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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 34521/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei due furti aggravati contestati in rubrica (così riqualificata l'originaria contestazione formulata al capo 2 in termini di ricettazione); - che il 13 giugno 2026 è pervenuta dalla Casa circondariale di Pescara, dichiarazione di rinuncia formulata dall'imputato, ivi detenuto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei due furti aggravati contestati in rubrica (così riqualificata l'originaria contestazione formulata al capo 2 in termini di ricettazione); - che il 13 giugno 2026 è pervenuta dalla Casa circondariale di Pescara, dichiarazione di rinuncia formulata dall'imputato, ivi detenuto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinq
Sentenza Cassazione n. 34521/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris