CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso n. 20302/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo rappresentante pro tempore. elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n.66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 1156/2015 della Corte di appello di Catania, pubblicata il 5 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Tribunale di Marsala la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come "BNL") e, premesso di essere titolare di tre rapporti di conto corrente bancario con tale banca, affermò di avere appreso che tali conti presentavano una scopertura prossima al milione di euro a causa dell'esito negativo di operazioni di borsa da lei però mai disposte e chiese la condanna della banca: a stornare dai propri conti correnti gli addebiti relativi alle operazioni di borsa abusivamente poste in essere e, comunque a "depurare i suddetti conti correnti da qualsiasi effetto ed operazione derivante dalle suddette operazioni di borsa"; al risarcimento del danno "morale e biologico" da essa subito per effetto di tali accadimenti, da determinare anche in via equitativa. Costituitasi, BNL dedusse che le operazioni di borsa in discussione vennero eseguite da [OSCURATO:PERSONA], figlio della [OSCURATO:PERSONA], col consenso della madre e, in via riconvenzionale chiese la condanna dell'attrice al pagamento di complessivi €. 953.455,24, oltre interessi, dovuti per le scoperture dei tre conti correnti e per le rate scadute di mutuo ordinario, nonché per quelle di mutuo ipotecario. Autorizzata dal Tribunale, la banca chiamò in causa [OSCURATO:PERSONA] per essere da lui tenuta indenne dall'eventuale condanna. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e chiese il rigetto della domanda contro di lui proposta dalla banca. 2. Con sentenza emessa il 22 settembre 2007 il Tribunale di Marsala: condannò BNL a stornare dai conti correnti di cui Cro era titolare "gli addebiti relativi alle operazioni di Borsa abusivamente poste in essere"; rigettò la domanda di Cro di risarcimento del danno; in parziale accoglimento della domanda di BNL, condannò Cro a pagare alla banca le rate scadute del prestito personale e del mutuo fondiario, oltre interessi; dichiarò improcedibile, in applicazione dell'art. 75 cod. proc. pen., l'azione esercitata da BNL nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la chiamata in garanzia. 3. Adita da BNL la Corte di appello di Catania con sentenza emessa il 5 giugno 2015 rigettò l'appello proposto da detta banca. 3.1 La motivazione di tale sentenza, in risposta ai motivi di appello, può essere così sintetizzata: le operazioni di borsa contestate vennero eseguite dal figlio della [OSCURATO:PERSONA] mediante falsificazione materiale della firma della madre (secondo le risultanze della consulenza tecnica eseguita in primo grado); per nulla anomalo, "e comunque non necessariamente connesso ad una forma di complicità con il figlio deve valutarsi il dedotto disinteresse avverso gli estratti conto dei propri conti correnti, rientrando nella normalità delle relazioni familiari che un figlio provveda alle incombenze bancarie, riscuotendo la pensione dell'anziana madre"; dal contenuto della sentenza penale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] "non emergono circostanze che consentano di affermare la consapevolezza della Cro in ordine alle operazioni di borsa poste in essere dal figlio con la sua firma apocrifa" e la banca, pur sostenendo il contrario, "non si cura affatto di enucleare simili circostanze, limitandosi ad evidenziare come il giudice penale abbia riconosciuto la diversa circostanza che l'imputato agiva "per conto della madre"; del pari irrilevante è la deduzione secondo cui gli assegni tratti dalla correntista [OSCURATO:PERSONA] (oggetto di altro processo civile conclusosi con una transazione fra Caminiti e BNL) "siano stati girati dalla Cro nel suo conto corrente", trattandosi di indizio suscettibile di diverse spiegazioni fra loro alternative "e comunque non supportato da indizi ulteriori"; è poi da condividere la deduzione della banca secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non possa avvantaggiarsi "delle operazioni di borsa dall'esito positivo, comunque poste in essere senza il suo consenso"; dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di appello (che doveva ricostruire, al 31 marzo 2003, il saldo contabile di tre conti correnti bancari di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA], "escludendosi, tanto in dare quanto in avere, tutte operazioni di borsa ivi registrate") risulta che i tre conti erano tutti in attivo "per un importo complessivo C. 115.647,75"; BNL contestò le risultanze di detta relazione evidenziando che, alla luce del contenuto dei documenti depositati, la [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto profitto dal versamento su uno dei suoi conti correnti di complessivi C. 100.000, incorporati in dieci assegni bancari che [OSCURATO:PERSONA], con un raggiro, si fece consegnare da [OSCURATO:PERSONA] (altra cliente della banca); secondo la banca l'accredito di tale somma di danaro avrebbe dovuto essere stornato dal consulente tecnico d'ufficio, giovandosi altrimenti la [OSCURATO:PERSONA] dell'esito di una operazione bancaria fraudolenta compiuta dal proprio figlio; la banca però non ha formulato nel corso del giudizio di primo grado domanda tesa ad accertare detti fatti, da lei stigmatizzati, avendo richiamato i fatti in cui la [OSCURATO:PERSONA] venne coinvolta solo con la memoria di replica ex art. 184 cod. proc. civ., cui aveva allegato solo l'atto di chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio nei suoi confronti instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA]; la richiesta volta a disporre lo storno delle operazioni di versamento degli assegni tratti da Caminiti è da disattendere, "oltre che per la novità della questione genericamente dedotta in primo grado solo in fase istruttoria, già per l'assorbente considerazione che essa si fonda integralmente su documentazione prodotta solo nel giudizio di appello e dunque intempestivamente"; la necessità del deposito di tali documenti nel giudizio di appello è da escludere sul rilievo che tale necessità "era già chiaramente apprezzabile in primo grado e non è certamente scaturita dalla motivazione del giudice di prime cure"; dovendosi condividere la nozione di indispensabilità indicata dall'art. 345 cod. proc. civ., alla luce del sistema delle preclusioni istruttorie caratterizzante il codice di rito, chiarita da Cass.n. 7441 del 2011, le cui argomentazioni sono riprese da Cass. n. 26020 del 2011; una volta non consentito l'ingresso nel giudizio di appello dei documenti relativi alla vicenda che vide coinvolta la [OSCURATO:PERSONA], è da confermare il rigetto della domanda proposta dalla banca di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di somma di danaro pari al saldo passivo dei conti correnti, in quanto questi avevano tutti un saldo attivo, secondo la sopra indicata ricostruzione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio. 4. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo la banca ricorrente denuncia la nullità, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., della sentenza impugnata, in quanto: essa ricorrente chiese in appello (secondo motivo) l'accertamento del suo diritto a stornare dai saldi dei tre conti correnti bancari di Cro "tutte le operazioni di Borsa in essi contabilizzate sia "in dare" che "in avere"; la sentenza impugnata afferma, in motivazione, che Cro non poteva avvantaggiarsi "delle operazioni di borsa dall'esito positivo, comunque poste in essere senza il suo consenso"; la consulenza tecnica d'ufficio venne disposta dalla Corte di appello per la ricostruzione contabile in funzione dell'eliminazione di tali operazioni; era dunque chiaro che la Corte riteneva fondato il secondo motivo di appello, con conseguente necessario suo accoglimento; il rigetto dell'appello è in contraddizione con l'accertamento giudiziale. 2. Il contrasto evidenziato nel motivo è all'evidenza insussistente, in quanto: a) sono vere le premesse della censura (condivisione da parte del giudice di appello dell'affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto a ricevere vantaggio dall'esito positivo di operazioni di borsa eseguite senza il suo consenso; incarico dato al consulente tecnico di ufficio di ricostruire, al 31 marzo 2003, il saldo contabile di tre conti correnti bancari di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA], "escludendosi, tanto in dare quanto in avere, tutte operazioni di borsa ivi registrate"); b) le conseguenze che la ricorrente pretende derivino da tali premesse sono però sorprendenti, dal momento che: b1) con il secondo motivo di appello (riprodotto nella pag. 5 della sentenza) l'accertamento del diritto della banca di "stornare dai conti correnti..."tutte le operazioni di Borsa in essi contabilizzate sia in "dare" che in "avere" è in maniera quanto mai chiara funzionale ("e per l'effetto") alla sollecitata condanna della [OSCURATO:PERSONA] "al pagamento...del saldo passivo dei conti correnti che dovesse risultare, effettuato il predetto storno"; b2) la sentenza impugnata condivide la premessa della banca relativa alla necessità dello "storno" dei risultati delle operazioni di borsa in funzione della ricostruzione dei saldi dei tre conti correnti (pag. 9) b3) nella relazione del consulente tecnico di ufficio acquisita nel giudizio di appello si evidenzia però che i tre conti erano tutti in attivo "per un importo complessivo C. 115.647,75" e neppure in questa sede la banca deduce che nell'eseguire le operazioni di ricalcolo dei saldi l'ausiliario del giudice non effettuò la commessa operazione di "storno"; b4) la conclusione tratta dalla sentenza di appello da tali risultanze (rigetto della domanda di condanna "al pagamento...del saldo passivo dei conti correnti che dovesse risultare, effettuato il predetto storno") è affatto coerente alle sue premesse (rigetto della domanda di condanna avente quale presupposto l'esistenza di un saldo passivo dei conti). Il motivo è dunque manifestamente infondato. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma non esservi prova che la [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole delle attività di falsificazione materiale delle proprie sottoscrizioni compiute dal figlio [OSCURATO:PERSONA], è caratterizzata da violazione degli artt. 115 e 116, primo e secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 1703, 1704, 1387, 1388 cod. civ., "con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. e in subordine con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.", in quanto: "il non avere il Sig. [OSCURATO:PERSONA] mai negato di avere operato per conto della madre" è fatto "erroneamente" valutato dalla Corte di appello che non ha tenuto conto "dell'accertamento già eseguito in sede penale con sentenza n. 1271/2015 e senza tenere conto del fatto che si trattava di questione incontestata tra le parti"; la sentenza penale precetta "contiene un accertamento di fatto che le operazioni di borsa vennero compiute dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] con il consenso della madre", con conseguente evidenza della violazione da parte del giudice di appello "nella valutazione e disponibilità delle prove"; la sentenza impugnata afferma essere irrilevante, in funzione della valutazione probatoria, che la sentenza penale di condanna di [OSCURATO:PERSONA], avesse accertato che costui agiva "per conto della madre", essendo incontroverso che costui agì falsificando la firma della madre; tali affermazioni contrastano con la disciplina giuridica della rappresentanza volontaria; le parti del processo non risultano avere mai affermato che [OSCURATO:PERSONA] riscuotesse la pensione della madre, "né tale circostanza è mai emersa dagli atti o dai documenti di prova" con la conseguenza che la Corte di appello "ha ritenuto di disporre di una prova inesistente violando chiaramente le norme" contenute negli artt.115 e 116 cod. proc. civ.; ove poi la Corte avesse valutato la prova acquisita (il contenuto degli estratti di conto corrente) avrebbe dovuto avvedersi che la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell'esistenza delle operazioni di borsa, in quanto sui conti "era accreditata proprio la sua pensione" e non è quindi "credibile...che ella si disinteressasse delle risultanze dei propri conti posto che doveva necessariamente verificare sia l'accredito della pensione che le spese mensili"; dette norme del codice di rito risultano poi violate, sempre in funzione della dimostrazione della consapevolezza della correntista in ordine alle attività illecite poste in essere dal figlio, dall'avvenuto accredito sul conto di costei di danaro incorporato in assegni bancari consegnati a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]"; il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. "emerge dal ragionamento posto alla base della decisione (che risulta in parte incompleto per non essere stati valutati tutti gli elementi di prova e in parte illogico in quanto risultava chiaramente l'attribuzione di un mandato con rappresentanza che non poteva essere escluso solo per essere state apposte delle firme false sugli ordini di borsa)". 4. In primo luogo è da rimarcare che dalle argomentazioni sviluppate nel motivo emerge con chiarezza l'insussistenza del dedotto vizio di motivazione indicato nell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., desunto dal ricorrente da elementi estrinseci al contenuto della motivazione caratterizzante la sentenza impugnata (esattamente la controricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che la motivazione della sentenza è apparente quando non contiene una effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione perché propone contrasti irriducibili fra affermazioni inconciliabili ovvero si presenta perplessa o comunque risulta obiettivamente incomprensibile e quindi non idonea a rivelare la ratio decidendi, essendo peraltro necessario che tale situazione risulti esclusivamente dal medesimo testo della sentenza senza che sia necessario il raffronto con uno o più atti processuali: cfr. Cass. S.U., n. 1914 del 2016 che fa proprie le argomentazioni sviluppate da Cass. S. U., n. 5888 del 1992, riprese e condivise anche da Cass. S.U. n. 8053 del 2014). A fronte poi di una motivazione caratterizzata dallo specifico e motivato apprezzamento di tutti i fatti dedotti nel processo (la sentenza, infatti, dopo avere apprezzato il contenuto della sentenza penale di condanna di [OSCURATO:PERSONA], ha avuto cura anche di apprezzare, in funzione dell'accertamento relativo alla consapevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle attività materiali di falsificazione compiute dal figlio, la deduzione secondo cui gli assegni tratti dalla correntista [OSCURATO:PERSONA] "siano stati girati dalla Cro nel suo conto corrente", affermando che ciò costituisce "indizio di carattere niente affatto univoco, in quanto suscettibile di diverse spiegazioni fra loro alternative "e comunque non supportato da indizi ulteriori"), la censura, per come formulata, si risolve in una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali; in questa sede di legittimità non consentito. Il motivo è in conclusione inammissibile. 5. Infine, la ricorrente censura la sentenza impugnata (terzo motivo) affermando che il giudice di appello avrebbe omesso l'esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dal non essersi la [OSCURATO:PERSONA] "mai lamentata dell'andamento del conto presso [OSCURATO:PERSONA], per l'ovvia considerazione che in quel caso le operazioni avevano avuto esito positivo" e ciò avrebbe "dovuto indurre il Tribunale (sic) a ritenere che la stessa fosse certamente consapevole, insieme agli ulteriori elementi addotti dall'Istituto, anche delle operazioni di borsa". 6. Il motivo è per una parte inammissibile perché non autosufficiente (nella sentenza non vi è alcun riferimento al "conto presso [OSCURATO:PERSONA]"; la ricorrente non spiega come e quando tale fatto, genericamente indicato nel ricorso, sia stato acquisto agli atti del giudizio di merito) e, sotto diverso profilo, manifestamente infondato, dal momento che l'omesso esame di elementi di fatto di natura istruttoria (come quello indicato dalla ricorrente) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante in causa (nella specie, consapevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'attività posta in essere dal figlio nella sottoscrizione dei contratti di borsa) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 27415 del 2018). 7. In conclusione, il ricorso è da rigettare e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione da costei anticipate nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese processuali da costei anticipate nel giudizio di cassazione, liquidate in €. 200 per esborsi e in €. 12.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impo