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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 27068/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; nette/s_ent4-teTé condJs-tel PG P..1-ETff6LOLLPsiefì u-dito-il--dIfffliseré 9 Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA].

Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Catania ha applicato la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod proc pen. 2.

Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MICCI Damiano.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione al mancato svolgimento di una disamina degli elementi posti a fondamento della responsabilità dell'istante, risulta attenere a motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50,

I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; nette/s_ent4-teTé condJs-tel PG P..1-ETff6LOLLPsiefì u-dito-il--dIfffliseré 9 Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Catania ha applicato la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod proc pen. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MICCI Damiano. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione al mancato svolgimento di una disamina degli elementi posti a fondamento della responsabilità dell'istante, risulta attenere a motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27068/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris