Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 36290/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 03GOEX0), rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica depositata in data 15/10/2025 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento emesso in data 15/05/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di rapina impropria aggravata.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 143 cod. pen.

Pur avendo [OSCURATO:PERSONA], all'atto dell'arresto in flagranza, dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana, in sede di udienza di convalida il Giudice per le indagini preliminari verificava la non conoscenza di tale idioma da parte dell'indagato e nominava un interprete ai fini dell'interrogatorio al cui esito era emessa ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere.

Tale provvedimento, tradotto in lingua araba, è stato notificato all'indagato in data 4 giugno 2025 alle ore 19.00 e cioè in epoca successiva non solo alla scadenza del termine per proporre riesame ma anche alla celebrazione dell'udienza camerale tenuta nella prima mattinata di quel giorno.

Tanto premesso, la difesa ricorrente rappresenta che - pacifica la non conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato alloglotta— in sede di riesame era stata eccepita la nullità del provvedimento restrittivo per omessa traduzione, disattesa dal collegio della cautela il quale affermava che l'unica conseguenza derivante dalla mancata traduzione sarebbe stato lo spostamento in avanti della decorrenza del termine per l'impugnazione del titolo custodiale personale da parte di [OSCURATO:PERSONA] e cioè al momento della notifica dello stesso in idioma a lui noto.

Secondo la difesa ricorrente, tale principio, di creazione giurisprudenziale, concerne, tuttavia, l'ipotesi in cui la mancata conoscenza della lingua sia emersa in un momento successivo alla esecuzione del provvedimento restrittivo, e non può estendersi in via interpretativa al diverso caso, che qui occupa, in cui tale circostanza sia già nota al momento della sua emissione, ipotesi nella quale - a fronte del silenzio del legislatore - la decorrenza del termine per proporre riesame è quello ordinario di cui all'art. 309 cod. proc. pen. e la mancata traduzione determina la nullità del titolo custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.2.

Se è ben vero che l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. (SU n. 15069 del 26/10/2023, Niecko, Rv. 286356), tuttavia nel caso di specie, come illustrato anche nello stesso ricorso qui in scrutinio, il Giudice per le indagini preliminari risulta avere tempestivamente disposto la traduzione del provvedimento restrittivo emesso in data 15/05/2025, all'esito di udienza di convalida di arresto in flagranza di reato nel corso della quale l'odierno ricorrente aveva reso interrogatorio assistito da interprete; tale incombente risulta infatti essere stato correttamente eseguito il giorno successivo all'adozione del titolo custodiale.

Nella vicenda in esame, pertanto, non si verte nell'ipotesi di una mancata traduzione ab origine dell'ordinanza cautelare, venendo invece in rilievo il diverso profilo del" termine congruo" di traduzione contemplato dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. che, come affermato dalla già citata pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (si veda il paragrafo 8 del considerato in diritto), costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (come tale sottratta al sindacato di legittimità, laddove motivata, in conformità dei criteri della logica, delle massime di esperienza e nel rispetto delle emergenze processuali) da condursi caso per caso, tenendo conto del tempo necessario al reperimento dell'interprete, della oggettiva entità e complessità del contenuto del testo da tradurre e ai tempi tecnici di esecuzione.

Ebbene, il Tribunale del riesame (pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata) ha argomentato in ordine alla ritenuta congruità dei 20 giorni impiegati per la traduzione del provvedimento restrittivo.

Ha osservato, in particolare, che tale attività era stata disposta, senza ritardo, dal Giudice per le indagini preliminari (cioè il giorno successivo all'emissione dello stesso), che essa aveva avuto ad oggetto un elaborato composto da varie pagine redatte a caratteri fitti e piccoli con specifiche argomentazioni tecniche e che era stata affidata ad un interprete di lingua araba, già gravato da altri incombenti della medesima natura.

Si tratta di un apparato argomentativo puntuale, condotto in aderenza ai dati documentali disponibili ed immune da vizi logici, pertanto insindacabile in questa sede. 3.11 ricorso è manifestamente infondato anche sotto un ulteriore profilo.

Le Sezioni Unite nella pronuncia già citata (si veda il paragrafo 7 del considerato in diritto) hanno affermato, richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità in tema di interesse a impugnare, che il soggetto alloglotta il quale lamenta la violazione di prerogative difensive ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale.Sul punto il ricorso è aspecifico (come lo era , del resto, anche la originaria richiesta di riesame) limitandosi a lamentare l'esigenza di garantire certezza e pienezza dell'esercizio del diritto di difesa senza, tuttavia, dedurre un specifico pregiudizio delle prerogative dell'indagato che sarebbe derivato dalla notifica della traduzione dell'ordinanza cautelare avvenuta in data 4 giugno 2025 e cioè come una conoscenza anticipata della stessa avrebbe concretamente influito sulle sue strategie difensive.

E ciò era tanto più necessario ove si consideri che il difensore, anziché attendere il provvedimento tradotto, si è attivato, nel termine previsto dall'art. 309 cod. proc. pen., a proporre richiesta di riesame sia in punto di gravità indiziaria con riferimento al delitto oggetto di imputazione provvisoria, sia con riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 03GOEX0), rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica depositata in data 15/10/2025 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento emesso in data 15/05/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di rapina impropria aggravata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 143 cod. pen. Pur avendo [OSCURATO:PERSONA], all'atto dell'arresto in flagranza, dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana, in sede di udienza di convalida il Giudice per le indagini preliminari verificava la non conoscenza di tale idioma da parte dell'indagato e nominava un interprete ai fini dell'interrogatorio al cui esito era emessa ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere. Tale provvedimento, tradotto in lingua araba, è stato notificato all'indagato in data 4 giugno 2025 alle ore 19.00 e cioè in epoca successiva non solo alla scadenza del termine per proporre riesame ma anche alla celebrazione dell'udienza camerale tenuta nella prima mattinata di quel giorno. Tanto premesso, la difesa ricorrente rappresenta che - pacifica la non conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato alloglotta— in sede di riesame era stata eccepita la nullità del provvedimento restrittivo per omessa traduzione, disattesa dal collegio della cautela il quale affermava che l'unica conseguenza derivante dalla mancata traduzione sarebbe stato lo spostamento in avanti della decorrenza del termine per l'impugnazione del titolo custodiale personale da parte di [OSCURATO:PERSONA] e cioè al momento della notifica dello stesso in idioma a lui noto. Secondo la difesa ricorrente, tale principio, di creazione giurisprudenziale, concerne, tuttavia, l'ipotesi in cui la mancata conoscenza della lingua sia emersa in un momento successivo alla esecuzione del provvedimento restrittivo, e non può estendersi in via interpretativa al diverso caso, che qui occupa, in cui tale circostanza sia già nota al momento della sua emissione, ipotesi nella quale - a fronte del silenzio del legislatore - la decorrenza del termine per proporre riesame è quello ordinario di cui all'art. 309 cod. proc. pen. e la mancata traduzione determina la nullità del titolo custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.2. Se è ben vero che l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. (SU n. 15069 del 26/10/2023, Niecko, Rv. 286356), tuttavia nel caso di specie, come illustrato anche nello stesso ricorso qui in scrutinio, il Giudice per le indagini preliminari risulta avere tempestivamente disposto la traduzione del provvedimento restrittivo emesso in data 15/05/2025, all'esito di udienza di convalida di arresto in flagranza di reato nel corso della quale l'odierno ricorrente aveva reso interrogatorio assistito da interprete; tale incombente risulta infatti essere stato correttamente eseguito il giorno successivo all'adozione del titolo custodiale. Nella vicenda in esame, pertanto, non si verte nell'ipotesi di una mancata traduzione ab origine dell'ordinanza cautelare, venendo invece in rilievo il diverso profilo del" termine congruo" di traduzione contemplato dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. che, come affermato dalla già citata pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (si veda il paragrafo 8 del considerato in diritto), costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (come tale sottratta al sindacato di legittimità, laddove motivata, in conformità dei criteri della logica, delle massime di esperienza e nel rispetto delle emergenze processuali) da condursi caso per caso, tenendo conto del tempo necessario al reperimento dell'interprete, della oggettiva entità e complessità del contenuto del testo da tradurre e ai tempi tecnici di esecuzione. Ebbene, il Tribunale del riesame (pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata) ha argomentato in ordine alla ritenuta congruità dei 20 giorni impiegati per la traduzione del provvedimento restrittivo. Ha osservato, in particolare, che tale attività era stata disposta, senza ritardo, dal Giudice per le indagini preliminari (cioè il giorno successivo all'emissione dello stesso), che essa aveva avuto ad oggetto un elaborato composto da varie pagine redatte a caratteri fitti e piccoli con specifiche argomentazioni tecniche e che era stata affidata ad un interprete di lingua araba, già gravato da altri incombenti della medesima natura. Si tratta di un apparato argomentativo puntuale, condotto in aderenza ai dati documentali disponibili ed immune da vizi logici, pertanto insindacabile in questa sede. 3.11 ricorso è manifestamente infondato anche sotto un ulteriore profilo. Le Sezioni Unite nella pronuncia già citata (si veda il paragrafo 7 del considerato in diritto) hanno affermato, richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità in tema di interesse a impugnare, che il soggetto alloglotta il quale lamenta la violazione di prerogative difensive ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale.Sul punto il ricorso è aspecifico (come lo era , del resto, anche la originaria richiesta di riesame) limitandosi a lamentare l'esigenza di garantire certezza e pienezza dell'esercizio del diritto di difesa senza, tuttavia, dedurre un specifico pregiudizio delle prerogative dell'indagato che sarebbe derivato dalla notifica della traduzione dell'ordinanza cautelare avvenuta in data 4 giugno 2025 e cioè come una conoscenza anticipata della stessa avrebbe concretamente influito sulle sue strategie difensive. E ciò era tanto più necessario ove si consideri che il difensore, anziché attendere il provvedimento tradotto, si è attivato, nel termine previsto dall'art. 309 cod. proc. pen., a proporre richiesta di riesame sia in punto di gravità indiziaria con riferimento al delitto oggetto di imputazione provvisoria, sia con riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di