CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che anche replicando alle conclusioni della Procura generale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza emessa in data 11 novembre 2021, riformava la sentenza del Tribunale etneo, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui di interesse. La Corte territoriale assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al predetto delitto e di entrambi in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, escludendo per il primo l'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta e riconoscendo ad entrambe le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti anche alla aggravante del danno rilevante. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consta rispettivamente di un unico motivo e di tre motivi, enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt. 216 e 219 legge fall. nonché vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'importo erogato da Sviluppo Italia alla società fallita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (a seguire Sea), in relazione al periodo di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], fosse stata distratta. La Corte di appello avrebbe tratto la prova della distrazione dai seguenti elementi, che risultavano però fallaci. In primo luogo, l'insinuazione al passivo della impresa costruttrice Privitera per euro 430mila alla quale Sea aveva affidato l'incarico di costruire un capannone, destinato a ospitare il processo produttivo di fitofarmaci e altro, in parte realizzato, non dimostrerebbe che Privitera non fosse stata pagata, ma solo che le residuava il pagamento della quarta tranches che non fu erogata in quanto Sviluppo Italia interruppe i finanziamenti alla Sea: se la Corte territoriale avesse acquisito la documentazione presso Sviluppo Italia, oggetto di richiesta istruttoria rigettata, ciò sarebbe stato accertato, dal che deriva la censura anche in ordine alla omessa rinnovazione istruttoria. In secondo luogo, la prova della distrazione è stata tratta dal valore dei macchinari e delle attrezzature, acquistati grazie ai finanziamenti di Sviluppo Italia, e poi rivenduti da [OSCURATO:PERSONA] allo Scapellato per euro 450mila: ma il reale valore di uno solo di tali macchinari ammontava a un milione di euro, osserva il ricorrente, cosicché la 'svendita' effettuata da [OSCURATO:PERSONA] non rappresentava il valore originario dei beni, ben più elevato, come avrebbe potuto testimoniare Scapellato, la cui richiesta audizione in sede di rinnovazione istruttoria anche la Corte di appello rigettava. 4. Il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta per distrazione. La Corte di appello non avrebbe considerato che l'onere di dimostrare la destinazione sociale dei beni ritenuti oggetto di distrazione richiede la prova della preesistenza degli stessi, nel caso in esame assente.Inoltre, la motivazione impugnata risulterebbe errata, in quanto non valuta il breve periodo di amministrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente necessità di individuare atti distrattivi relativi al proprio periodo di amministrazione, né la Corte di merito ha valutato che la situazione di decozione si era già verificata nel 2001, come segnalato dal collegio sindacale, avendo [OSCURATO:PERSONA] nel 2003 per altro proposto e ottenuto la riduzione del capitale sociale per saldare i debiti. Inoltre, i contratti di compravendita dei macchinari e di locazione del capannone furono stipulati da [OSCURATO:PERSONA] e regolarmente registrati, oltre che inseriti in bilancio, cosicché nessuna intenzione distrattiva era sussistente. Inoltre, quando due mesi dopo, con l'avvento della nuova amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] consegnava tutta la documentazione contabile, con prova del regolare deposito dei bilanci, oltre che un verbale attestante un sopralluogo con la consegna dello stabilimento: di tali condotte la Corte di appello non ha tenuto conto, facendo dipendere la responsabilità da una generica individuazione di denaro e beni distratti. Ne l'attribuzione della qualità di «testa di legno» alla [OSCURATO:PERSONA] consente di ritenere, ai fini della responsabilità, che [OSCURATO:PERSONA] sia stato amministratore di fatto, né di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la distrazione di beni che potevano essere stati distratti in precedenza, cosicché la sentenza impugnata è viziata da manifesta illogicità oltre a essere in violazione di consolidati principi di diritto in materia. 5. Il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta fraudolenta documentale. Per tale delitto la Corte territoriale contraddice quanto affermato dai Tribunale: ritiene [OSCURATO:PERSONA] responsabile di bancarotta documentale specifica e non più generica, in quanto non avrebbe consegnato i libri contabili alla [OSCURATO:PERSONA], mentre il Tribunale rilevava come la consegna fosse comunque avvenuta pur se la tenuta dei libri era stata irregolare. Anche in questo caso occorrerebbe dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore di fatto per il periodo di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], il che la Corte di appello non avrebbe fatto; inoltre la sentenza impugnata si contraddice allorchè proscioglie [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta documentale per estinzione a seguito di prescrizione, e non nel merito, come invece logicamente avrebbe dovuto fare se, come ritiene la Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] non avesse consegnato le scritture all'amministratrice subentrante. Per altro [OSCURATO:PERSONA] depositò i bilanci e registrò i contratti dell'operazione che avrebbe voluto celare, il che contraddice il dolo richiesto.6. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla aggravante del danno di rilevante entità. La Corte avrebbe dovuto parametrarlo alla diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla distrazione e collegarla alla fase di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], nella quale la prova risulterebbe solo la sottrazione di cinquantamila euro. 7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi. 8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni con le quali illustrava ulteriormente i motivi di ricorso, rappresentando come la Corte di appello avesse operato una diversa qualificazione della bancarotta documentale in violazione del principio devolutivo dell'appello. 9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente inammissibile, nei termini indicati a seguire, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] lo è del tutto. 2. Va premesso che la [OSCURATO:SOCIETA]. fu costituita da [OSCURATO:PERSONA] e ottenne un finanziamento da Sviluppo Italia per la costruzione di un capannone e l'acquisto di impianti per la produzione di fitofarmaci. Dalle sentenze di merito emerge che delle quattro tranches di finanziamento la società ne ottenne tre e che, a seguito del venir meno dei presupposti legittimanti il sostegno finanziario, avrebbe dovuto restituire a Sviluppo Italia quanto già ricevuto, tanto che la stessa si insinuava al passivo per l'intero versato, pari a oltre due milioni di euro. A [OSCURATO:PERSONA] dal 30 luglio 2003 subentrò quale amministratore [OSCURATO:PERSONA], fino al 14 ottobre 2004, e successivamente amministratrice fu [OSCURATO:PERSONA] fino al fallimento, intervenuto con sentenza del 16 giugno 2006.Dalle sentenze di merito emerge altresì che [OSCURATO:PERSONA] vendette a Scapellato i macchinari, che erano stati acquistati nel periodo dell'amministrazione [OSCURATO:PERSONA], per 450mila euro, eventualmente da ridurre a 270mila euro in caso di problemi in fase di collaudo. Al momento della vendita Scapellato pagò 50nnila euro a mezzo assegni circolari, mentre il capannone, non ancora completato, fu ceduto in locazione contestualmente all'operazione di vendita, sempre in favore di Scapellato. 3. Tanto premesso, in ordine al motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della sola bancarotta distrattiva, va evidenziato come l'argomentare della Corte non sia manifestamente illogico. Non lo è quando afferma che a fronte di finanziamenti per oltre due milioni di euro in tre tranches la distrazione di parte di tale finanziamento nel periodo di amministrazione [OSCURATO:PERSONA] sia comprovata dal credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] per 438mi1a euro per l'edificazione del capannone, a fronte di un valore stimato del capannone di 480mila euro. In sostanza il credito vantato dall'impresa Privitera, che provvedeva alla costruzione del capannone senza completarlo per l'omesso pagamento, dimostra che il finanziamento erogato da Sviluppo Italia fu distratto e non fu utilizzato per pagare il costruttore. La tesi difensiva che Privitera si sia insinuata al passivo per l'omesso pagamento della sola quarta tranche, non ricevuta perché Sea non ebbe a ricevere la rispettiva rata del finanziamento da Sviluppo Italia, risulta secondo la Corte di merito non comprovata, anzi smentita dal valore stimato di 480mila euro dello scheletro del capannone. Per altro la Corte di appello ipotizza, seguendo il ragionamento della difesa, anche un valore doppio del capannone, senza che però trovi spiegazione il credito vantato da Privitera, che invece in modo non illogico risulta al Collegio di appello comprovare l'intervenuta distrazione. Ne consegue una motivazione non manifestamente illogica quanto alla intervenuta distrazione, anche in ragione del consolidato principio, indicato in premessa dalla sentenza della Corte territoriale, che spetti all'imprenditore dare la prova della destinazione dei beni: a fronte di insinuazioni al passivo anche da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché allo stato di decozione tale nel 2003 da giustificare le dimissioni del Collegio sindacale, come pure del valore di cessione dei macchinari a Scapellato da parte di [OSCURATO:PERSONA], emerge una discrasia di valore fra il finanziamento ottenuto e l'impiego dello stesso a fini sociali, cosicchè non è contraddittoria né illogica la motivazione impugnata. Pacifici i cospicui finanziamenti di Sviluppo Italia, infatti, va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (ex multis Sez. 5 n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295), anche in relazione all'impiego delle risorse finanziarie certamente ottenute. La costante elaborazione giurisprudenziale seguita in proposito dal giudice di legittimità si àncora alla peculiare normativa concorsuale. Innanzi tutto, l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Ciò implica l'apparente inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere. Né manifestamente illogico risulta il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria quanto a Scapellato e alla acquisizione della documentazione presso Sviluppo Italia, adeguatamente motivata ai foll. 10 e 11 della sentenza, in quanto la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 4. Quanto al primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso è manifestamente infondato. A ben vedere la prova della preesistenza dei beni distratti, al momento del subingresso di [OSCURATO:PERSONA] nell'amministrazione, viene tratta dalla Corte di appello, senza aporie logiche o contraddizioni, dalla scrittura privata di vendita a Scapellato dei macchinari, nonché dal contratto di locazione del capannone.Ciò attesta per i giudici di merito in modo logico, anche per il coinvolgimento di Scapellato, che tali beni erano nel patrimonio sociale e furono oggetto di gestione durante l'amministrazione di [OSCURATO:PERSONA]. Proprio l'atto di cessione a Scapellato integra una ben individuata distrazione commessa da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto vi è prova che 50mila euro furono pagati da Scapellato a fronte di un importo di 450mila euro, senza che si abbia prova della destinazione a fini sociali della parte di prezzo ricevuto. In forza dell'onere della prova in precedenza richiamato, ricadente sull'amministratore, [OSCURATO:PERSONA] non ha comprovato la destinazione dei 50mila euro e della restante somma pattuita, a fronte della circostanza che da parte della curatela nessun macchinario fu rinvenuto, risultando non manifestamente illogico quanto evidenziato dalla Corte territoriale in ordine alla certezza che i macchinari fossero esistenti al momento del subingresso di [OSCURATO:PERSONA] e poi venduti dallo stesso prima del subentro della [OSCURATO:PERSONA]. La prova della distrazione delle risorse della società dichiarata fallita ben può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione delle stesse (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). In tal senso l'iscrizione in bilancio e la registrazione dei contratti, addotti come elementi sintomatici di una volontà non distrattiva, non sono comunque in grado di provare quale destinazione abbia avuto il prezzo pagato per i macchinari non rinvenuti, ovvero comprovare azioni tese al recupero del prezzo non versato. Del tutto irrilevante, quindi, risulta il tema della assenza di prova quanto al ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'atto distrattivo viene individuato dalla Corte di appello nell'arco temporale della amministrazione del ricorrente. 5. In ordine al secondo motivo va premesso che l'imputazione originaria - Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01 — prevede una ammissibile contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione. La Corte di appello effettivamente qualifica per [OSCURATO:PERSONA] la bancarotta documentale come 'specifica' in relazione alla condotta di sottrazione.Quanto alla censura mossa e meglio specificata nelle conclusioni difensive, in ordine alla riqualificazione operata dalla Corte di appello, va richiamato il principio per cui il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza per questo violare il divieto di "reformatio in peius", che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena (da ultimo, Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 - 01). Nel caso in esame per un verso non si tratta di una riqualificazione in reato più grave, data l'identità della pena prevista per le due forme di bancarotta documentale, per altro verso l'originaria contestazione alternativa esclude che vi sia alcun vulnus rispetto al diritto di difesa, essendo ben chiaro all'imputato la necessità di difendersi in relazione alle condotte contestate in modo alternativo. La censura è pertanto manifestamente infondata. Quanto alla ritenuta illogicità e contraddittorietà, fra la sentenza di secondo grado e quella di primo grado, rilevando la prima come non vi sia prova che [OSCURATO:PERSONA] ebbe e consegnare le scritture alla [OSCURATO:PERSONA], il motivo è versato in fatto, a fronte di una ricostruzione non manifestamente illogica operata dalla Corte di appello: in sostanza, secondo la Corte di merito, le scritture furono istituite e regolarmente tenute da [OSCURATO:PERSONA], che infatti viene mandato assolto dal delitto di bancarotta documentale, consegnate poi dal commercialista Giuffrida a [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto certo è che le scritture furono rimesse nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte valuta non adeguatamente comprovata la consegna delle stesse da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], valutando generica la scrittura privata del 14 ottobre 2004, con la quale si dava atto del conferimento di libri e scritture contabili tenute presso lo studio della ragioniera Condorelli. La censura a tale valutazione è generica e chiede una rivalutazione in fatto di una scrittura — che non è stata neanche allegata, come il principio di specificità avrebbe richiesto per contestarne l'eventuale travisamento — non consentita a questa Corte di legittimità. Per altro, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, questa ricostruzione non è contraddittoria rispetto al proscioglimento della [OSCURATO:PERSONA] non nel merito ma per estinzione del reato di bancarotta documentale, in quanto comunque spetta all'amministratore del periodo successivo, appunto la [OSCURATO:PERSONA], se non istituite o sottratte le scritture e i libri, istituirle nuovamente fino alla cessazione non solo sostanziale ma formale, dunque fino alla cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01; conf. n. 15516 del 2011 Rv. 250086 - 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 - 01, n. 20911 del 2011 Rv. 250407 - 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 - 01). Quanto al dolo specifico richiesto la Corte di appello, senza illogicità, lo ritiene comprovato per la coerente volontà dell'imputato di evitare la ricostruzione del patrimonio societario, con riferimento alla alienazione dei macchinari e al pagamento del corrispettivo: a ben vedere ciò integra una adeguata motivazione che si fonda sulla presunzione per cui la sottrazione delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, non risultando decisive le registrazioni dei contratti di cessione e locazione a Scapellato, che risultano invece correlate alle garanzie richieste nella dinamica contrattuale che, così come non hanno escluso la condotta e la volontà distrattiva, nemmeno escludono il dolo specifico di danneggiare il ceto creditorio e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con la sottrazione delle scritture contabili. 6. Il terzo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante del danno di rilevante entità, è invece fondato. Sul punto va condiviso dal Collegio il principio per cui ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 legge fall., la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti. (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277658 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403 - 01). In tal senso la motivazione resa in generale a fol. 9 e in relazione a [OSCURATO:PERSONA] a fol. 12, parametra la sussistenza dell'aggravante allo squilibrio fra attivo e passivo e resta assolutamente generica sul valore dei beni distratti specificamente da [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto va disposto l'annullamento con rinvio in relazione a tale fondata censura dovendo la Corte di merito fare buon governo del principio di diritto richiamato. Non di meno, essendo il motivo di carattere personale, in quanto formula una censura quanto al valore di quanto distratto nel solo periodo di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], non trova applicazione l'art. 587 cod. proc. pen.5. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). Diversamente, il parziale accoglimento del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quanto al terzo motivo, ne esclude la condanna alle spese, ferma restando l'inammissibilità del ricorso per i motivi ulteriori. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla circostanza aggravante di aver cagionato un danno di rilevante entità con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ric