti; osserva, ancora, che la Corte di appello ha dichiarato la intervenuta prescrizione di tutti i reati salvo quelli di cui ai capi Y) e DD), relativi alla sottrazione di beni al vincolo del sequestro; ricostruisce, a tal proposito, l'iter del procedimento evidenziando come il sequestro non avesse attinto la Porche con targa francese CQ-140-HK; rileva, inoltre, che la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello violi il principio di cui all'art. 597 cod. proc. pen. sia con riguardo alla pena base, più elevata di quella stabilita dal Tribunale, sia per l'aumento per la continuazione; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con un autonomo ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione degli artt. 388 e 640 cod. pen. nonché degli artt. 125, 178, 192, 195, 210, 526, 533 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione: 3.2.2 mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della escussione degli intermediati e degli altri testimoni ai sensi degli artt. 195 e 210 cod. proc. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della attendibilità della documentazione bancaria; violazione dell'art. 191 cod. proc. pen.: censura la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di sentire gli intermediari nelle diverse vicende, nonostante in molti casi le persone offese non avessero avuto contezza delle trattative se non de relato e tramite i loro consulenti; segnala che anche la documentazione richiamata nella sentenza è estremamente generica oltre che, per quanto concerne quella intelligence, non utilizzabile; 3.2.3 violazione degli artt. 125, 178, 192, 195, 210, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di ricostruzione della responsabilità dei Cortella nelle singole fattispecie di reato: segnala che la Corte territoriale ha ricostruito la vicenda in termini apparentemente lineari eludendo tuttavia le censure difensive articolate in punto di mancanza di prova della effettiva responsabilità degli imputati, il cui contributo in molte delle vicende esaminate non è emerso in alcun modo; rileva che i giudici di secondo grado hanno ritenuto di colmare il vuoto motivazionale della sentenza di prime cure ricorrendo alla individuazione di uno schema che avrebbe accomunato tutte le vicenda mentre le singole imputazioni di truffa avrebbero richiesto la prova specifica degli elementi costitutivi del reato anche con riguardo alla acquisizione del profitto ingiusto; sottolinea che in molti casi le persone offese non avevano avuto contatti diretti con i fratelli Cortella al punto da essere costoro identificati nei vari Corvini o Corvelli; 3.2.4 la vicenda del mancato finanziamento per la [OSCURATO:SOCIETA] (capo Y): violazione e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione: segnala che la vicenda smentisce lo schema che la Corte ha ritenuto di individuare, dal momento che le deposizioni testimoniali hanno consentito di appurare che l'intero affare era stato gestito da un intermediario della persona offesa con accredito finale della fideiussione sulla [OSCURATO:PERSONA] e non su una società riferibile agli imputati non essendovi prova della acquisizione dell'importo da parte loro; ribadisce come il Realdon, coimputato ed intermediario, non sia mai stato sentito; 3.2.5 capo DD): grave contraddittorietà, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione: ripercorre la scansione procedimentale concernente la apposizione del vincolo reale sui veicoli e sugli altri beni, segnalando come la Porche 911 fosse stata alienata prima che il Tribunale di Alessandria accogliesse l'appello del PM contro il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Genova che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo; riporta un passo della sentenza di appello e ne evidenzia il contrasto logico con le istanze dei terzi intestatari confluite nel fascicolo, da cui si evince che le trattative per la vendita dei veicoli erano iniziate molto prima della esecuzione del sequestro, avvenuto il 5.5.2015 e, perciò, le alienazioni perfezionatesi in data antecedente l'apposizione del vincolo cautelare; aggiunge che, stante la sottoposizione a misure cautelari personali, non era nemmeno certo che le compravendite fossero state perfezionate dagli imputati; 3.2.6 le singole imputazioni di truffa: mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla vicenda di cui al capo C): rileva che la vicenda è stata ricostruita in termini non coerenti con il presunto schema truffaldino utilizzato dagli imputati, avendo inoltre la Corte omesso di motivare sulle censure articolate con l'atto di gravame; segnala, a tal proposito, che la Ferrario era stata sia cliente che intermediaria, avendo riferito di essere stata contattata da tali Massaro e Tunno oltre che in merito a pagamenti elargiti a quest'ultimo ed al Boetti, e non essendo mai entrata in contatto con i Cortella; segnala che tale circostanza è stata totalmente ignorata dai giudici di primo e secondo grado che hanno valorizzato la titolarità dei conti correnti bancari, facendo leva tuttavia su prove inutilizzabili; richiama, ancora, la deposizione della Ferrario ed il silenzio serbato dal giudice di appello e la illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove si è affermato che i testi avevano riferito di non aver versato somme al Boetti ed al Tunno; 3.2.7 mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle argomentazioni rese in sentenza sulle denunce di Boetti e Marchese e sul loro ruolo nella vicenda: ribadisce come le parole della Ferrario evidenzino la lacunosità e la carenza della motivazione della sentenza impugnata sul ruolo rivestito dal Boetti e dal Marchese a carico del quali, in termini congetturali e con conseguenze paradossali, si afferma non esservi prova della esistenza di procedimenti penali non riuscendo tuttavia a spiegare per quale ragione i Cortella sarebbero responsabili anche per le vicende in cui le persone offese non li avevano minimamente coinvolti; 3.2.8 la vicenda [OSCURATO:SOCIETA] (capo D).

Manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza impugnata, pur dando atto che la persona offesa aveva escluso contatti diretti con i Cortella, ne ha tuttavia confermato la responsabilità facendo leva sulla documentazione relativa ai versamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA], circostanza tuttavia tutt'altro che certa come si evince dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale, non avendo potuto chiarire il dato relativo al bonifico, si era tuttavia dichiarato certo di non aver mai negoziato con i Cortella; 3.2.9 la vicenda della [OSCURATO:PERSONA] srl (capo N).

Mancanza e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza di appello non approfondisce questa imputazione cui dedica poche righe omettendo di affrontare alcune circostanze significative evidenziate nei motivi di gravame; segnala che la trattativa era stata intrapresa da tale Bizzarri che aveva segnalato al Carestia i nominativi di tali e sedicenti Corvini e Corvelli, ma sul cui ruolo effettivo la Corte ha omesso di soffermarsi, respingendo anche la richiesta di escussione ai sensi degli artt. 195 e 210 cod. proc. pen., nonostante tutta l'operazione sia stata condotta da lui e mai la persona offesa aveva potuto incontrare gli odierni ricorrenti;3.2.10 le altre imputazioni per truffa: mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi degli artt. 125, 192, 533 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: con riguardo al capo X) la sentenza omette di confutare le argomentazioni difensive circa la assenza di qualsivoglia ruolo assunto dai Cortella rispetto a quello assunto dal Brosio, coimputato; sottolinea che su tale vicenda grava la questione della acritica acquisizione del report del detective Baker oggetto di deposizione della persona offesa il cui contenuto tuttavia corrisponde ad una indagine privata di cui non sono state precisate le modalità ed i termini e sulla cui attendibilità la Corte ha completamente glissato omettendo di rispondere alle sollecitazioni difensive; 3, la costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese del grado nella misura indicata nella nota allegata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, limitatamente al capo DD) (per il quale non vi è costituzione di parte civile trattandosi, peraltro, di delitto contro l'autorità delle decisioni giudiziarie dell'[OSCURATO:PERSONA]), per essere reato estinto per intervenuta prescrizione.

I ricorsi, sul punto, non possono, infatti, ritenersi inammissibili e tali da non aver consentito la instaurazione di un valido rapporto processuale: la difesa deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sostenendo che, in particolare, la vettura Porche 911, fosse stata alienata in data 29.4.2014, prima ancora che il Tribunale di Alessandria accogliesse l'appello del PM contro il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di sequestro prevenivo che, perciò, in quel momento, non era stato ancora adottato.

La Corte di appello (cfr., pagg. 45-46), a fronte dell'analoga censura già articolata dalla difesa con l'impugnazione della sentenza di primo grado (cfr., pag. 23 dell'atto di appello), ha spiegato che in data 5.10.2014 il GIP presso il Tribunale di Torino aveva disposto il sequestro preventivo su una serie di beni tra cui, per l'appunto, la Porche 911, cui aveva fatto seguito un sequestro di iniziativa della GdF, oggetto di convalida, ma non della adozione di un autonomo provvedimento da parte del GIP; ha precisato che il sequestro di tali beni sarebbe avvenuto soltanto il 5.3.2015, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello del PM di Alessandria contro il provvedimento di rigetto del GIP quando, tuttavia, i beni attinti non sarebbero stati più rinvenuti.

Quanto, in particolare, alla sorte della Po4he 911, la difesa aveva evidenziato che la vettura non era stata attinta dal provvedimento del GIP di Alessandria e che, in ogni caso, poiché, secondo quanto riferito dai testi di PG (cfr., pag. 23 dell'atto di appello), le alienazioni sarebbero intervenute dopo l'esecuzione degli arresti domiciliari, la vendita della vettura non poteva essere ascritta agli odierni ricorrenti ma alla comproprietaria.

Sul punto specifico, tuttavia, la Corte di appello non ha fornito una risposta puntuale essendosi limitata a richiamare la scansione cronologica dei vari provvedimenti senza affrontare il profilo della soggettiva riconducibilità della iniziativa agli odierni ricorrenti.

Consegue, perciò, l'annullamento della sentenza quanto al delitto in esame, con la eliminazione della porzione di pena inflitta, in aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo Y), nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa.

La pena finale, perciò, resta quella, stabilita per il solo capo Y), in anni 2 e mesi 9 di reclusione ed Euro 900 di multa.

2. E' appena il caso di puntualizzare che ammissibilità dei motivi di ricorso articolati sul capo DD) e la intervenuta prescrizione del reato non incidono sulla sorte degli altri capi rispetto ai quali, come anticipato, la diagnosi è invece quella della inammissibilità, in quanto articolati con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede (cfr., sulla autonomia dei singoli capi di imputazione e dei relativi rapporti processuali, Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 2.1 Partendo dalle questioni "in rito", la Corte ha infatti preso in esame l'eccezione di incompetenza territoriale già proposta in primo grado e ribadita in questa sede sul rilievo secondo cui, per il reato di cui al capo A), su cui era stata affermata, era intervenuta l'assoluzione degli imputati sin dal giudizio di primo grado.

Il rilievo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha costantemente ribadito che la competenza per territorio non può essere determinata sulla base dell'esito del dibattimento o di elementi in quella sede sopravvenuti circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ed avendo inserito la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (cfr., Sez. 4 - , n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537 - 01; Sez. 2, n. 24736 del 26/03/2010, Amato, Rv. 247745 - 01, secondo cui l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina, nel giudizio, il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neppure se i presupposti per porre le stesse emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione per il solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa).

In definitiva, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione di competenza per territorio, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata che, in base al principio della perpetuato iurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, cui è tenuto a conformarsi anche il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234347 - 01). 2.2 Quanto, poi, ai rilievi concernenti la scelta, già operata dal PM, e nell'ambito della complessiva vicenda, di procedere esclusivamente nei confronti degli odierni ricorrenti e non già, anche, di coloro con cui avrebbero agito in concorso (e che, si sostiene, avrebbero avuto un ruolo persino più "diretto" nei confronti delle persone offese), la stessa difesa ne sottolinea non tanto la illegittimità quanto la incidenza sulla ricostruzione dei fatti, aggravata, inoltre, dalla adozione dei provvedimenti istruttori con cui il Tribunale aveva "sfoltito" le liste dei testi indicati dalla difesa e, poi, dichiarata chiusa la istruttoria dibattimentale non consentendo l'esame dei coindagati di cui, pure, era stata chiesta la escussione in aula.

Ribadito che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr., Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 - 01; Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, Mignogna, Rv. 269050 - 01; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M.

Rv. 271732 - 01), va detto che la Corte di appello, sulle censure difensive in punto di completezza della istruttoria ha, in realtà, fornito una motivazione completa ed esaustiva con cui, va anche segnalato, i ricorsi omettono di confrontarsi.

Va anche segnalato che, sul punto della rinnovazione dell'istruttoria in appello con la escussione dei testi (o dichiaranti) che, pur ammessi, non siano sentiti in primo grado, gli stessi atti di appello difettavano di specificità dal momento che, a fronte di una generale doglianza relativa alla riduzione della lista depositata dalla difesa e dalla successiva decisione di dichiarare chiusa la istruttoria dibattimentale, la difesa non era stata in grado di indicare su quali specifiche e decisive circostanze l'approfondimento avrebbe dovuto essere effettuato omettendo anche di specificare alcunché nelle richieste finali dell'atto di gravame; ed in effetti, questa Corte ha più volte ribadito che la parte che solleciti l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a prove già conosciute o, comunque, già esistenti all'epoca della decisione di primo grado, ha l'onere di evidenziare analiticamente le ragioni dell'assoluta necessità del mezzo di prova da assumere in relazione al compendio istruttorio già formatosi nel caso concreto (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, G., Rv. 272573 - 01).

D'altra parte, la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sicché, mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (cfr., Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Pacini, Rv. 246859 - 01).

La Corte di appello, come accennato, ha dunque motivato in ordine alla utilizzabilità delle querele sporte da Marchese e Boetti, richiamando il tenore del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pag. 23 della sentenza, con nota n. 4) e la condotta processuale della difesa da cui ha, legittimamente, desunto la prestazione di un consenso tramite acquiescenza (cfr., Sez. 4 - , n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292 - 01; Sez. 6 - , n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 - 01); a fronte di questa specifica motivazione, le doglianze difensive avanzate in questa sede si risolvono in una generica e sterile riproposizione delle posizione già assunta con l'atto di appello senza tener conto della risposta contenuta nella sentenza impugnata in questa sede.

I giudici di secondo grado hanno quindi analiticamente motivato in ordine al modus operandi, ovvero allo schema seguito dagli odierni ricorrenti e che, hanno sottolineato, non era stato contestato dalle difese (cfr., pag. 24 della sentenza impugnata) ed alle modalità con cui era stato possibile risalire agli artefici, individuati nei fratelli Cortella (cfr., pagg. 25-26) Quanto, in particolare, alla identificazione dei due ricorrenti sotto nominativi diversi, i giudici di merito hanno richiamato le risultanze della perquisizione eseguita presso la sede di UTELPA (cfr., pagg. 25-26), l'utenza mobile indicata da alcune persone offese, riferita a [OSCURATO:PERSONA], ma su cui rispondevano tali "Corvini" o "Corvelli"; la sentenza impugnata motiva ampiamente e diffusamente sulle individuazioni fotografiche dei predetti "Corvini" e "Corvelli", identificabili nei due fratelli Cortella (cfr., ancora, pagg. 33-34) e sulle risultanze dei servizi di OPC (Cfr., ivi).

Su tutti questi aspetti, su cui la Corte di appello ha sviluppato una motivazione esaustiva, immune da profili di manifesta illogicità, ancorata alle risultanze processuali di cui ha dato puntualmente atto, i ricorsi - a ben guardare - finiscono per sorvolare mai prendendo in esame e contrastando, nei limiti consentiti in questa sede, le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata rispetto alle cui conclusioni si limitano a contrapporre una generica quanto sterile valutazione di insufficienza degli elementi acquisiti per addivenire alla affermazione di responsabilità degli imputati. 2.3 In tal senso si deve infatti ritenere, passando all'esame delle censure articolate nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la vicenda delineata nel capo Y), in cui la difesa, con una argomentazione tipicamente di merito, ha sostenuto che le testimonianze acquisitive avevano consentito di appurare che l'intero affare era stato gestito da un intermediario della persona offesa, mai sentito, con accredito finale della fideiussione sulla [OSCURATO:PERSONA] e non su una società riferibile agli imputati e che, inoltre, non vi eran alcuna prova che l'importo fosse stato incamerato dagli imputati.

Il ricorso, tuttavia, non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte di appello ha richiamato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che il suo consulente si era incontrato con "Corvini" e "Cortella" e che "... la circostanza che si trattasse degli attuali imputati emerge dagli esiti del servizio di OCP compiuto dalla GdF ... che ha osservato proprio l'incontro indicato ed individuato proprio i fratelli Cortella, definitivamente associandogli agli pseudonimi di Corvini e Corvella" (cfr., pag. 43 della sentenza impugnata). 2.4 Con riguardo al capo C), la difesa deduce vizio di motivazione in quanto la vicenda ivi evocato si sarebbe sviluppate in termini difformi rispetto allo schema operativo che si vuole sia stato quello "tipicamente" praticato dagli odierni ricorrenti, i quali, peraltro, non sarebbero mai entrati in contatto con la Ferrario, a sua volta sia cliente che intermediaria: e, tuttavia, il ricorso non tiene conto, ancora una volta, della puntuale motivazione della sentenza impugnata che (cfr., pag. 40), con procedimento inferenziale privo di fratture sul piano logico, ha desunto la responsabilità dei Cortella dalla riconducibilità a loro dei conti accesi presso la banca americana (ovvero la [OSCURATO:PERSONA] mc, su cui la sentenza ha puntualmente argomentato a pag. 37), facendo leva non già sulle risultanze di attività investigativa svolta dalle autorità di polizia di un paese estero ma, invero, su accertamenti ed approfondimento che erano stati commissionati da dalle persona offesa e, dunque, pienamente utilizzabili nei termini in cui ne era stato riferito in dibattimento e nella pienezza del contraddittorio; in ogni caso, ha aggiunto (cfr., pagg. 38-39), si tratta di elementi, molteplici, che riconducevano le somme bonificate negli [OSCURATO:PERSONA] d'America proprio agli odierni ricorrenti ma totalmente ignorati nel ricorso. 2.5 La Corte di appello ha inoltre motivato in merito alla utilizzabilità ed attendibilità delle denunce sporte dal Boetti e dal Marchese e sul ruolo da costoro rivestito nella vicenda, in termini rispetto ai quali entrambi i ricorsi non hanno preso posizione evidenziando profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della valutazione operata dalla Corte di appello circa il fatto che tali iniziative, come invece nuovamente opinato nei ricorsi, non potevano ritenersi strumentali per nascondere responsabilità proprie dei denuncianti, in quanto, in quel momento, a carico loro non era emerso nulla. 2.6 Analogamente, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata quanto alle ragioni per le quali la Corte ha ritenuto di poter ricondurre agli odierni ricorrenti anche i fatti relativi alla vicenda [OSCURATO:SOCIETA], descritti al capo D) della imputazione: anche in tal caso, infatti, la Corte ha valorizzato i versamenti eseguiti in favore della [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, dei fratelli Cortella (cfr., ivi, pag. 37), laddove la difesa si limita, ancora una volta, a formulare delle contestazioni di merito sulla inadeguatezza della provvista probatoria. 2.7 In merito, ancora, alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA] srl (capo N), la difesa deduce vizio di motivazione in realtà prospettando questioni di merito e non considerando quanto dalla Corte di appello precisato, in merito, nella sentenza impugnata laddove (cfr., pag. 41) ha rilevato che il premio assicurativo era stato versato su un conto presso la [OSCURATO:PERSONA] & Exchange, riconducibile ai fratelli Cartella (cfr., ivi, pag. 37) e riportato le parole del teste Carestia sull'incontro con tali "Corvini" e "Corvelli". 2.8 La riconducibilità del conto acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] ai fratelli Cartella è stata affermata dalla Corte di appello anche con riguardo alla vicenda delineata al capo X) della rubrica richiamando quanto riferito dalla teste Tuscano circa il fatto che costei aveva incaricato un investigatore privato di indagare sulla destinazione della somma da loro bonificata e che si era accertato essere confluita su società riconducibili ai Cartella anche, invero, sulla scorta di elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli forniti dall'investigatore privato ingaggiato dalla persona offesa.

La difesa, d'altra parte, ha censurato la decisione della Corte di appello proprio sulla utilizzabilità degli accertamenti di natura bancaria su cui hanno riferito gli operanti e, in particolare, il teste Navarra, in quanto si tratterebbe di informazioni di intelligence non spendibili nell'ambito di processi penali e, comunque, non acquisite tramite rogatoria internazionale.

Ebbene, va rilevato, in primo luogo, come la questione fosse stata sollevata con l'atto di appello (cfr., pagg. 18-19 dell'atto di gravame) in termini tutt'altro che perspicui quanto alla individuazione della natura della documentazione e, pertanto, alla indispensabilità o meno di procedere alla sua acquisizione tramite rogatoria o meno.

Più volte, infatti, si è affermato, da questa Corte, che gli atti compiuti ed i documenti formati al di fuori di una indagine penale non sono sottoposti al regime delle rogatorie (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv. 253273 - 01; Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261822 - 01; conf., non massimate, Sez. 3, n. 9446 del 12.1.2022, Sayed; Sez. 6, n. 2001 del 26.9.2018, Goluvobic) essendo pacifico, per quanto risulta nelle due sentenze di merito - e comunque indimostrato il contrario - che le segnalazioni della Banca d'Italia non fossero state formate nell'ambito di un procedimento penale ma fossero il frutto di una attività amministrativa, coordinata a livello internazionale, di verifica e monitoraggio delle operazioni bancarie "sensibili".

3. Con la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi quanto ai motivi diversi da quello concernente il capo DD), gli imputati vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e di assistenza delle costituite parti civili che hanno rassegnato in questa sede le rispettive conclusioni instando per la condanna alle spese che sono state liquidate alla luce delle relative notule e della normativa vigente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo DD), perché estinto per etervenu-ralprescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione, nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro duecento di multa.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Condanna gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro: duemila/00 per [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]; duemilatrece

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 21.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]; in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa de [OSCURATO:PERSONA] sas; in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] srl, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, con richiesta di liquidazione delle spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili con condanna alle spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro ascritti ai capi B), C), D), E), F), G), H), I), 3), K), M), N), O), P), Q), R), S), T9), U), V), Z), W), X), Y), Z), AA), BB), CC), DD), EE), FF) e 2), della rubrica e li aveva condannati alla pena finale e complessiva di anni 6 e mesi 7 di reclusione ed Euro 4.400 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva, inoltre, condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili indicate in dispositivo in cui favore aveva liquidato le provvisionali immediatamente esecutive pure ivi quantificate; 2. la Corte di Appello di Milano, adita dal difensore di entrambi gli imputati, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti con riguardo a tutti i reati loro ascritti - salvo per i capi Y) e DD) limitatamente alle autovetture VW Golf con targa francese CC-021-TZ, Audi A2 con targa francese CS-835-HY, Porche 911 con targa francese CQ-140-HK - perché estinti per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, ha rideterminato la pena per tali fatti di reati in anni 3 e mesi 1 di reclusione ed Euro 1.100 di multa, ciascuno; ha invece assolto gli imputati dal reato loro ascritto al capo DD), limitatamente ai motoveicoli [OSCURATO:PERSONA] R1200 con targa francese CK-151-SL, Yamaha XMAX con targa francese CX-435-RB, nonché ai 5 orologi Rolex, perché il fatto non sussiste; ha confermato nel resto la sentenza impugnata ed ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili indicate in dispositivo; 3. ricorrono per cassazione gli imputati con un primo ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e redatto nell'interesse di entrambi e con cui il difensore lamenta:3.1 violazione di legge con riguardo agli artt. 8, 9, 10, 191, 195, 468, 495 e 597 comma terzo cod. proc. pen.: segnala che in quasi tutti i capi di imputazione gli odierni ricorrenti sono indicati come concorrenti con altri per i quali si "procede separatamente" non avendo il PM dato conto di questa scelta né il giudice ritenuto di doverla sindacare; segnala che, tuttavia, questa scelta è stata oltremodo inopportuna non avendo permesso di acquisire una competa ricostruzione delle vicende ed avendo accentrato l'attenzione e la volontà punitiva esclusivamente nei confronti dei fratelli Cortella nonostante tali sconosciuti correi fossero stati proprio coloro che avevano contattato e convinto le persone offese ad accettare il finanziamento, e le avessero assistite sino alla erogazione della fideiussione; aggiunge che nella requisitoria il PM ha descritto costoro come figure cooperanti e prive di ogni autonomia rispetto ai due odierni ricorrenti, proponendo tuttavia una ricostruzione del tutto astratta, atteso che molte delle persone offese, nel corso del processo, avevano dichiarato di non aver mai conosciuto i fratelli Cortella unicamente nei cui confronti erano stati tuttavia costretti ad avanzare le proprie pretese risarcitorie; osserva che la difesa aveva tentato di porre rimedio alle difficoltà di ricostruzione dei fatti chiedendo la escussione dei correi ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., richiesta che era stata respinta sia dal primo giudice, con la riduzione della lista testi, sia dalla Corte di Appello, che ha rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale; segnala che, tuttavia, in molti casi le singole vicende si sono sviluppate senza alcun intervento dei Cortella, come è accaduto, ad esempio, per quella di cui al capo C), avendo la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] riferito di non aver mai sentito il nome dei Cortella, pur essendosi poi costituita parte civile nei loro confronti; segnala che, per questa ragione, la difesa aveva chiesto l'escussione degli intermediari, ai sensi dell'art.195 cod. proc. pen., richiesta rigettata dal Tribunale con la ordinanza del 10.11.2018 motivata in termini tortuosi con riferimento ad un "teste principale" ed a "materiale probatorio" ivi non specificati; osserva che la stessa Corte di Appello ha dovuto dare atto della ambiguità dei capi di imputazione per poi segnalare che non vi era traccia della apertura di procedimenti penali nei confronti dei correi; rileva che, in definitiva, il coinvolgimento degli odierni ricorrenti era stato fondato sulle dichiarazioni dei due correi con i quali non era mai stato consentito un confronto e sulla irrituale acquisizione di una querela; denunzia, perciò, la violazione, da parte del giudice di primo grado, delle regole in materia di escussione dei testi della difesa e di acquisizione di atti al fascicolo del dibattimento nonostante la aperta contrarietà delle difese, con l'utilizzazione delle querele per formulare domande ai testi o alle persone offese; richiama la acquisizione della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che il primo giudice ha acquisito sul consenso delle parti che, tuttavia, non era mai stato esplicitato e che non poteva ritenersi implicito; sottolinea come le querele del Marchese e del Boetti fossero motivate dalla necessità di costoro di scaricare su altri le proprie responsabilità, stornando così da loro l'attenzione degli investigatori; segnala, ancora, che la Corte di appello, come il primo giudice, ha errato sul profilo della competenza territoriale, avendola ancorata al reato più grave, di cui al capo A), che era stato dallo stesso Tribunale escluso; rileva che la prova della riferibilità dei bonifici agli imputati riposa unicamente sugli esiti di un memorandum investigativo trasmesso nel 2014 alla Banca d'Italia dalla [OSCURATO:PERSONA] USA, acquisito in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., senza il ricorso a rogatoria e, in ogni caso, non utilizzabile nell'ambito di procedimenti giudiziari e tradotto dalla stessa GdF; ribadisce che il Tribunale non poteva revocare l'ammissione dei testi salvo che le prove non fossero risultate manifestamente superflue in base allo stato dell'istruttoria laddove, nel caso di specie, le circostanze su cui avrebbero dovuto deporre i testi della difesa erano certamente rilevanti; osserva, ancora, che la Corte di appello ha dichiarato la intervenuta prescrizione di tutti i reati salvo quelli di cui ai capi Y) e DD), relativi alla sottrazione di beni al vincolo del sequestro; ricostruisce, a tal proposito, l'iter del procedimento evidenziando come il sequestro non avesse attinto la Porche con targa francese CQ-140-HK; rileva, inoltre, che la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello violi il principio di cui all'art. 597 cod. proc. pen. sia con riguardo alla pena base, più elevata di quella stabilita dal Tribunale, sia per l'aumento per la continuazione; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con un autonomo ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione degli artt. 388 e 640 cod. pen. nonché degli artt. 125, 178, 192, 195, 210, 526, 533 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione: 3.2.2 mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della escussione degli intermediati e degli altri testimoni ai sensi degli artt. 195 e 210 cod. proc. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della attendibilità della documentazione bancaria; violazione dell'art. 191 cod. proc. pen.: censura la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto la richiesta difensiva di sentire gli intermediari nelle diverse vicende, nonostante in molti casi le persone offese non avessero avuto contezza delle trattative se non de relato e tramite i loro consulenti; segnala che anche la documentazione richiamata nella sentenza è estremamente generica oltre che, per quanto concerne quella intelligence, non utilizzabile; 3.2.3 violazione degli artt. 125, 178, 192, 195, 210, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di ricostruzione della responsabilità dei Cortella nelle singole fattispecie di reato: segnala che la Corte territoriale ha ricostruito la vicenda in termini apparentemente lineari eludendo tuttavia le censure difensive articolate in punto di mancanza di prova della effettiva responsabilità degli imputati, il cui contributo in molte delle vicende esaminate non è emerso in alcun modo; rileva che i giudici di secondo grado hanno ritenuto di colmare il vuoto motivazionale della sentenza di prime cure ricorrendo alla individuazione di uno schema che avrebbe accomunato tutte le vicenda mentre le singole imputazioni di truffa avrebbero richiesto la prova specifica degli elementi costitutivi del reato anche con riguardo alla acquisizione del profitto ingiusto; sottolinea che in molti casi le persone offese non avevano avuto contatti diretti con i fratelli Cortella al punto da essere costoro identificati nei vari Corvini o Corvelli; 3.2.4 la vicenda del mancato finanziamento per la [OSCURATO:SOCIETA] (capo Y): violazione e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione: segnala che la vicenda smentisce lo schema che la Corte ha ritenuto di individuare, dal momento che le deposizioni testimoniali hanno consentito di appurare che l'intero affare era stato gestito da un intermediario della persona offesa con accredito finale della fideiussione sulla [OSCURATO:PERSONA] e non su una società riferibile agli imputati non essendovi prova della acquisizione dell'importo da parte loro; ribadisce come il Realdon, coimputato ed intermediario, non sia mai stato sentito; 3.2.5 capo DD): grave contraddittorietà, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione: ripercorre la scansione procedimentale concernente la apposizione del vincolo reale sui veicoli e sugli altri beni, segnalando come la Porche 911 fosse stata alienata prima che il Tribunale di Alessandria accogliesse l'appello del PM contro il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Genova che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo; riporta un passo della sentenza di appello e ne evidenzia il contrasto logico con le istanze dei terzi intestatari confluite nel fascicolo, da cui si evince che le trattative per la vendita dei veicoli erano iniziate molto prima della esecuzione del sequestro, avvenuto il 5.5.2015 e, perciò, le alienazioni perfezionatesi in data antecedente l'apposizione del vincolo cautelare; aggiunge che, stante la sottoposizione a misure cautelari personali, non era nemmeno certo che le compravendite fossero state perfezionate dagli imputati; 3.2.6 le singole imputazioni di truffa: mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla vicenda di cui al capo C): rileva che la vicenda è stata ricostruita in termini non coerenti con il presunto schema truffaldino utilizzato dagli imputati, avendo inoltre la Corte omesso di motivare sulle censure articolate con l'atto di gravame; segnala, a tal proposito, che la Ferrario era stata sia cliente che intermediaria, avendo riferito di essere stata contattata da tali Massaro e Tunno oltre che in merito a pagamenti elargiti a quest'ultimo ed al Boetti, e non essendo mai entrata in contatto con i Cortella; segnala che tale circostanza è stata totalmente ignorata dai giudici di primo e secondo grado che hanno valorizzato la titolarità dei conti correnti bancari, facendo leva tuttavia su prove inutilizzabili; richiama, ancora, la deposizione della Ferrario ed il silenzio serbato dal giudice di appello e la illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove si è affermato che i testi avevano riferito di non aver versato somme al Boetti ed al Tunno; 3.2.7 mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle argomentazioni rese in sentenza sulle denunce di Boetti e Marchese e sul loro ruolo nella vicenda: ribadisce come le parole della Ferrario evidenzino la lacunosità e la carenza della motivazione della sentenza impugnata sul ruolo rivestito dal Boetti e dal Marchese a carico del quali, in termini congetturali e con conseguenze paradossali, si afferma non esservi prova della esistenza di procedimenti penali non riuscendo tuttavia a spiegare per quale ragione i Cortella sarebbero responsabili anche per le vicende in cui le persone offese non li avevano minimamente coinvolti; 3.2.8 la vicenda [OSCURATO:SOCIETA] (capo D). Manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza impugnata, pur dando atto che la persona offesa aveva escluso contatti diretti con i Cortella, ne ha tuttavia confermato la responsabilità facendo leva sulla documentazione relativa ai versamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA], circostanza tuttavia tutt'altro che certa come si evince dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale, non avendo potuto chiarire il dato relativo al bonifico, si era tuttavia dichiarato certo di non aver mai negoziato con i Cortella; 3.2.9 la vicenda della [OSCURATO:PERSONA] srl (capo N). Mancanza e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza di appello non approfondisce questa imputazione cui dedica poche righe omettendo di affrontare alcune circostanze significative evidenziate nei motivi di gravame; segnala che la trattativa era stata intrapresa da tale Bizzarri che aveva segnalato al Carestia i nominativi di tali e sedicenti Corvini e Corvelli, ma sul cui ruolo effettivo la Corte ha omesso di soffermarsi, respingendo anche la richiesta di escussione ai sensi degli artt. 195 e 210 cod. proc. pen., nonostante tutta l'operazione sia stata condotta da lui e mai la persona offesa aveva potuto incontrare gli odierni ricorrenti;3.2.10 le altre imputazioni per truffa: mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi degli artt. 125, 192, 533 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: con riguardo al capo X) la sentenza omette di confutare le argomentazioni difensive circa la assenza di qualsivoglia ruolo assunto dai Cortella rispetto a quello assunto dal Brosio, coimputato; sottolinea che su tale vicenda grava la questione della acritica acquisizione del report del detective Baker oggetto di deposizione della persona offesa il cui contenuto tuttavia corrisponde ad una indagine privata di cui non sono state precisate le modalità ed i termini e sulla cui attendibilità la Corte ha completamente glissato omettendo di rispondere alle sollecitazioni difensive; 3, la costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese del grado nella misura indicata nella nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, limitatamente al capo DD) (per il quale non vi è costituzione di parte civile trattandosi, peraltro, di delitto contro l'autorità delle decisioni giudiziarie dell'[OSCURATO:PERSONA]), per essere reato estinto per intervenuta prescrizione. I ricorsi, sul punto, non possono, infatti, ritenersi inammissibili e tali da non aver consentito la instaurazione di un valido rapporto processuale: la difesa deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sostenendo che, in particolare, la vettura Porche 911, fosse stata alienata in data 29.4.2014, prima ancora che il Tribunale di Alessandria accogliesse l'appello del PM contro il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di sequestro prevenivo che, perciò, in quel momento, non era stato ancora adottato. La Corte di appello (cfr., pagg. 45-46), a fronte dell'analoga censura già articolata dalla difesa con l'impugnazione della sentenza di primo grado (cfr., pag. 23 dell'atto di appello), ha spiegato che in data 5.10.2014 il GIP presso il Tribunale di Torino aveva disposto il sequestro preventivo su una serie di beni tra cui, per l'appunto, la Porche 911, cui aveva fatto seguito un sequestro di iniziativa della GdF, oggetto di convalida, ma non della adozione di un autonomo provvedimento da parte del GIP; ha precisato che il sequestro di tali beni sarebbe avvenuto soltanto il 5.3.2015, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello del PM di Alessandria contro il provvedimento di rigetto del GIP quando, tuttavia, i beni attinti non sarebbero stati più rinvenuti. Quanto, in particolare, alla sorte della Po4he 911, la difesa aveva evidenziato che la vettura non era stata attinta dal provvedimento del GIP di Alessandria e che, in ogni caso, poiché, secondo quanto riferito dai testi di PG (cfr., pag. 23 dell'atto di appello), le alienazioni sarebbero intervenute dopo l'esecuzione degli arresti domiciliari, la vendita della vettura non poteva essere ascritta agli odierni ricorrenti ma alla comproprietaria. Sul punto specifico, tuttavia, la Corte di appello non ha fornito una risposta puntuale essendosi limitata a richiamare la scansione cronologica dei vari provvedimenti senza affrontare il profilo della soggettiva riconducibilità della iniziativa agli odierni ricorrenti. Consegue, perciò, l'annullamento della sentenza quanto al delitto in esame, con la eliminazione della porzione di pena inflitta, in aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo Y), nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa. La pena finale, perciò, resta quella, stabilita per il solo capo Y), in anni 2 e mesi 9 di reclusione ed Euro 900 di multa. 2. E' appena il caso di puntualizzare che ammissibilità dei motivi di ricorso articolati sul capo DD) e la intervenuta prescrizione del reato non incidono sulla sorte degli altri capi rispetto ai quali, come anticipato, la diagnosi è invece quella della inammissibilità, in quanto articolati con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede (cfr., sulla autonomia dei singoli capi di imputazione e dei relativi rapporti processuali, Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 2.1 Partendo dalle questioni "in rito", la Corte ha infatti preso in esame l'eccezione di incompetenza territoriale già proposta in primo grado e ribadita in questa sede sul rilievo secondo cui, per il reato di cui al capo A), su cui era stata affermata, era intervenuta l'assoluzione degli imputati sin dal giudizio di primo grado. Il rilievo è manifestamente infondato. Questa Corte ha costantemente ribadito che la competenza per territorio non può essere determinata sulla base dell'esito del dibattimento o di elementi in quella sede sopravvenuti circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ed avendo inserito la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (cfr., Sez. 4 - , n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537 - 01; Sez. 2, n. 24736 del 26/03/2010, Amato, Rv. 247745 - 01, secondo cui l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina, nel giudizio, il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neppure se i presupposti per porre le stesse emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione per il solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa). In definitiva, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione di competenza per territorio, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata che, in base al principio della perpetuato iurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, cui è tenuto a conformarsi anche il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234347 - 01). 2.2 Quanto, poi, ai rilievi concernenti la scelta, già operata dal PM, e nell'ambito della complessiva vicenda, di procedere esclusivamente nei confronti degli odierni ricorrenti e non già, anche, di coloro con cui avrebbero agito in concorso (e che, si sostiene, avrebbero avuto un ruolo persino più "diretto" nei confronti delle persone offese), la stessa difesa ne sottolinea non tanto la illegittimità quanto la incidenza sulla ricostruzione dei fatti, aggravata, inoltre, dalla adozione dei provvedimenti istruttori con cui il Tribunale aveva "sfoltito" le liste dei testi indicati dalla difesa e, poi, dichiarata chiusa la istruttoria dibattimentale non consentendo l'esame dei coindagati di cui, pure, era stata chiesta la escussione in aula. Ribadito che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr., Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 - 01; Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, Mignogna, Rv. 269050 - 01; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M. Rv. 271732 - 01), va detto che la Corte di appello, sulle censure difensive in punto di completezza della istruttoria ha, in realtà, fornito una motivazione completa ed esaustiva con cui, va anche segnalato, i ricorsi omettono di confrontarsi. Va anche segnalato che, sul punto della rinnovazione dell'istruttoria in appello con la escussione dei testi (o dichiaranti) che, pur ammessi, non siano sentiti in primo grado, gli stessi atti di appello difettavano di specificità dal momento che, a fronte di una generale doglianza relativa alla riduzione della lista depositata dalla difesa e dalla successiva decisione di dichiarare chiusa la istruttoria dibattimentale, la difesa non era stata in grado di indicare su quali specifiche e decisive circostanze l'approfondimento avrebbe dovuto essere effettuato omettendo anche di specificare alcunché nelle richieste finali dell'atto di gravame; ed in effetti, questa Corte ha più volte ribadito che la parte che solleciti l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a prove già conosciute o, comunque, già esistenti all'epoca della decisione di primo grado, ha l'onere di evidenziare analiticamente le ragioni dell'assoluta necessità del mezzo di prova da assumere in relazione al compendio istruttorio già formatosi nel caso concreto (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, G., Rv. 272573 - 01). D'altra parte, la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sicché, mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (cfr., Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Pacini, Rv. 246859 - 01). La Corte di appello, come accennato, ha dunque motivato in ordine alla utilizzabilità delle querele sporte da Marchese e Boetti, richiamando il tenore del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pag. 23 della sentenza, con nota n. 4) e la condotta processuale della difesa da cui ha, legittimamente, desunto la prestazione di un consenso tramite acquiescenza (cfr., Sez. 4 - , n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292 - 01; Sez. 6 - , n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088 - 01); a fronte di questa specifica motivazione, le doglianze difensive avanzate in questa sede si risolvono in una generica e sterile riproposizione delle posizione già assunta con l'atto di appello senza tener conto della risposta contenuta nella sentenza impugnata in questa sede. I giudici di secondo grado hanno quindi analiticamente motivato in ordine al modus operandi, ovvero allo schema seguito dagli odierni ricorrenti e che, hanno sottolineato, non era stato contestato dalle difese (cfr., pag. 24 della sentenza impugnata) ed alle modalità con cui era stato possibile risalire agli artefici, individuati nei fratelli Cortella (cfr., pagg. 25-26) Quanto, in particolare, alla identificazione dei due ricorrenti sotto nominativi diversi, i giudici di merito hanno richiamato le risultanze della perquisizione eseguita presso la sede di UTELPA (cfr., pagg. 25-26), l'utenza mobile indicata da alcune persone offese, riferita a [OSCURATO:PERSONA], ma su cui rispondevano tali "Corvini" o "Corvelli"; la sentenza impugnata motiva ampiamente e diffusamente sulle individuazioni fotografiche dei predetti "Corvini" e "Corvelli", identificabili nei due fratelli Cortella (cfr., ancora, pagg. 33-34) e sulle risultanze dei servizi di OPC (Cfr., ivi). Su tutti questi aspetti, su cui la Corte di appello ha sviluppato una motivazione esaustiva, immune da profili di manifesta illogicità, ancorata alle risultanze processuali di cui ha dato puntualmente atto, i ricorsi - a ben guardare - finiscono per sorvolare mai prendendo in esame e contrastando, nei limiti consentiti in questa sede, le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata rispetto alle cui conclusioni si limitano a contrapporre una generica quanto sterile valutazione di insufficienza degli elementi acquisiti per addivenire alla affermazione di responsabilità degli imputati. 2.3 In tal senso si deve infatti ritenere, passando all'esame delle censure articolate nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la vicenda delineata nel capo Y), in cui la difesa, con una argomentazione tipicamente di merito, ha sostenuto che le testimonianze acquisitive avevano consentito di appurare che l'intero affare era stato gestito da un intermediario della persona offesa, mai sentito, con accredito finale della fideiussione sulla [OSCURATO:PERSONA] e non su una società riferibile agli imputati e che, inoltre, non vi eran alcuna prova che l'importo fosse stato incamerato dagli imputati. Il ricorso, tuttavia, non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte di appello ha richiamato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che il suo consulente si era incontrato con "Corvini" e "Cortella" e che "... la circostanza che si trattasse degli attuali imputati emerge dagli esiti del servizio di OCP compiuto dalla GdF ... che ha osservato proprio l'incontro indicato ed individuato proprio i fratelli Cortella, definitivamente associandogli agli pseudonimi di Corvini e Corvella" (cfr., pag. 43 della sentenza impugnata). 2.4 Con riguardo al capo C), la difesa deduce vizio di motivazione in quanto la vicenda ivi evocato si sarebbe sviluppate in termini difformi rispetto allo schema operativo che si vuole sia stato quello "tipicamente" praticato dagli odierni ricorrenti, i quali, peraltro, non sarebbero mai entrati in contatto con la Ferrario, a sua volta sia cliente che intermediaria: e, tuttavia, il ricorso non tiene conto, ancora una volta, della puntuale motivazione della sentenza impugnata che (cfr., pag. 40), con procedimento inferenziale privo di fratture sul piano logico, ha desunto la responsabilità dei Cortella dalla riconducibilità a loro dei conti accesi presso la banca americana (ovvero la [OSCURATO:PERSONA] mc, su cui la sentenza ha puntualmente argomentato a pag. 37), facendo leva non già sulle risultanze di attività investigativa svolta dalle autorità di polizia di un paese estero ma, invero, su accertamenti ed approfondimento che erano stati commissionati da dalle persona offesa e, dunque, pienamente utilizzabili nei termini in cui ne era stato riferito in dibattimento e nella pienezza del contraddittorio; in ogni caso, ha aggiunto (cfr., pagg. 38-39), si tratta di elementi, molteplici, che riconducevano le somme bonificate negli [OSCURATO:PERSONA] d'America proprio agli odierni ricorrenti ma totalmente ignorati nel ricorso. 2.5 La Corte di appello ha inoltre motivato in merito alla utilizzabilità ed attendibilità delle denunce sporte dal Boetti e dal Marchese e sul ruolo da costoro rivestito nella vicenda, in termini rispetto ai quali entrambi i ricorsi non hanno preso posizione evidenziando profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della valutazione operata dalla Corte di appello circa il fatto che tali iniziative, come invece nuovamente opinato nei ricorsi, non potevano ritenersi strumentali per nascondere responsabilità proprie dei denuncianti, in quanto, in quel momento, a carico loro non era emerso nulla. 2.6 Analogamente, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata quanto alle ragioni per le quali la Corte ha ritenuto di poter ricondurre agli odierni ricorrenti anche i fatti relativi alla vicenda [OSCURATO:SOCIETA], descritti al capo D) della imputazione: anche in tal caso, infatti, la Corte ha valorizzato i versamenti eseguiti in favore della [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, dei fratelli Cortella (cfr., ivi, pag. 37), laddove la difesa si limita, ancora una volta, a formulare delle contestazioni di merito sulla inadeguatezza della provvista probatoria. 2.7 In merito, ancora, alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA] srl (capo N), la difesa deduce vizio di motivazione in realtà prospettando questioni di merito e non considerando quanto dalla Corte di appello precisato, in merito, nella sentenza impugnata laddove (cfr., pag. 41) ha rilevato che il premio assicurativo era stato versato su un conto presso la [OSCURATO:PERSONA] & Exchange, riconducibile ai fratelli Cartella (cfr., ivi, pag. 37) e riportato le parole del teste Carestia sull'incontro con tali "Corvini" e "Corvelli". 2.8 La riconducibilità del conto acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] ai fratelli Cartella è stata affermata dalla Corte di appello anche con riguardo alla vicenda delineata al capo X) della rubrica richiamando quanto riferito dalla teste Tuscano circa il fatto che costei aveva incaricato un investigatore privato di indagare sulla destinazione della somma da loro bonificata e che si era accertato essere confluita su società riconducibili ai Cartella anche, invero, sulla scorta di elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli forniti dall'investigatore privato ingaggiato dalla persona offesa. La difesa, d'altra parte, ha censurato la decisione della Corte di appello proprio sulla utilizzabilità degli accertamenti di natura bancaria su cui hanno riferito gli operanti e, in particolare, il teste Navarra, in quanto si tratterebbe di informazioni di intelligence non spendibili nell'ambito di processi penali e, comunque, non acquisite tramite rogatoria internazionale. Ebbene, va rilevato, in primo luogo, come la questione fosse stata sollevata con l'atto di appello (cfr., pagg. 18-19 dell'atto di gravame) in termini tutt'altro che perspicui quanto alla individuazione della natura della documentazione e, pertanto, alla indispensabilità o meno di procedere alla sua acquisizione tramite rogatoria o meno. Più volte, infatti, si è affermato, da questa Corte, che gli atti compiuti ed i documenti formati al di fuori di una indagine penale non sono sottoposti al regime delle rogatorie (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv. 253273 - 01; Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261822 - 01; conf., non massimate, Sez. 3, n. 9446 del 12.1.2022, Sayed; Sez. 6, n. 2001 del 26.9.2018, Goluvobic) essendo pacifico, per quanto risulta nelle due sentenze di merito - e comunque indimostrato il contrario - che le segnalazioni della Banca d'Italia non fossero state formate nell'ambito di un procedimento penale ma fossero il frutto di una attività amministrativa, coordinata a livello internazionale, di verifica e monitoraggio delle operazioni bancarie "sensibili". 3. Con la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi quanto ai motivi diversi da quello concernente il capo DD), gli imputati vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e di assistenza delle costituite parti civili che hanno rassegnato in questa sede le rispettive conclusioni instando per la condanna alle spese che sono state liquidate alla luce delle relative notule e della normativa vigente, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo DD), perché estinto per etervenu-ralprescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione, nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro duecento di multa. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Condanna gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro: duemila/00 per [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]; duemilatrece
Sentenza Cassazione n. 13339/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris