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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33712/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 45 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da: - doglianze meramente oppositive e aspecifiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e sul diniego di attenuanti generiche, risultando la motivazione su tali punti immune da vizi rilevabili in questa sede, in quanto sorretta da adeguati e corretti argomenti giuridici (vedi rispettivamente pagg. 5-6 e 8-9 della sentenza impugnata); - manifestamente infondate sulla recidiva, in quanto la Corte di appello ha basato il suo giudizio sul significato del reato da ultimo commesso rispetto ai "gravi e plurimi precedenti penali", risultanti dal suo certificato penale (indipendentemente dall'obiter censurato dal ricorrente); e la tipologia di recidiva applicata era quella "reiterata" (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado) con conseguente correttezza dell'aumento della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 45 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da: - doglianze meramente oppositive e aspecifiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e sul diniego di attenuanti generiche, risultando la motivazione su tali punti immune da vizi rilevabili in questa sede, in quanto sorretta da adeguati e corretti argomenti giuridici (vedi rispettivamente pagg. 5-6 e 8-9 della sentenza impugnata); - manifestamente infondate sulla recidiva, in quanto la Corte di appello ha basato il suo giudizio sul significato del reato da ultimo commesso rispetto ai "gravi e plurimi precedenti penali", risultanti dal suo certificato penale (indipendentemente dall'obiter censurato dal ricorrente); e la tipologia di recidiva applicata era quella "reiterata" (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado) con conseguente correttezza dell'aumento della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giug
Sentenza Cassazione n. 33712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris