CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39246/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 23/06/2020 la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2, 99, comma quarto, cod. pen., in Bari il 30/07/201. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla determinazione della pena, anche in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed alla sussistenza della recidiva. In data 18/06/2021 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore del [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale; in data 07/09/2021 è pervenuta memoria nell'interesse del Giuliani. Il ricorso del Giuliani è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277695). Inammissibile per sopravvenuta rinuncia al ricorso è, inoltre, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00 per il Giuliani ed in euro 500,00 oer il [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorse condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende per il Giuliani e della somma di euro 500,00 per il [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il