CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 10387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la decisione adottata il 16 settembre 2015, all'esito del giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e, applicate le attenuanti generiche, riconosciuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena finale di un anno e otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con un primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, nel recepire la quantificazione della pena operata in primo grado, avrebbe valorizzato la scarsa pregnanza dell'intervenuta confessione e la gravità dell'accaduto. Le relative argomentazioni appaiono tuttavia al ricorrente inadeguate, rispetto ad una quantificazione superiore sia al minimo edittale sia alla richiesta del pubblico ministero. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia l'omissione totale della motivazione in ordine all'istanza di sospensione condizionale della pena inflitta, avanzata nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Le censure in esso svolte trascurano di considerare che, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754-01). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01). La sentenza impugnata, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali le modalità della condotta e la sua gravità, la scarsa credibilità della confessione nei termini in cui fu resa e la contiguità dell'imputato con ambienti malavitosi, adempie correttamente l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 2. Fondato appare, viceversa, il secondo motivo. L'imputato aveva chiesto, nell'atto di appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado e la Corte territoriale non ha preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto. 3. Tale omessa pronuncia determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, non potendo questa Corte operare valutazioni che involgano questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo). L'annullamento è disposto, perché si effettui tale giudizio, limitatamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo, la cui prescrizione non è ad oggi maturata. L'affermazione di penale responsabilità per tale capo, e la pena corrispondente (un anno di reclusione e 1.333 euro di multa), diventano pertanto irrevocabili. Il reato di detenzione illegale della stessa arma, accertato il 7 dicembre 2013, si è invece nelle more prescritto, per decorso del termine massimo di legge (artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen.). La sentenza impugnata deve essere, in relazione a tale capo, annullata senza rinvio e la pena corrispondente (otto mesi di reclusione e 667 euro di multa) deve essere eliminata. 4. Il ricorso è respinto nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi otto di reclusione ed euro 667,00 di multa. Annulla la sentenza impugnata in relazione al delitto di porto illegale di arma comune da sparo, limitatamente all'omessa pronuncia in tema di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10/01/2022 Il Consigliere es