CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 26020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 15/04/2022 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza rifiutava la consegna alle autorità giudiziarie rumene di [OSCURATO:PERSONA], richiesta con m.a.e. esecutivo, e disponeva che la pena detentiva fosse eseguita in Italia. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in epigrafe indicato, denunciando l'omesso formale riconoscimento della sentenza straniera anche con riferimento ai limiti edittali della pena. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato che il Ministero della Giustizia ha fatto pervenire la revoca, datata 27 aprile 2022, del mandato di arresto europeo da parte delle autorità rumene, in quanto per la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso l'appello e quindi la stessa non è più eseguibile. La sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo da parte della autorità che l'aveva emesso assorbe ogni questione relativa all'esame del ricorso, essendo venuto meno il presupposto della instaurata procedura di consegna. Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.