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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 18494/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12494/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 191, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO N. 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di LECCEn. 302/2020 Pubblicata il 09.03.2020, RG. 81/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]  Con sentenza n. 302 del 2020 la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza del Tribunale con cui era stata respinta l’impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dell’esistenza dei presupposti di legge per l’accesso, anziché ad un licenziamento individuale, ad una procedura di licenziamento collettivo.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società affidandolo atre motivi.

Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 223/91.

2. Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1344 cod. civ., in relazione alla legge n. 223/91.

3. Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 co. 1, L. n. 300/70.

Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con contestuale adesione di parte controricorrente, formulando istanza di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

La richiesta e la contestuale adesione devono ritenersi ritualmente formulate.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.

PQM La Corte dichiara l’estinzione del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12494/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 191, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO N. 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di LECCEn. 302/2020 Pubblicata il 09.03.2020, RG. 81/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]  Con sentenza n. 302 del 2020 la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza del Tribunale con cui era stata respinta l’impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dell’esistenza dei presupposti di legge per l’accesso, anziché ad un licenziamento individuale, ad una procedura di licenziamento collettivo. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società affidandolo atre motivi. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]  1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 223/91. 2. Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1344 cod. civ., in relazione alla legge n. 223/91. 3. Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 co. 1, L. n. 300/70. Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con contestuale adesione di parte controricorrente, formulando istanza di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. La richiesta e la contestuale adesione devono ritenersi ritualmente formulate. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio. PQM La Corte dichiara l’estinzione del giudiz
Sentenza Cassazione n. 18494/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris