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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31523/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità è teso a prospettare una lettura alternativa dei fatti adeguatamente ricostruiti dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta violenta tesa dapprima a mettere a repentaglio gli utenti della strada e gli stessi verbalizzanti inseguitori e, una volta fermata l'autovettura dal medesimo condotta, quella che lo ha visto minacciare i pubblici ufficiali con un martello (pagg. 3 e 4); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatamente escluse sulla base della gravità della condotta per come espressamente rievocata in sentenza (pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità è teso a prospettare una lettura alternativa dei fatti adeguatamente ricostruiti dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la condotta violenta tesa dapprima a mettere a repentaglio gli utenti della strada e gli stessi verbalizzanti inseguitori e, una volta fermata l'autovettura dal medesimo condotta, quella che lo ha visto minacciare i pubblici ufficiali con un martello (pagg. 3 e 4); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatamente escluse sulla base della gravità della condotta per come espressamente rievocata in sentenza (pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0
Sentenza Cassazione n. 31523/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris