CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 42442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Osservato che il Coordinatore per l'area "civile" e "penale" dell'Ufficio del Giudice di Pace di Messina ha chiesto a questa Corte di correggere l'errore materiale rilevabile dal dispositivo della sentenza della quinta sezione penale medesima, depositata il 11 maggio 2023 nel procedimento n. 3233/2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che - l'indicazione dell'annullamento "senza rinvio" della sentenza del Giudice di Pace di Messina del 19 dicembre 2022 — sia sostituita da quella dell'annullamento della sentenza stessa "con rinvio" al medesimo Ufficio, in quanto le ragioni dell'annullamento, attinenti l'insussistenza dei presupposti della dichiarata estinzione per prescrizione del reato contestato, impongono la prosecuzione del giudizio di merito; ritenuto che si tratti di mero errore materiale, giacché la modifica necessaria per emendarlo assume una funzione strettamente adeguatrice rispetto alla decisione del Collegio, così da rientrare nel disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che si riferisce anche agli errori ed alle omissioni la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto; P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza documento 4 aprile 2023 n. 20023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che nel dispositivo invece che "annulla senza rinvio" deve intendersi "annulla con rinvio". Manda alla Cancelleria per le annotazioni del caso. Così deciso, i