CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39596/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto l'istanza di semilibertà avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva; [OSCURATO:PERSONA] che vengono dedotti il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione; che le censure deducono meri argomenti di fatto e richiedono una rivalutazione del giudizio negativo sulle condotte del condannato, sugli esiti delle attività di osservazione e sull'adeguatezza delle proposte trattamentali; che le censure si limitano a riproporre i medesimi elementi ed argomenti dedotti dinanzi al giudice di merito e lamentano che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto apprezzare diversamente la disponibilità all'accoglienza delle associazioni alle quali il condannato si era rivolto, genericamente sostenendo anche che si sarebbe potuto procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori; che tutti gli elementi sono stati vagliati, invece, con completezza dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]