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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 18489/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21044/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2446/2021 pubblicata il10/06/2021 RGN 2261/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 10 giugno 2021, ha confermato la decisione di primo grado, emessa all’esito di giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 con cui il Tribunale di Roma, in parziale riforma dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, confermata quanto alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 20 dicembre 2017, all’ordine di reintegra, già eseguito, e alla condanna al risarcimento del danno, aveva determinato la misura di quest’ultimo maturato fino al 19/2/2019, nella somma di euro 67.031,65, oltre rivalutazione ed interessi, con detrazione, alla data di pagamento del TFR, della somma di euro 28.201,20.

In particolare, la Corte, nel condividere l’iter decisorio del primo giudice, ha attribuito rilievo determinante nel licenziamento collettivo all’accordo sindacale intervenuto a regolamentarlo in deroga ai criteri legali in ordine all’individuazione dei lavoratori da licenziare e, in merito, ha reputato rilevante la riduzione della platea dei licenziandi ai piloti di Boeing 737, con esclusione della possibilità di introdurre diversi criteri nell’individuazione della platea dei licenziandi, quale quello, utilizzato, della distinzione fra Comandanti e primi ufficiali.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo a quattro motivi.

Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 4, commi 3 e 9 e 5, commi 1 e 2, L. n. 223 del 1991 per aver la Corte ritenuto illegittimo il licenziamento comminato in considerazione della predisposizione di due diverse graduatorie, una per i comandanti e l’altra per i primi ufficiali, nonostante tale modalità non fosse prevista.

Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 3, L. n. 223 del 1991 con riferimento all’art. 18, commi 4, 5, 6 e 7, L. n. 300 del 1970 in ordine al capo della sentenza in cui la Corte ha disposto la tutela reintegratoria prevista per la violazione sostanziale dei criteri di scelta, anziché quella risarcitoria prevista per il vizio di esplicitazione dei motivi.

Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, comma 4, L. n. 300 del 1970 nella parte in cui è stata confermata la detrazione dell’aliunde perceptum dall’ammontare delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento anziché dall’ammontare delle 12 mensilità di indennità risarcitoria di cui all’art. 18 comma 4.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 Cod.

Proc. Civ., là dove è stata confermata la statuizione sulle spese nonostante la soccombenza reciproca delle parti.

1. Il primo motivo ed il seco ndo motivo, da valutarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono infondati.

Giova rilevare, quanto alla situazione fattuale, l’insussistenza di qualsivoglia contrapposizione fra le parti, risultando pacifica la ricostruzione della stessa.

Quanto all’ampliamento della platea dei licenziandi, va rilevato come la Corte abbia correttamente chiarito che il complessivo contenuto degli accordi sindacali in ordine ai criteri di scelta avesse limitato l’ambito delle esigenze tecnico – organizzative al la individuazione, tra gli esuberi, dei dipendenti aventi la qualifica di piloti di Boeing 737, parzialmente dismesso dalla società datrice, affermando, nell’ambito di tale categoria, l’applicabilità, una volta data priorità ai criteri della non opposizione e della maturazione del requisito pensionistico durante il periodo di CIG, esclusivamente dei criteri indicati alla tabella a) e ai punteggi ivi previsti.

Tali criteri, ad ogni evidenza, escludono la possibilità di introdurre ulteriori elementi di individuazione della platea dei licenziandi in base alla diversa qualifica professionale, né consentono la predisposizione di una graduatoria autonoma e distinta per ufficiali e comandanti.

La differenziazione in questione, infatti, sulla base degli accordi stipulati assume rilievo esclusivamente ai fini dell’attribuzione dell’ulteriore punteggio - previsto esclusivamente per i comandanti e non per i primi ufficiali – stabilito per il possesso di certificazioni “non cumulabili”.

Né la possibilità di stilare una graduatoria separata può dirsi menzionata nella comunicazione finale ex art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991, datata 27/12/2017 ove si fa riferimento, esclusivamente, quanto ai criteri di individuazione dei lavoratori da licenziare, alle “risultanze dell’applicazione dei criteri previsti nell’allegato A dell’accordosindacale del 19 dicembre 2017, in comparazione con le risorse rimaste in servizio”.

Risulta di palmare evidenza l’assenza di rilievo rispetto a tale approdo, di quanto affermato da parte ricorren te in ordine alla circostanza che la diversa categoria di comandante e di primo ufficiale sarebbe stata oggetto di discussione con le organizzazioni sindacali e sarebbe stata posta in risalto nella comunicazione di avvio della procedura; quanto discusso in tal e sede, infatti, non assume alcun rilievo in assenza di puntuale riferimento negli accordi finali del 19/12/2017, i soli rilevanti nella sede che qui ne occupa, ove non compare alcun riferimento alla necessità di differenziare il personale da licenziare sulla base delle diverse categorie professionali.

Tale differenziazione, quindi, rappresenta un criterio non previsto dagli accordi e, pertanto, irrilevante ai fini della individuazione dei lavoratori da licenziare, secondo quanto ritenuto dalla Corte d’appello, conformatasi, sul punto, alla giurisprudenza di legittimità (Cfr., fra le altre, Cass. n. 10119 del 2022; Cass. n. 1938 del 2011).

Giova, quindi, rilevare, in relazione al secondo motivo di doglianza ed alla luce di tutto quanto anzidetto, che non si verteva in ipotesi di generica, imperfetta od incompleta esplicitazione dei criteri di scelta, intesa quale vizio formale suscettibile di applicazione della sola tutela di cui al comma 5 dell’art. 18 L. n. 300 del 1970 ma di vera e propria violazione dei criteri cui consegue la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 comma 4 L. n. 300/70 come richiamata, in materia di licenziamenti collettivi, dall’art. 5, comma 3, L. n. 223/1991 (ex plurimis,Cass. n. 14254 del 2019). 2.Anche il terzo motivo, con cui si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970 nella parte in cui è stata confermata la detrazione dell’aliunde perceptum dall’ammontare delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento anziché dall’ammontare delle 12 mensilità di indennità risarcitoria di cui all’art. 18 comma 4, non può trovare accoglimento.

Va evidenziata, al riguardo, la correttezza dell’iter decisorio della Corte nella parte in cui ha fatto corretta applicazione dell’art. 18 comma 4 L. n. 300 del 1970 che prevede la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione effettiva, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché di quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, con il tetto massimo delle 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Questa Corte ha affermato sul punto (cfr.Cass. n. 32330 del 2018) che in caso di licenziamento illegittimo, cui consegua l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. riformulato, la detrazione dell'"aliunde perceptum" non può prescindere dal periodo dell'estromissione dal rapporto di lavoro sicché, operando le dodici mensilità come mero limite quantitativo imposto dal legislatore nell'ambito di una operazione di bilanciamento dei contrapposti interessi, il computo va effettuato, entro il limite legale, tenuto conto della decorrenza del risarcimento dalla data del recesso, dovendosi escludere che tale diritto possa essere ridotto o annullato in conseguenza della durata del giudizio.

Dal complessivo importo, quindi, correttamente commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, ha correttamente la Corte detratto l’aliunde perceptum con il contenimento del 12 mensilità.

2. Il quarto motivo non può essere accolto.

Sufficiente richiamare, quanto al principio della soccombenza reciproca, ciò che è stato di recente statuito dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr., sul punto, Cass. n. 32061 del 2022) in tema di spese processuali e, cioè, che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Il riferimento al “può” fa comprendere come anche in tal caso il giudice possa determinarsi per la condanna che solo è impedita nei confronti della parte totalmente vittoriosa.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, con ogni conseguenza inordine alle spese di lite in base al principio della soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei procuratori di parte controricorrente, dichiaratisi antistatarii, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21044/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2446/2021 pubblicata il10/06/2021 RGN 2261/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 10 giugno 2021, ha confermato la decisione di primo grado, emessa all’esito di giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 con cui il Tribunale di Roma, in parziale riforma dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, confermata quanto alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 20 dicembre 2017, all’ordine di reintegra, già eseguito, e alla condanna al risarcimento del danno, aveva determinato la misura di quest’ultimo maturato fino al 19/2/2019, nella somma di euro 67.031,65, oltre rivalutazione ed interessi, con detrazione, alla data di pagamento del TFR, della somma di euro 28.201,20. In particolare, la Corte, nel condividere l’iter decisorio del primo giudice, ha attribuito rilievo determinante nel licenziamento collettivo all’accordo sindacale intervenuto a regolamentarlo in deroga ai criteri legali in ordine all’individuazione dei lavoratori da licenziare e, in merito, ha reputato rilevante la riduzione della platea dei licenziandi ai piloti di Boeing 737, con esclusione della possibilità di introdurre diversi criteri nell’individuazione della platea dei licenziandi, quale quello, utilizzato, della distinzione fra Comandanti e primi ufficiali. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo a quattro motivi. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 4, commi 3 e 9 e 5, commi 1 e 2, L. n. 223 del 1991 per aver la Corte ritenuto illegittimo il licenziamento comminato in considerazione della predisposizione di due diverse graduatorie, una per i comandanti e l’altra per i primi ufficiali, nonostante tale modalità non fosse prevista. Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 3, L. n. 223 del 1991 con riferimento all’art. 18, commi 4, 5, 6 e 7, L. n. 300 del 1970 in ordine al capo della sentenza in cui la Corte ha disposto la tutela reintegratoria prevista per la violazione sostanziale dei criteri di scelta, anziché quella risarcitoria prevista per il vizio di esplicitazione dei motivi. Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art.18, comma 4, L. n. 300 del 1970 nella parte in cui è stata confermata la detrazione dell’aliunde perceptum dall’ammontare delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento anziché dall’ammontare delle 12 mensilità di indennità risarcitoria di cui all’art. 18 comma 4. Con il quarto motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 Cod. Proc. Civ., là dove è stata confermata la statuizione sulle spese nonostante la soccombenza reciproca delle parti. 1. Il primo motivo ed il seco ndo motivo, da valutarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono infondati. Giova rilevare, quanto alla situazione fattuale, l’insussistenza di qualsivoglia contrapposizione fra le parti, risultando pacifica la ricostruzione della stessa. Quanto all’ampliamento della platea dei licenziandi, va rilevato come la Corte abbia correttamente chiarito che il complessivo contenuto degli accordi sindacali in ordine ai criteri di scelta avesse limitato l’ambito delle esigenze tecnico – organizzative al la individuazione, tra gli esuberi, dei dipendenti aventi la qualifica di piloti di Boeing 737, parzialmente dismesso dalla società datrice, affermando, nell’ambito di tale categoria, l’applicabilità, una volta data priorità ai criteri della non opposizione e della maturazione del requisito pensionistico durante il periodo di CIG, esclusivamente dei criteri indicati alla tabella a) e ai punteggi ivi previsti. Tali criteri, ad ogni evidenza, escludono la possibilità di introdurre ulteriori elementi di individuazione della platea dei licenziandi in base alla diversa qualifica professionale, né consentono la predisposizione di una graduatoria autonoma e distinta per ufficiali e comandanti. La differenziazione in questione, infatti, sulla base degli accordi stipulati assume rilievo esclusivamente ai fini dell’attribuzione dell’ulteriore punteggio - previsto esclusivamente per i comandanti e non per i primi ufficiali – stabilito per il possesso di certificazioni “non cumulabili”. Né la possibilità di stilare una graduatoria separata può dirsi menzionata nella comunicazione finale ex art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991, datata 27/12/2017 ove si fa riferimento, esclusivamente, quanto ai criteri di individuazione dei lavoratori da licenziare, alle “risultanze dell’applicazione dei criteri previsti nell’allegato A dell’accordosindacale del 19 dicembre 2017, in comparazione con le risorse rimaste in servizio”. Risulta di palmare evidenza l’assenza di rilievo rispetto a tale approdo, di quanto affermato da parte ricorren te in ordine alla circostanza che la diversa categoria di comandante e di primo ufficiale sarebbe stata oggetto di discussione con le organizzazioni sindacali e sarebbe stata posta in risalto nella comunicazione di avvio della procedura; quanto discusso in tal e sede, infatti, non assume alcun rilievo in assenza di puntuale riferimento negli accordi finali del 19/12/2017, i soli rilevanti nella sede che qui ne occupa, ove non compare alcun riferimento alla necessità di differenziare il personale da licenziare sulla base delle diverse categorie professionali. Tale differenziazione, quindi, rappresenta un criterio non previsto dagli accordi e, pertanto, irrilevante ai fini della individuazione dei lavoratori da licenziare, secondo quanto ritenuto dalla Corte d’appello, conformatasi, sul punto, alla giurisprudenza di legittimità (Cfr., fra le altre, Cass. n. 10119 del 2022; Cass. n. 1938 del 2011). Giova, quindi, rilevare, in relazione al secondo motivo di doglianza ed alla luce di tutto quanto anzidetto, che non si verteva in ipotesi di generica, imperfetta od incompleta esplicitazione dei criteri di scelta, intesa quale vizio formale suscettibile di applicazione della sola tutela di cui al comma 5 dell’art. 18 L. n. 300 del 1970 ma di vera e propria violazione dei criteri cui consegue la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 comma 4 L. n. 300/70 come richiamata, in materia di licenziamenti collettivi, dall’art. 5, comma 3, L. n. 223/1991 (ex plurimis,Cass. n. 14254 del 2019). 2.Anche il terzo motivo, con cui si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970 nella parte in cui è stata confermata la detrazione dell’aliunde perceptum dall’ammontare delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento anziché dall’ammontare delle 12 mensilità di indennità risarcitoria di cui all’art. 18 comma 4, non può trovare accoglimento. Va evidenziata, al riguardo, la correttezza dell’iter decisorio della Corte nella parte in cui ha fatto corretta applicazione dell’art. 18 comma 4 L. n. 300 del 1970 che prevede la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione effettiva, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché di quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, con il tetto massimo delle 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Questa Corte ha affermato sul punto (cfr.Cass. n. 32330 del 2018) che in caso di licenziamento illegittimo, cui consegua l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. riformulato, la detrazione dell'"aliunde perceptum" non può prescindere dal periodo dell'estromissione dal rapporto di lavoro sicché, operando le dodici mensilità come mero limite quantitativo imposto dal legislatore nell'ambito di una operazione di bilanciamento dei contrapposti interessi, il computo va effettuato, entro il limite legale, tenuto conto della decorrenza del risarcimento dalla data del recesso, dovendosi escludere che tale diritto possa essere ridotto o annullato in conseguenza della durata del giudizio. Dal complessivo importo, quindi, correttamente commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, ha correttamente la Corte detratto l’aliunde perceptum con il contenimento del 12 mensilità. 2. Il quarto motivo non può essere accolto. Sufficiente richiamare, quanto al principio della soccombenza reciproca, ciò che è stato di recente statuito dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr., sul punto, Cass. n. 32061 del 2022) in tema di spese processuali e, cioè, che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Il riferimento al “può” fa comprendere come anche in tal caso il giudice possa determinarsi per la condanna che solo è impedita nei confronti della parte totalmente vittoriosa. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, con ogni conseguenza inordine alle spese di lite in base al principio della soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei procuratori di parte controricorrente, dichiaratisi antistatarii, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del
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