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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 21547/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO122 av\_ Dartik _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 16 novembre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, ex art.444 c.p.p., di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 per avere, in concorso con altri individui e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente e reiteratamente ceduto a numerosi clienti abituali una quantità imprecisata di sostanza stupefacente di diverso tipo (eroina, cocaina, hashish e droga sintetica in pillole).

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, la mancanza di motivazione in relazione ai motivi di fatto e di diritto in base ai quali il giudice di primo grado ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto.

Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la

I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, lamentando non l'erronea qualificazione giuridica del fatto (la quale può essere censurata con ricorso per cassazione in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), bensì la motivazione in base alla quale il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto corretta la medesima qualificazione giudica, peraltro attraverso una censura del tutto priva di riferimenti concreti alla fattispecie che viene in rilievo nel caso di specie.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO122 av\_ Dartik _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 16 novembre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, ex art.444 c.p.p., di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 per avere, in concorso con altri individui e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente e reiteratamente ceduto a numerosi clienti abituali una quantità imprecisata di sostanza stupefacente di diverso tipo (eroina, cocaina, hashish e droga sintetica in pillole). Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, la mancanza di motivazione in relazione ai motivi di fatto e di diritto in base ai quali il giudice di primo grado ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto. Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, lamentando non l'erronea qualificazione giuridica del fatto (la quale può essere censurata con ricorso per cassazione in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), bensì la motivazione in base alla quale il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto corretta la medesima qualificazione giudica, peraltro attraverso una censura del tutto priva di riferimenti concreti alla fattispecie che viene in rilievo nel caso di specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il
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