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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 41858/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ah , [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile per genericità, in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (durata e ragioni dell'allontanamento ); atteso che nella valutazione operata dalla Corte di appello di Milano ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della totale assenza di elementi di favore riferibili all'imputato a prescindere dalla linea difensiva adottata dal proprio difensore per avere acconsentito all'acquisizione degli atti di indagine, di cui è stato comunque tenuto conto ai fini della determinazione della pena; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] : ^. re estensore ()[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ah , [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile per genericità, in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (durata e ragioni dell'allontanamento ); atteso che nella valutazione operata dalla Corte di appello di Milano ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della totale assenza di elementi di favore riferibili all'imputato a prescindere dalla linea difensiva adottata dal proprio difensore per avere acconsentito all'acquisizione degli atti di indagine, di cui è stato comunque tenuto conto ai fini della determinazione della pena; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] : ^. re estensore ()[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41858/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris