CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 09806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23502-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23502/2017 Numero sezionale 987/2022 Numero di raccolta generale 9806/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - controricorrente – e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore - intimata – avverso la sentenza n. 2266/19/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18.4.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Terracina propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1680/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina, che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di pagamento ICI annualità 2006; il contribuente resiste con controricorso, il concessionario è rimasto intimato; con ordinanza assunta all’esito della camera di consiglio del 2.3.2021 questa Sezione disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con l'ordinanza interlocutoria n. 21714/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione di norme di diritto (arttt. 8 e 14 L. n. 890/1982, 1 comma 161 L. 296/2006, 24 e 25 D.M. 1.10.2008) in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato alla notifica degli avvisi di accertamento ICI la disciplina prevista dagli artt. 8 e 14 cit., ritenendo quindi necessaria, stante il mancato recapito dell’atto, notificato a mezzo posta, per F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23502/2017 Numero sezionale 987/2022 Numero di raccolta generale 9806/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 temporanea assenza del destinatario, anche la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.); 1.2. come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 10012/2021), in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa; 1.3. in particolare, occorre dunque avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; 1.4. l'avviso di ricevimento è, infatti, parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la <<sorte>> della spedizione della <<raccomandata informativa>>, quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno <<legale>> (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23502/2017 Numero sezionale 987/2022 Numero di raccolta generale 9806/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 1.5. nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] si è comunque attenuta ai suddetti principi in quanto risulta dalla sentenza impugnata la produzione in giudizio da parte dell'Ufficio dell'originale o della copia dell'avviso di compiuta giacenza della raccomandata informativa del deposito degli atti presso la casa comunale senza produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.); 1.5. ne consegue che correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la notifica non potesse ritenersi perfezionata non avendo raggiunto lo scopo cui era destinata; 2. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato; 3. le spese della presente fase di giudizio possono essere integralmente compensate stante il consolidarsi in corso di causa dell’orientamento giurisprudenziale in argomento P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.3.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P