CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 07403/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7403/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17533/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24388/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/06/2025 della Corte d appello di Cagliaridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 11.6.2025 la Corte d appello di Cagliari in funzione di giudice dell esecuzione harigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati contre sentenze di condanna irrevocabiliRilevato che il ricorso ripropone gli stessi argomenti addotti a sostegno dell istanzaoriginaria senza arrivare a confutare la motivazione non manifestamente illogicadell ordinanza impugnata e senza prospettare motivi idonei a superare la valutazione delgiudice dell esecuzione sui medesimi elementi di fatto – ovvero il tempus commissi delicti elo stato di tossicodipendenza – che il ricorrente indica nuovamente come sintomatici di unmedesimo disegno criminosoConsiderato pertanto che il ricorso articoli doglianze in punto di fatto con cui sollecitauna – non consentita in sede di legittimità – lettura alternativa della vicenda di *mediante l adozione di parametri di valutazione diversi indicati come maggiormenteplausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del meritoRitenuto quindi che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che si deve disporre che in caso di diffusione del presente provvedimentovengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. n.196/03 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7403/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17533/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24388/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/06/2025 della Corte d appello di Cagliaridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 11.6.2025 la Corte d appello di Cagliari in funzione di giudice dell esecuzione harigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati contre sentenze di condanna irrevocabiliRilevato che il ricorso ripropone gli stessi argomenti addotti a sostegno dell istanzaoriginaria senza arrivare a confutare la motivazione non manifestamente illogicadell ordinanza impugnata e senza prospettare motivi idonei a superare la valutazione delgiudice dell esecuzione sui medesimi elementi di fatto – ovvero il tempus commissi delicti elo stato di tossicodipendenza – che il ricorrente indica nuovamente come sintomatici di unmedesimo disegno criminosoConsiderato pertanto che il ricorso articoli doglianze in punto di fatto con cui sollecitauna – non consentita in sede di legittimità – lettura alternativa della vicenda di *mediante l adozione di parametri di valutazione diversi indicati come maggiormenteplausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del meritoRitenuto quindi che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che si deve disporre che in caso di diffusione del presente provvedimentovengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. n.196/03 in quanto imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *