CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 19098/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi ex lege DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO RICORRENTI r contro DELL'[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Eredi di Dell'[OSCURATO:PERSONA] snc di Dell'[OSCURATO:PERSONA] & C, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 286/2017 del Tribunale di Larino, Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Larino, con sentenza 286/2017 resa pubblica il 23.5.2017, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Olio in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Eredi di Dell'[OSCURATO:PERSONA] snc di Dell'[OSCURATO:PERSONA] & C. contro la sentenza di primo grado (n. 383/2012Giudice di Pace di Larino), ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 104/2012 emessa dalla Capitaneria di Porto di Termoli avente ad oggetto il pagamento della somma di C. 1.032,00 per violazione degli artt. 64 Reg. Esec. Codice della Navigazione e 1174 comma 1 Codice della Navigazione per avere il [OSCURATO:PERSONA], durante l'esecuzione delle manovre di uscita dal porto di Termoli, materialmente arrecato impedimento alla possibilità di manovra del M/P Sarago. Il giudice di appello, preso atto del mancato intervento in mare di personale della Capitaneria di Porto, ha desunto i fatti dalla denunzia di evento straordinario presentata dal Dell'Olio il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riguardante il coinvolgimento di due pescherecci all'esterno dell'area portuale di Termoli (denunzia in cui si dava atto dell'avvicinamento del peschereccio II Sarago per protestare sulla attività del Dell'Olio e sul successivo incaglio del Sarago nella rete calata in mare dall'altro peschereccio). Ha considerato altresì la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] per determinare la distanza delle imbarcazioni dalla zona di ormeggio. Ha quindi escluso la condotta di cui all'art. 64 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione. Contro tale decisione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché la Capitaneria di Porto di Termoli hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo a cui resiste il Dell'Olio con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla sezione sesta (sottosezione seconda) per la definizione ai sensi dell'art. 380 bis cpc. In prossimità dell'adunanza camerale il controricorrente ha depositato una memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 24386/2018 il procedimento è stato rinviato alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso. Il controricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato memoria. All'udienza il Procuratore Generale si è riportato alle proprie conclusioni già rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo le Amministrazioni ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1174 Codice della Navigazione e 64 del relativo Regolamento di esecuzione criticando l'interpretazione della norma fornita dal Tribunale. Secondo la tesi della parte ricorrente, l'art. 64 non prevede né impone che il natante stesse facendo una attività di manovra, ma determina il suo ambito applicativo tramite il riferimento puro e semplice a qualsiasi tipo di manovra, spostamento o appostamento che possa arrecare impedimento alle possibilità di manovra delle altre navi. Rileva che l'interpretazione del Tribunale finisce per rendere ammissibile una manovra ben più grave e pericolosa, oltre che scorretta, di fermata del peschereccio in area portuale e di lavaggio delle reti con conseguente pericolo di determinare evento verificatosi nel caso di specie (impiglio dell'elica di una imbarcazione nelle reti), circostanza che comporta l'incapacità di governo di altri natanti in area portuale con conseguente rischio di collisione. Il motivo è infondato. La questione di diritto posta all'attenzione del Collegio riguarda l'interpretazione dell'art. 64 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) approvato con DPR 5 febbraio 1952 n. 328. La norma (intitolata Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi) al primo comma così dispone: "Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilita' di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti". Come appare evidente, la disposizione, chiaramente finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della navigazione marittima e in particolare alla riduzione del rischio di collisioni tra imbarcazioni, navi e galleggianti, sanziona le manovre durante gli spostamenti e cioè sia quelle di ingresso e uscita da porti, bacini e darsene, sia quelle durante le operazioni di ormeggio, sia quelle manovre per compiere "ogni altro spostamento" La norma, dunque, presuppone uno stato, per così dire, "dinamico" della nave o imbarcazione da sanzionare, cioè una attività di manovra. Nel caso in esame, invece, il giudice di merito, con apprezzamento in fatto (esatto o inesatto che sia, ma in questa sede non sindacabile), dopo avere rilevato che il peschereccio del Dell'Olio„ si trovava "a 600 metri dagli ormeggi e quindi fuori dalla zona portuale" ha poi accertato che esso non stava eseguendo manovre né per entrare o uscire dai porti né per spostarsi in qualsiasi altro modo, ma stava lavando le reti senza frattanto manovrare il natante" (v. pag. 5 sentenza). La condotta accertata dal giudice di merito esula quindi dal perimetro di applicazione della norma, perché l'imbarcazione non era in attività di "manovra". La tesi delle Amministrazioni ricorrenti in definitiva non considera il chiaro dato letterale, che presuppone necessariamente una attività di "manovra" della nave da sanzionare, e finisce col valorizzare unicamente l'elemento del pericolo per le manovre altrui (pericolo rappresentato, nel caso in esame, dalla presenza di una rete da pesca in mare nelle cui maglie si è impigliata l'elica dell'altro peschereccio, il Sarago, durante la manovra di avvicinamento al [OSCURATO:PERSONA] al comando del Dell'Olio, che invece, secondo quanto accertato in fatto, non stava manovrando). La sentenza, che ha correttamente interpretato la norma, va pertanto confermata, ma la assenza di precedenti di questa Corte sull'interpretazione della norma giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 1.3.2022. Il cons. estensore