CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23067/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso sentenza della Corte di appello di Catania del 21.9.2022 che ha confermato la condanna irrogata in primo grado per il residuo reato di furto di cui al capo A), deduce vizio di motivazione sulla contestata aggravante e mancanza della condizione di procedibilità con l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. La doglianza in ordine alla contestata aggravante è fondata, poiché dalla mera indicazione della norma di legge (art. 625, n. 7, cod. pen.) non è dato comprendere quale specifica tipologia di aggravante sia stata contestata all'imputato, trattandosi di norma nell'ambito della quale sono previste più situazioni di aggravamento della pena, che vanno specificamente indicate nel capo di imputazione. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato non è procedibile per mancanza di querela in atti. Invero, con l'entrata in vigore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 15 maggio 2024 re estenso