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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2016

Cassazione n. 10316/2023

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o la seguente ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16174/2016 R.G. proposto da: 0 e d [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in d d 0 3 3 a 0 7 c [OSCURATO:PERSONA] N 12, presso lo studio 2 1 a f 2 3 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo 4 a 4 5 rappresenta e difende 6 b 2 1 4 6 f 9 # : l i a -ricorrente- S e r 3 C A G N A . contro P .

S .

C [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio A R U B A P E : D a dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E m e s s o GIUSEPPE (MNSGPP49L20A2850) O M A U R O Z I M A R I -controricorrenti- D vel avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 357/2016 depositata il 30/03/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il Comune di Canosa di Puglia ricorre per cinque mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 30 marzo 2016 con cui la Corte d'appello di Bari ha ordinato al Comune di depositare presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di indennità di espropriazione, in favore degli attori [OSCURATO:PERSONA], l'ulteriore somma rispetto a quella già corrisposta fino alla concorrenza dell'importo di C 308.000,00, con accessori e spese.

2. — Ha osservato la Corte territoriale che l'indennità di espropriazione andava quantificato nella misura di C 31,60 al metro d 0 e 0 3 3 a quadro tenendo conto anche delle osservazioni critiche mosse dal 0 d d 7 c Comune alla quantificazione operata dal consulente tecnico d'ufficio 1 a 2 con metodo analitico.

In particolare l'ausiliare aveva difatti chiarito: 4 M 2 3 b 2 f 4 5 -) perché avesse considerato per i capannoni industriali edificabili 6 9 4 6 f l'altezza di 4,50 m e non quella di 6,50 m ipotizzata dal Comune, 5 l # : i a spiegando che la prima è l'altezza che di regola hanno i capannoni S e r 3 C A industriali, che possono avere altezze maggiori, ma per esigenze O N A . particolari che non possono essere considerate ai fini della P .

S . determinazione del costo di costruzione; B A P E C -) perché avesse ritenuto di quantificare il costo di costruzione dei A R U D a : capannoni in C 300,00 al metro quadro e non in quella di C 370,00 indicata dal Comune, spiegando che la somma da esso indicata era E m e s s o stata desunta dalla tabella dell'ordine degli ingegneri e architetti di M A U R O A R Z I O M D I D a : t o 2 di 7 F i r m a Milano certamente inidonea, a fronte dei criteri impiegati dall'ausiliare; -) perché non avesse tenuto conto del costo di urbanizzazione delle aree libere di pertinenza, che secondo il consulente di parte del Comune avrebbe dovuto essere sommato al valore di edificazione dei capannoni, spiegando di aver tenuto presente che le opere a servizio del Piano di insediamenti produttivi sarebbero state realizzate dal Comune, ed ai proprietari sarebbe stato corrisposto il contributo di costruzione previsto dall'articolo 16 del d.p.r. numero 380 del 2001; -) che il valore al metro quadro dei terreni espropriati era coerente con quello delle zone artigianali dei comuni viciniori, che talvolta erano stati ritenuti di valore anche di molto maggiore; -) che le critiche mosse alla stima del consulente tecnico d'ufficio erano generiche e pretestuose.

3. — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e depositano memoria. d 0 e d d 0 3 3 a 7 c [OSCURATO:PERSONA] 2 1 a f

4. — Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di 4 a f 4 5 b 2 legge ex articolo 111 della Costituzione e articolo 132, numero 4, 4 6 6 f 9 5 c.p.c., per inesistenza/mancanza della motivazione sotto il profilo # : l i a S e r della irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta, ex articolo 3 A C 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza N O A . impugnata per essersi rifatta alla consulenza tecnica d'ufficio che P .

S . aveva fatto applicazione del metodo analitico senza motivare sul A P E C come si pervenisse al valore di C 31,60 per metro quadro, ed A R U B D a : inoltre contraddicendosi nell'aver adottato detto metodo per la E m e s s o mancanza di un mercato libero in zone circostanti di fondi destinati ad analoghe edificazione, richiamando al tempo stesso i valori dei M A U R O suoli ricompresi in zone artigianali di Comuni viciniori.

M A R Z I O D I : D a t o 3 di 7 a m Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge ex articolo 111 della Costituzione e articolo 132, numero 4, c.p.c., per inesistenza/mancanza della motivazione sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta, ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per essersi rifatta alla consulenza tecnica d'ufficio che aveva applicato il metodo di stima del valore di trasformazione, riguardo al quale non rileverebbe il costo di costruzione se non come elemento da sottrarre al valore di mercato del bene trasformato, per poi indicare il costo di costruzione del bene trasformato, arbitrariamente ricavato da valori di mercato al metro quadro del bene medesimo e non da una sommatoria complessiva dei costi effettivamente necessari alla realizzazione del manufatto.

Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge ex articolo 111 della Costituzione e articolo 132, numero 4, c.p.c., per inesistenza/mancanza della motivazione sotto il profilo della motivazione apparente e incomprensibile, ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata in d 0 e relazione al passaggio dal valore unitario del suolo al valore 0 d d 0 3 3 a 7 c dell'intera superficie espropriata, tenuto conto che i € 30,00 al 1 2 3 2 1 a metro quadro vengono moltiplicati per l'intera superficie, senza 4 a f 4 5 tener conto dell'indice di fabbricabilità, della necessità di rispettare 6 b 2 4 6 f 9 gli standard urbanistici di piano e il rapporto di copertura delle l # : i a aree, così giungendo ad un erroneo calcolo dell'indennità dovuta, C A 3 S e r come espressamente argomentato nelle controdeduzioni del N G A . consulente tecnico di parte del Comune e nel verbale di udienza dal P .

S . difensore di esso, senza inoltre considerare i costi sopportati dal Comune per la copertura delle «cavità antropiche», ed escludendo A R U B A P E C D a : dal calcolo del costo di urbanizzazione delle aree libere di pertinenza, nonché omettendo di considerare le limitazioni E m e s s o derivanti dal PIP.

M A U R O R Z I O D I M A D a : 4 di 7 t o F i r m a Il quarto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge ex articolo 39 della legge numero 2359 del 1865, articolo 5 del decreto ministeriale numero 1444 del 1968, articolo 41 sexies della legge numero 1150 del 1942, per essere stati trascurati i vincoli derivanti da dette norme ai fini dello sfruttamento delle capacità edificatorie del piano per gli investimenti produttivi.

Il quinto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge ex articoli 39 e 42 della legge numero 1359 del 1865, articolo 37 del d.p.r. numero 327 del 2001 per aver trascurato l'incidenza dei costi di urbanizzazione, ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c.

5. — Il ricorso va accolto.

I cinque motivi possono essere esaminati simultaneamente, dal momento che tutti convergono nel denunciare la violazione, da parte del giudice d'appello, dell'obbligo motivazionale sul medesimo incombente a fronte di rilievi specificamente rivolti alla consulenza tecnica d'ufficio tenuta in considerazione ai fini della decisione dal d 0 e 0 3 3 a giudice di primo grado. 0 d d 7 c Questa Corte, difatti, ripete stabilmente che è nulla, ai sensi 1 a 2 3 2 dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza che si sia rifatta 4 a 4 5 alle conclusioni di una CTU, senza replicare puntualmente alle 4 6 6 b 2 f t critiche ad essa rivolte dalle parti (p. es.

Cass. 1° marzo, 2007, n. l # : i a 4797; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917).

S e r 3 C A In particolare: O N A . -) quanto al primo motivo la sentenza impugnata ha determinato P .

S . l'indennità di espropriazione in C 308.000,00, facendo proprio il B A P E C metodo analitico impiegato dal CTU, senza tuttavia che riesca a A R U D a : comprendersi quale sia stato il ragionamento che ha indotto la Corte a reputare esaurienti le considerazioni dell'ausiliare, a fronte E m e s s o delle obiezioni del Comune, secondo il quale avrebbe dovuto essere M A U R O I O prescelto il più affidabile sistema di stima diretto o sintetico, M A R Z D I : D a t o 5 di 7 F i r m a fondato sulla comparazione del fondo oggetto di espropriazione con compravendite di fondi analoghi, tanto più che lo stesso ausiliare aveva affermato che la stima ottenuta col metodo analitico trovava conferma nei valori dei fondi «ricompresi in zone artigianali e/o industriali dei PRG dei Comuni viciniori, anche notevolmente maggiori»; -) quanto al secondo motivo la sentenza impugnata non ha esplicitato il calcolo effettuato per la determinazione del valore complessivo del suolo trasformato in capannone industriale, limitandosi ad indicare una percentuale del costo di costruzione a metro quadrato, costo di costruzione tratto da un ribasso di quotazioni OMI riferite ad altro; -) quanto al terzo motivo, non risulta comprensibile come dal valore unitario del suolo si pervenga al valore dell'intera superficie espropriata, dal momento che non risultano considerati, in senso lato, i parametri di fabbricabilità e i costi di urbanizzazione (v.

Cass. 14 giugno 2018, n. 15693, richiamata dal ricorrente);-) quanto al quarto motivo non si intende perché non appaiano d 0 e 0 3 3 a considerati i vincoli incidenti sulla valutazione complessiva della 0 d d 7 c potenzialità edificatoria dell'area; f 2 3 2 1 a -) quanto al quinto motivo non si comprende ancora una volta 4 a perché non siano stati considerati gli oneri di urbanizzazione. 6 6 b 2 f 4 5 4 f 9 In definitiva, l'acritico recepimento delle risultanze della CTU, senza # : l i a S e r la debita disamina delle contrastanti considerazioni svolte dal 3 C A Comune rende la sentenza impugnata prima di una motivazione N O A . che superi la soglia del minimo costituzionale, secondo P .

C S . l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., U B A P E 7 aprile 2014, n. 8053).

A R D a : E m e s s o

6. — La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, che si atterrà a quanto dianzi indicato e A U R O M provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

R Z I O D I M A D a : t o 6 di 7 F i r m a [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16174/2016 R.G. proposto da: 0 e d [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in d d 0 3 3 a 0 7 c [OSCURATO:PERSONA] N 12, presso lo studio 2 1 a f 2 3 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo 4 a 4 5 rappresenta e difende 6 b 2 1 4 6 f 9 # : l i a -ricorrente- S e r 3 C A G N A . contro P . S . C [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio A R U B A P E : D a dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E m e s s o GIUSEPPE (MNSGPP49L20A2850) O M A U R O Z I M A R I -controricorrenti- D vel avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 357/2016 depositata il 30/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il Comune di Canosa di Puglia ricorre per cinque mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 30 marzo 2016 con cui la Corte d'appello di Bari ha ordinato al Comune di depositare presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di indennità di espropriazione, in favore degli attori [OSCURATO:PERSONA], l'ulteriore somma rispetto a quella già corrisposta fino alla concorrenza dell'importo di C 308.000,00, con accessori e spese. 2. — Ha osservato la Corte territoriale che l'indennità di espropriazione andava quantificato nella misura di C 31,60 al metro d 0 e 0 3 3 a quadro tenendo conto anche delle osservazioni critiche mosse dal 0 d d 7 c Comune alla quantificazione operata dal consulente tecnico d'ufficio 1 a 2 con metodo analitico. In particolare l'ausiliare aveva difatti chiarito: 4 M 2 3 b 2 f 4 5 -) perché avesse considerato per i capannoni industriali edificabili 6 9 4 6 f l'altezza di 4,50 m e non quella di 6,50 m ipotizzata dal Comune, 5 l # : i a spiegando che la prima è l'altezza che di regola hanno i capannoni S e r 3 C A industriali, che possono avere altezze maggiori, ma per esigenze O N A . particolari che non possono essere considerate ai fini della P . S . determinazione del costo di costruzione; B A P E C -) perché avesse ritenuto di quantificare il costo di costruzione dei A R U D a : capannoni in C 300,00 al metro quadro e non in quella di C 370,00 indicata dal Comune, spiegando che la somma da esso indicata era E m e s s o stata desunta dalla tabella dell'ordine degli ingegneri e architetti di M A U R O A R Z I O M D I D a : t o 2 di 7 F i r m a Milano certamente inidonea, a fronte dei criteri impiegati dall'ausiliare; -) perché non avesse tenuto conto del costo di urbanizzazione delle aree libere di pertinenza, che secondo il consulente di parte del Comune avrebbe dovuto essere sommato al valore di edificazione dei capannoni, spiegando di aver tenuto presente che le opere a servizio del Piano di insediamenti produttivi sarebbero state realizzate dal Comune, ed ai proprietari sarebbe stato corrisposto il contributo di costruzione previsto dall'articolo 16 del d.p.r. numero 380 del 2001; -) che il valore al metro quadro dei terreni espropriati era coerente con quello delle zone artigianali dei comuni viciniori, che talvolta erano stati ritenuti di valore anche di molto maggiore; -) che le critiche mosse alla stima del consulente tecnico d'ufficio erano generiche e pretestuose. 3. — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e depositano memoria. d 0 e d d 0 3 3 a 7 c [OSCURATO:PERSONA] 2 1 a f 4. — Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di 4 a f 4 5 b 2 legge ex articolo 111 della Costituzione e articolo 132, numero 4, 4 6 6 f 9 5 c.p.c., per inesistenza/mancanza della motivazione sotto il profilo # : l i a S e r della irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta, ex articolo 3 A C 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza N O A . impugnata per essersi rifatta alla consulenza tecnica d'ufficio che P . S . aveva fatto applicazione del metodo analitico senza motivare sul A P E C come si pervenisse al valore di C 31,60 per metro quadro, ed A R U B D a : inoltre contraddicendosi nell'aver adottato detto metodo per la E m e s s o mancanza di un mercato libero in zone circostanti di fondi destinati ad analoghe edificazione, richiamando al tempo stesso i valori dei M A U R O suoli ricompresi in zone artigianali di Comuni viciniori. M A R Z I O D I : D a t o 3 di 7 a m Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge ex articolo 111 della Costituzione e articolo 132, numero 4, c.p.c., per inesistenza/mancanza della motivazione sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta, ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per essersi rifatta alla consulenza tecnica d'ufficio che aveva applicato il metodo di stima del valore di trasformazione, riguardo al quale non rileverebbe il costo di costruzione se non come elemento da sottrarre al valore di mercato del bene trasformato, per poi indicare il costo di costruzione del bene trasformato, arbitrariamente ricavato da valori di mercato al metro quadro del bene medesimo e non da una sommatoria complessiva dei costi effettivamente necessari alla realizzazione del manufatto. Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge ex articolo 111 della Costituzione e articolo 132, numero 4, c.p.c., per inesistenza/mancanza della motivazione sotto il profilo della motivazione apparente e incomprensibile, ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata in d 0 e relazione al passaggio dal valore unitario del suolo al valore 0 d d 0 3 3 a 7 c dell'intera superficie espropriata, tenuto conto che i € 30,00 al 1 2 3 2 1 a metro quadro vengono moltiplicati per l'intera superficie, senza 4 a f 4 5 tener conto dell'indice di fabbricabilità, della necessità di rispettare 6 b 2 4 6 f 9 gli standard urbanistici di piano e il rapporto di copertura delle l # : i a aree, così giungendo ad un erroneo calcolo dell'indennità dovuta, C A 3 S e r come espressamente argomentato nelle controdeduzioni del N G A . consulente tecnico di parte del Comune e nel verbale di udienza dal P . S . difensore di esso, senza inoltre considerare i costi sopportati dal Comune per la copertura delle «cavità antropiche», ed escludendo A R U B A P E C D a : dal calcolo del costo di urbanizzazione delle aree libere di pertinenza, nonché omettendo di considerare le limitazioni E m e s s o derivanti dal PIP. M A U R O R Z I O D I M A D a : 4 di 7 t o F i r m a Il quarto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge ex articolo 39 della legge numero 2359 del 1865, articolo 5 del decreto ministeriale numero 1444 del 1968, articolo 41 sexies della legge numero 1150 del 1942, per essere stati trascurati i vincoli derivanti da dette norme ai fini dello sfruttamento delle capacità edificatorie del piano per gli investimenti produttivi. Il quinto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge ex articoli 39 e 42 della legge numero 1359 del 1865, articolo 37 del d.p.r. numero 327 del 2001 per aver trascurato l'incidenza dei costi di urbanizzazione, ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c. 5. — Il ricorso va accolto. I cinque motivi possono essere esaminati simultaneamente, dal momento che tutti convergono nel denunciare la violazione, da parte del giudice d'appello, dell'obbligo motivazionale sul medesimo incombente a fronte di rilievi specificamente rivolti alla consulenza tecnica d'ufficio tenuta in considerazione ai fini della decisione dal d 0 e 0 3 3 a giudice di primo grado. 0 d d 7 c Questa Corte, difatti, ripete stabilmente che è nulla, ai sensi 1 a 2 3 2 dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza che si sia rifatta 4 a 4 5 alle conclusioni di una CTU, senza replicare puntualmente alle 4 6 6 b 2 f t critiche ad essa rivolte dalle parti (p. es. Cass. 1° marzo, 2007, n. l # : i a 4797; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917). S e r 3 C A In particolare: O N A . -) quanto al primo motivo la sentenza impugnata ha determinato P . S . l'indennità di espropriazione in C 308.000,00, facendo proprio il B A P E C metodo analitico impiegato dal CTU, senza tuttavia che riesca a A R U D a : comprendersi quale sia stato il ragionamento che ha indotto la Corte a reputare esaurienti le considerazioni dell'ausiliare, a fronte E m e s s o delle obiezioni del Comune, secondo il quale avrebbe dovuto essere M A U R O I O prescelto il più affidabile sistema di stima diretto o sintetico, M A R Z D I : D a t o 5 di 7 F i r m a fondato sulla comparazione del fondo oggetto di espropriazione con compravendite di fondi analoghi, tanto più che lo stesso ausiliare aveva affermato che la stima ottenuta col metodo analitico trovava conferma nei valori dei fondi «ricompresi in zone artigianali e/o industriali dei PRG dei Comuni viciniori, anche notevolmente maggiori»; -) quanto al secondo motivo la sentenza impugnata non ha esplicitato il calcolo effettuato per la determinazione del valore complessivo del suolo trasformato in capannone industriale, limitandosi ad indicare una percentuale del costo di costruzione a metro quadrato, costo di costruzione tratto da un ribasso di quotazioni OMI riferite ad altro; -) quanto al terzo motivo, non risulta comprensibile come dal valore unitario del suolo si pervenga al valore dell'intera superficie espropriata, dal momento che non risultano considerati, in senso lato, i parametri di fabbricabilità e i costi di urbanizzazione (v. Cass. 14 giugno 2018, n. 15693, richiamata dal ricorrente);-) quanto al quarto motivo non si intende perché non appaiano d 0 e 0 3 3 a considerati i vincoli incidenti sulla valutazione complessiva della 0 d d 7 c potenzialità edificatoria dell'area; f 2 3 2 1 a -) quanto al quinto motivo non si comprende ancora una volta 4 a perché non siano stati considerati gli oneri di urbanizzazione. 6 6 b 2 f 4 5 4 f 9 In definitiva, l'acritico recepimento delle risultanze della CTU, senza # : l i a S e r la debita disamina delle contrastanti considerazioni svolte dal 3 C A Comune rende la sentenza impugnata prima di una motivazione N O A . che superi la soglia del minimo costituzionale, secondo P . C S . l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., U B A P E 7 aprile 2014, n. 8053). A R D a : E m e s s o 6. — La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, che si atterrà a quanto dianzi indicato e A U R O M provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. R Z I O D I M A D a : t o 6 di 7 F i r m a [OSCURATO:PERSONA]
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