CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39341/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Gela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Gela - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati di estorsione giudicati con varie sentenze ivi indicate, osservando che alcune di esse erano già state oggetto di provvedimenti di riconoscimento del vincolo, altre avevano operato direttamente l'unificazione tra i reati in esse accertati e quelli giudicati in ulteriori sentenze; pertanto, ravvisato un "favor continuationis", il coinvolgimento di tutte le sentenze elencate nel certificato del casellario giudiziale, con provvedimenti di riconoscimento del vincolo passati in giudicato, rendeva suscettibile di riesame tale materia soltanto in presenza di nuove condanne non calcolate, da ciò conseguendo il rigetto dell'istanza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la viola- zione di legge ed il correlato vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., e 187 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Denuncia il ricorrente che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente affermato essersi "formato il giudicato" dei provvedimenti di riconoscimento della continuazione, trascurando di considerare che l'ultima sentenza - emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 12/1/2016, irrevocabile il 22/11/2017 -, che aveva aggiunto in continuazione i reati di cui alle sentenze nn. 6, 8, 10 e 12, non aveva incluso nel computo i reati accertati con le sentenze nn. 13, 16 e 18, di cui gli ultimi due (16 e 18) già avvinti in continuazione con le estorsioni giudicate ai punti 6 e 10 del casellario. Si chiede pertanto che sia riconosciuta la LÌ continuazione anche rispetto a tali ultimi titoli esecutivi, contestando che sul punto si sia formata alcuna preclusione. 2.2. Si reclama poi il ricalcolo globale della pena conseguente a tutti i delitti già riconosciuti in continuazione, procedendo secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che richiede il previo scorporo di tutti i precedenti cumuli giuridici, l'individuazione del reato più grave, e la fissazione degli aumenti di pena per ciascuno dei reati satelliti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per entrambe le doglianze.1.1. Quanto alla prima censura, si rileva che non risulta considerata la circostanza che,tra i reati riuniti con ordinanza esecutiva n. 13 del certificato penale (che ha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con le sentenze nn. 8 e 10), e quelli accertati con le sentenze 16 e 18, già vi fossero dei cumuli per continuazione, in quanto le ultime due sentenze avevano riconosciuto il vincolo con riferimento alle estorsioni giudicate ai punti 6 e 10 del casellario. Pertanto, trova nella specie applicazione il principio per il quale «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuàli e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). Tale approfondimento non risulta effettuato nell'impugnata ordinanza. 1.2. Va poi rilevato che i a tenore dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., espressamente dettato per il riconoscimento della continuazione in executivis, il giudice dell'esecuzione è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265909; n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903; n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088). Tale operazione, ove necessario, deve essere preceduta dallo scioglimento del cumulo giuridico, cioè dallo scorporo di tutti i reati che in sede di cognizione erano stati avvinti in continuazione, con individuazione di quello più grave che sarà assunto a pena base del reato continuato (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, Rv. 259030). Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione non si è attenuto al descritto modulo operativo, avendo postulato che il riconoscimento della continuazione - già avvenuto per gruppi di estorsioni, sia mediante precedenti ordinanze in sede esecutiva che nelle sentenze di cognizione - era intangibile per essere coperto dal giudicato, in assenza di nuove condanne e di istanze in tal senso non calcolate. 1.3. Peraltro, da tale ordinanza non è dato comprendere quale fosse il petitum del Novembrini, e in base a quale motivazione non sia stata riconosciuta la continuazione complessiva tra i reati, al di là del rilevato giudicato sul punto. A tale ultimo riguardo, deve precisarsi che la preclusione derivante dal cosiddetto "giudicato esecutivo" è stata delineata dal massimo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, PG in proc. Beschi, Rv. 246651) nel senso che nel procedimento di esecuzione, come in quello di sorveglianza (per il richiamo fatto dall'art. 678 cod. proc. pen. alla stessa disciplina), opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale si inquadra la regola dettata dal secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in civanto basata sui "medesimi elementi", di altra già rigettata. In tale pronuncia si è affermato che l'esatta portata e i limiti di operatività di tale preclusione in sede esecutiva non si possono para- metrare al coricetto di giudicato, così come elaborato nel processo di cognizione. Vana si rivela la ricerca, nell'ambito del codice di rito, di una norma da cui desu- mere l'efficacia preclusiva delle decisioni adottate dal giudice dell'esecuzione, le quali sono revocabili e, come tali, insuscettibili di passare in giudicato, posto che la competenza cognitiva di detto giudice ha carattere provvisorio. La circostanza che nel procedimento di esecuzione non si ha mai un giudizio di merito sul fatto comporta necessariamente una diversa regolamentazione dell'efficacia preclusiva della decisione, nel senso che le richieste del soggetto interessato sono di norma suscettibili di essere riproposte in qualsiasi momento, con il solo limite, previsto dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., che la nuova istanza non costi- tuisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui "medesimi elementi". 2. L'impugnata ordinanza deve quindi essere annullata onde valutare la eventuale ricorrenza della continuazione tra tutti i titoli dedotti nell'istanza, e quindi procedere alla corretta determinazione della pena da applicarsi per il reato continuato come globalmente ristrutturato, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Gelar in diversa composizione (come statuito dalla Corte Costitu- zionale con sentenza n. 183 del 2013), per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gela. Co