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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10807/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 maggio 2022, ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, pronunciata il 13 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza per la mancanza della querela quale condizione di procedibilità del delitto contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello, alle quali la Corte territoriale ha adeguatamente risposto, disattendendole, a pagina 3, ove ha richiamato la precisa dicitura dell'atto introduttivo del giudizio depositato dalla compagnia assicuratrice, perfettamente idonea a manifestare la volontà della compagnia assicurativa di procedere penalmente in relazione al fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 maggio 2022, ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, pronunciata il 13 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza per la mancanza della querela quale condizione di procedibilità del delitto contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello, alle quali la Corte territoriale ha adeguatamente risposto, disattendendole, a pagina 3, ove ha richiamato la precisa dicitura dell'atto introduttivo del giudizio depositato dalla compagnia assicuratrice, perfettamente idonea a manifestare la volontà della compagnia assicurativa di procedere penalmente in relazione al fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] n
Sentenza Cassazione n. 10807/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris