CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 34598/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2039/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000S.C., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Messina n. 601 del 28 /9/ 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − l a società cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA] 2000 conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la sua condanna all’immediato rilascio di un immobile in Messina, asseritamente occupato sine titulo dalla convenuta; deduceva che il coniuge di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], socio della Cooperativa, era stato escluso per morosità e che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun titolo per detenere l’immobile; − [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto della domanda attorea; affermava di essere erede di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, chiedeva che venisse accertato il suo diritto a subentrare nella posizione del defunto coniuge, quale assegnataria del predetto alloggio; − i nterveniva [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava di aver acquistato l’immobile dalla cooperativa con atto del 19 ottobre 2009 e chiedeva il rilascio in suo favore; − i l Tribunale di Messina, con la sentenza n. 36 dell ’ 8 gennaio 2016, rigettava la domanda della cooperativa, quella riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] e le pretese dell’interveniente, compensando integralmente le spese: riteneva che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a permanere nell’alloggio, non essendo mai stata adottata una delibera di rigetto della sua istanza di ammissione, e considerava irrilevante la delibera di esclusione del socio Spadaro, assunta il 9 giugno 1999 nei confronti di soggetto all’epoca già defunto; − a vverso tale decisione proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] 2000; resisteva [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] restava contumace; − l a Corte d ’ appello di Messina, con la sentenza n. 601 del 28 settembre 2022, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’impugnazione, dichiarava la detenzione sine titulo della [OSCURATO:PERSONA] e la condannava al rilascio immediato dell’immobile, nonché al pagamento delle spese di lite; − p er quanto qui rileva, il giudice di secondo grado accoglieva l’impugnazione per le seguenti ragioni: «Contrariamente a quello che ha statuito il primo giudice, il quale ha ritenuto erroneamente che la istanza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non fosse mai stata riscontrata dalla Cooperativa, risulta che la Cooperativa in data 11.2.2002 con raccomandata prodotta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato per grave morosità la istanza di subingresso. In merito alla predetta circostanza parte appellata nulla deduce negli atti difensivi. Detto provvedimento di rigetto non è mai stato impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] e pertanto esso diniego, le cui ragioni non possono essere valutate nel giudizio incoato per il rilascio dell’immobile (Cass. civ.10804/20) è divenuto definitivo. Deve concludersi quindi che la [OSCURATO:PERSONA], la quale seppur erede del coniuge assegnatario non subentra automaticamente nella posizione del coniuge e il suo ingresso è sottoposto al vaglio dell’esistenza degli elementi necessari per divenire assegnatari di alloggio (Cass. civ. n. 13688/2006), occupa sine titulo l’immobile de quo non essendo stata accolta dalla Cooperativa la sua istanza di subentrare al coniuge deceduto.»; − a vverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; − r esisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.c. ; − [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità ; − la [OSCURATO:PERSONA] 2000 depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; − a ll ’ esito della camera di consiglio del 2 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente lamentava l’«Omesso esame circa un fatto decisivo della per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», per avere la Corte d’appello omesso di considerare che la delibera di esclusione dalla società di [OSCURATO:PERSONA] era stata emessa un anno dopo la sua morte; − i l motivo è inammissibile, prima ancora che infondato ; − i nfatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata (sopra riportata) prescinde completamente dall’esclusione di Spadaro dalla società coopera- tiva e si fonda, invece, sul rigetto dell’istanza di adesione della [OSCURATO:PERSONA]; − p erciò, la censura non è pertinente alla motivazione della pronuncia e, come tale, è inammissibile; − ad abundantiam , si osserva che la Corte di merito dà espressamente atto del decesso di Spadaro in data 24/6/1998 e dell’invio della comunica- zione di esclusione del socio in data 23/6/1999; − col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente denuncia la «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4) e 115 c.p.c.», per avere la Corte d’appello omesso l’ob- bligo di motivazione; ad avviso della ricorrente, difetta l’esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di secondo grado a considerare alla stregua di provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione alla società avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] la raccomandata inviata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], documento privo degli elementi necessari a tale qualificazione; al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] 2000 non avrebbe mai dato riscontro alla richiesta della ricorrente; − i l motivo è inammissibile per plurime ragioni ; − o ltre che per l ’ evidente violazione dell ’ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (dato che non è riportata né trascritta nel ricorso la lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], né la ricorrente si premura di specificarne in altro modo il contenuto), la censura è inammissibile perché, sotto l’apparente denuncia di una carenza della motivazione, mira in realtà a contrastare la valutazione del materiale probatorio (in particolare, la predetta missiva) e la conseguente qualifica- zione compiuta dal giudice d’appello; − d ifatti, la sentenza reca un ’ adeguata motivazione e la critica a questa rivolta si risolve in un’apodittica contrapposizione delle tesi della ricorrente alle conclusioni che la Corte d’appello ha tratto dalle prove; − col terzo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 della Legge n. 179/1992, 103 del Regio Decreto 28 aprile 1938 n. 1165, 114 (o 116) del [OSCURATO:PERSONA] sull’[OSCURATO:PERSONA] e Popolare»: dopo aver richia- mato la decisione di primo grado (secondo cui «la signora [OSCURATO:PERSONA], come risulta documentalmente provato in atti, ha chiesto di essere ammessa nella cooperativa quale coniuge superstite del socio Spadaro con lettera del 9 febbraio 2000; -non risulta in atti alcuna delibera della Cooperativa in or- dine a tale istanza sì da escludere che possa essere decorso il termine per impugnare un diniego del quale,lo si ripete, non sussiste alcuna prova; - la necessità della formale adozione di un esplicito provvedimento di rigetto della domanda di ammissione appare necessaria al fine di valutarne il fon- damento e consentire all’istante di adottare le iniziative piùconvenienti alla difesa dei propri interessi»), la ricorrente sostiene che «La Corte ha errato nell’applicare la disposizione normativa sopra richiamata [art. 17 della legge n. 179 del 1992], disattendendo le ragioni per le quali la legge impone un determinato iter procedurale per negare il subingresso del convivente o dell’erede nella posizione del socio defunto.»; inoltre, afferma che, in base all’art. 116 del r.d. n. 1165 del 1938, asseritamente applicabile alla fatti- specie, poteva essere disposta l’esclusione dalla compagine sociale solo per il mancato pagamento di spese generali; − a nche il terzo motivo è inammissibile ; − l a censura, infatti, è eccentrica rispetto alla ratio decidendi : il giudice d’appello ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tempestivamente reagito alla delibera comunicatale con la missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (di rigetto della richiesta di adesione alla società) e che, dunque, non potevano essere va- lutatele ragioni di detto diniego; il motivo, incurante di tale statuizione, sottopone a questa Corte le ragioni per cui la cooperativa non avrebbe po- tuto, a dire della [OSCURATO:PERSONA], respingere il suo subentro nella posizione sociale del marito deceduto; − c ome già esposto in relazione al secondo motivo, sono palesemente inammissibili sono le deduzioni volte a contrastare la decisione sulla natura e valenza della missiva sopra menzionata; − col quarto motivo la ricorrente deduce «Violazione dell ’ art. 91 Cod.Proc.Civ., il quale dispone che le spese vanno poste a carico della parte soccombente»; − l a censura è manifestamente inammissibile perché muove dal presup- posto che la Corte d’appello avrebbe dovuto adottare una decisione diversa da quella favorevole alla [OSCURATO:PERSONA] 2000, che è invece risultata vittoriosa e, come tale, in applicazione dell’art. 91 c.p.c. (cioè, della norma che si as- sume violata), beneficiaria del provvedimento di rifusione delle spese; − in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna dellaricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese del giu- dizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, infine , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a rifondere all a controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello