CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( RINUNCIANTE ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che, in difesa di "[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - ETS", e in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BIELLA, in difesa di "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ANMIL", si riporta alle conclusioni scritte che deposita in udienza unitamente alle note spese; udito altresì l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, che, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:SOCIETA]., si riporta alle conclusioni scritte che deposita in udienza unitamente alla nota spese.Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Alessandria ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati: di disastro innominato, commesso in concorso collocando all'interno di due unità abitative, intestate all'azienda agricola della Patrucco, due timer impostati sulle ore 1,30-1,31, ciascuno collegato ad una batteria, e complessive sette bombole piene di gas GPL; disponendo un timer con una batteria e due bombole (un per stanza) al pian terreno dell'abitazione più piccola e le restanti cinque bombole (una per stanza) con un altro timer e un'altra batteria al primo piano dell'abitazione più grande, e successivamente aprendo il rubinetto di ciascuna bombola per far fuoriuscire il gas. In tal modo cagionavano il crollo parziale dell'abitazione minore e a distanza di un'ora e mezza il crollo totale dell'abitazione maggiore, fatto aggravato per commettere il reato di cui agli artt. 110, 642 cod. pen., per il conseguimento dell'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fatti entrambi commessi in Quargnento il 5 novembre 2019; oltre che per il delitto di concorso nelle lesioni personali gravi causate, con le esplosioni di gas, in danno di alcuni Vigili del Fuoco, fatto anch'esso commesso in Quargnento il 5 novembre 2019. La Corte di appello, in parziale riforma della indicata sentenza del Giudice per le indagini preliminari, ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di calunnia in anno di [OSCURATO:PERSONA], falsamente accusato di essere l'autore delle esplosioni, fatto commesso in Alessandria dal 5 novembre al 9 novembre 2019. Ha quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e ha confermato la pena di anni quattro di reclusione irrogata ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello, sulla base della acquisita relazione del consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto disporre la rinnovazione istruttoria per l'espletamento di una perizia volta ad accertare se l'imputato fosse realmente capace di intendere o di volere al momento del fatto o, quanto meno, riconoscere l'attenuante del vizio parziale di mente per il diagnosticato disturbo della personalità. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La ritenuta posizione di garanzia in capo all'imputato non sussisteva e va escluso che questi prese in carico la tutela del bene giuridico protetto. Non vi è stata alcuna assunzione volontaria di doveri di protezione nei confronti dei Vigili del fuoco e del Carabinieri intervenuti sul luogo del fatto e quindi nessun obbligo giuridico di impedire l'evento, Nel caso in esame, la precedente attività che ha creato il pericolo e da cui sarebbe sorto l'obbligo di protezione è attività dolosa e ciò impedisce di ritenere in capo all'imputato la sussistenza dell'obbligo di soccorso. V'è poi da rilevare l'errata premessa da cui si è mosso il giudice, ossia la consapevolezza in capo all'imputato che una seconda esplosione avrebbe da lì a poco avuto luogo. Il vero è, invece, che questi non si rappresentò la possibilità di una seconda esplosione e quindi non aderì interiormente all'evento collaterale, ossia le morti e le lesioni determinate dal crollo dell'abitazione principale, scegliendo di agire comunque anche a costo di causarlo. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto del delitto di calunnia. Le dichiarazioni rese dall'imputato non furono tali da attribuire il reato di crollo al Valinotto, non contenendo gli elementi necessari e sufficienti per consentire l'esercizio dell'azione penale nei confronti di questi. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La compartecipazione concorsuale dell'imputata ai fatti imputati fonda su labili ed equivoci dati indiziari e su assunti che non sono sostenuti dalle prove in atti, in particolare dal travisamento delle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto si legge in sentenza, avrebbe dichiarato che l'imputato si era recata nel suo negozio, unitamente al marito, per acquistare il materiale incendiario poi utilizzato nel piano incendiario ideato dal Vincenti. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'asserita consapevolezza della partecipazione concorsuale al reato. È affermazione congetturale e illogica quella della sentenza secondo cui l'imputata accettò il rischio della seconda esplosione e quindi del più probabile ferimento dei soccorritori che già sapeva essere sul posto, perché nulla si sa della posizione dell'imputata né di quello che le ebbe a riferire il marito. Del tutto ignara del piano truffaldino del marito, non si rappresentò mai la possibilità di una seconda esplosione e non aderì in alcun modo all'evento collaterale, ossia le lesioni e le morti determinate dal crollo dell'abitazione principale. L'errore nella programmazione dei timer, peraltro, si traduce in un malgoverno di una situazione di rischio: ammesso e non concesso che l'imputata fosse stata messa a conoscenza del piano criminoso del marito, non volle assolutamente gli eventi collaterali e, ove pure si ritenesse che sapesse dei timer e della loro impostazione, dovrebbe prendersi atto che escluse che il secondo potesse comunque funzionare e quindi che potesse verificarsi un qualsivoglia episodio secondario Se anche fosse vero che l'imputato avesse saputo gli orari di impostazione dei tímer, se anche avesse confidato nell'errata impostazione degli stessi, se anche avesse malgovernato la situazione di pericolo originata dall'esplosione della pima palazzina, se tutto questo fosse dato per vero e provato, non si potrebbe non riconoscere in capo all'imputata, al più, una rimproverabilità colposa. 5. Successivamente alla proposizione dei ricorsi è pervenuta alla Cancelleria della Corte di cassazione, specificamente il 2 marzo 2022, copia del verbale dell'udienza dibattimentale tenutasi nello stesso giorno dinnanzi alla Corte di assise di appello nel processo che vede i ricorrenti imputati del connesso delitto di omicidio plurimo aggravato. In detto verbale si dà atto che i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi ora in esame. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta rinuncia fatta con dichiarazione d'udienza dai due ricorrenti - che in quella sede hanno avuto modo di consultarsi con i difensori - come nel verbale di quella udienza attestato. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 -. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. Non deve essere invece pronunciata condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa per il presente grado in favore delle parti civili "Vittime A del dovere - Associazione di volontariato" e "Anmil - Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi sul lavoro", che pure hanno depositato conclusioni e note spese. Dette parti civili, infatti, erano presenti all'udienza del 2 marzo dinnanzi alla Corte di assise di appello di Torino in occasione della quale i ricorrenti hanno dichiararono la rinuncia ai ricorsi, sicché nessuna altra comunicazione i ricorrenti rinuncianti avrebbero dovuto operare in loro favore per dare avviso della sopravvenuta causa di inammissibilità, impeditiva della trattazione dei ricorsi medesimi. Non così può dirsi in merito alla posizione della parte civile "[OSCURATO:SOCIETA].", che ha al pari delle altre già menzionate depositato conclusioni e nota spese. Detta parte civile non era presente all'udienza ove i ricorrenti dichiararono la rinuncia ai ricorsi, sicché aveva diritto ad aver comunicazione della sopravvenuta rinuncia, che era onere dei ricorrenti rinuncianti. Costoro nulla hanno rappresentato in merito, e la conseguenza è che ora devono essere condannati, come indicato in dispositivo, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile che ha ignorato l'esistenza della rinuncia, secondo il principio di diritto, che si condivide, per il quale "l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile, e, nel caso non provveda in tal senso, incorre nella condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa" - Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, Rv. 273476 -. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "[OSCURATO:SOCIETA].", che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Dichiara inammissibile la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostante nel presente giudizio dalle parti civili "Vittime del dovere - Asso