CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 settembre 1982
Cassazione n. 47352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad AVERSA il 04/09/1982 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano 23-32529/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso è intempestivo, giacché depositato presso la Cancelleria del giudice a quo solo in data 14 luglio 2023, oltre il termine perentorio di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che cadeva il 22 giugno 2023; ciò in quanto, al termine dell'udienza camerale non partecipata del 7 giugno 2023, unitamente al dispositivo, era stata letta in udienza ed immediatamente depositata in Cancelleria anche la motivazione del provvedimento. La difesa è stata resa edotta del deposito nella stessa data, avendo ricevuto avviso di deposito del dispositivo, a mezzo p.e.c. 1.1. Il processo di appello è stato, infatti, celebrato nelle forme del rito c.d. cartolare, disciplinato dall'art. 23-bis legge n. 176 del 2020. L'art. 23-bis, comma 3, legge n. 176 del 2020 prevede che: «Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti». Il comma 9 dell'art. 23 stabilisce, tra l'altro, che: «[...] dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile». Il comma 3, secondo periodo, del detto articolo, non prevede la notificazione o la comunicazione alle parti della sentenza una volta depositata la motivazione, ma la comunicazione del solo dispositivo. Consegue che, nel caso di ricorso per cassazione avverso sentenza emessa all'esito di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, continuano ad applicarsi le regole generali dettate dall'art. 585 cod. proc. pen. per i termini di impugnazione delle sentenze, con l'unica eccezione del caso di sentenza con motivazione contestuale rispetto alla quale il termine per l'impugnazione (pari a quindici giorni, per disposizione espressa dell'art. 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.. Resta onere del difensore assumere informazioni sul termine di deposito della sentenza, al fine di correttamente calcolare il termine a sua disposizione per proporre impugnazione (cfr., per decisione in termini, Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369 - 01, cui il Collegio, in assenza di pronunce dissonanti, intende uniformarsi). 1.2. Dalla data del 7 giugno 2023 decorrevano pertanto i 15 giorni previsti dalla norma processuale, a pena di decadenza, per esercitare la facoltà di impugnazione. 1.3. Il ricorso depositato il 14 luglio successivo è pertanto inammissibile per intempestività. 2. La declaratoria di inammissibilità va adottata con procedura de plano per l'aspetto constatativo e congenito del vizio rilevato (intempestività), ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2.1. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella 23-32529/2023 determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2023 Il Consigliere