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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 27190/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Teramo del 18 dicembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 625, n. 4, cod. pen. per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante del furto con destrezza.

2.2. Vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen..

3. Con memoria del 22 febbraio 2023, la difesa della parte civile chiede che sia respinto il ricorso.

Si deduce che i danni sono riconducibili alla condotta criminosa di furto con de- strezza di un bracciale d'oro, posta in essere dall'imputato unitamente a [OSCURATO:PERSONA], circostanza accertata a seguito della visione dei fotogrammi estrapolati dal video girato dalle telecamere di sorveglianza poste all'interno dell'esercizio commer- ciale.

4. Il ricorso è inammissibile.

In relazione al primo motivo di ricorso, va premesso ch, in base alla linea inter- pretativa proveniente dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la cir- costanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'imposses- samento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avve- dutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Sez.

U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).

L'elemento specializzante dell'aggravante in parola è, dunque, la condizione di ./ minorata difesa, in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (1!)1 (Sez. 2, n. 9374 del 1802/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263235) o, comunque, nel neutra- lizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952, in fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante della destrezza in relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicinamento della vittima, c.d.

"tecnica dell'abbraccio", che aveva consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 4, n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361) o nell'approfittare di una mo- mentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, Rai- nart, Rv. 257948).

4.1. Nella fattispecie in esame, nella sentenza di primo grado si specificava che il [OSCURATO:PERSONA] trafugava il bracciale, nascondendolo nella tasca dei pantaloni, mentre il Marconi era distratto per via delle richieste di visionare altra merce da parte del medesimo, e gli prospettava un acquisto poi non realizzato unicamente per indurlo a prelevare la merce, con ciò distraendo la sua attenzione.

Si trattava, pertanto, di una condotta, abilmente preordinata, mediante la quale il [OSCURATO:PERSONA] distoglieva l'attenzione del soggetto passivo dalle res, riuscendo così ad approfittare della disattenzione della vittima.

La Corte di appello ha richiamato integralmente le argomentazioni sul punto della sentenza di primo grado.

A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale della motivazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro probatorio disegnato dai giudici di merito.

5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessaria- mente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta in favore dell'imputato, tenuto conto del valore del bracciale (euro cinquecento).

Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha escluso che il danno patri- moniale fosse di speciale tenuità.L'imputato si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza impu- gnata, sottolineando che non si era proceduto ad una stima del bracciale.

Si tratta di censura in fatto, non proponibile nella presente sede di legittimità a fronte di un'ar- gomentazione sul punto operata dalla Corte territoriale da ritenere non manifesta- mente illogica.

Il ricorrente, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza, non offre elementi documentali a sostegno del rilievo difensivo.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Va precisato che non ricorrono i presupposti per disporre che l'imputato provveda al rimborso delle spese processuàli in favore della parte civile, in quanto la memoria non conteneva argomentazioni ~ai fini dell'esito del ricorso (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Nulla sulle spese in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Teramo del 18 dicembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 625, n. 4, cod. pen. per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante del furto con destrezza. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.. 3. Con memoria del 22 febbraio 2023, la difesa della parte civile chiede che sia respinto il ricorso. Si deduce che i danni sono riconducibili alla condotta criminosa di furto con de- strezza di un bracciale d'oro, posta in essere dall'imputato unitamente a [OSCURATO:PERSONA], circostanza accertata a seguito della visione dei fotogrammi estrapolati dal video girato dalle telecamere di sorveglianza poste all'interno dell'esercizio commer- ciale. 4. Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo di ricorso, va premesso ch, in base alla linea inter- pretativa proveniente dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la cir- costanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'imposses- samento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avve- dutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Sez. U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). L'elemento specializzante dell'aggravante in parola è, dunque, la condizione di ./ minorata difesa, in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (1!)1 (Sez. 2, n. 9374 del 1802/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263235) o, comunque, nel neutra- lizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952, in fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante della destrezza in relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicinamento della vittima, c.d. "tecnica dell'abbraccio", che aveva consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 4, n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361) o nell'approfittare di una mo- mentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, Rai- nart, Rv. 257948). 4.1. Nella fattispecie in esame, nella sentenza di primo grado si specificava che il [OSCURATO:PERSONA] trafugava il bracciale, nascondendolo nella tasca dei pantaloni, mentre il Marconi era distratto per via delle richieste di visionare altra merce da parte del medesimo, e gli prospettava un acquisto poi non realizzato unicamente per indurlo a prelevare la merce, con ciò distraendo la sua attenzione. Si trattava, pertanto, di una condotta, abilmente preordinata, mediante la quale il [OSCURATO:PERSONA] distoglieva l'attenzione del soggetto passivo dalle res, riuscendo così ad approfittare della disattenzione della vittima. La Corte di appello ha richiamato integralmente le argomentazioni sul punto della sentenza di primo grado. A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale della motivazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro probatorio disegnato dai giudici di merito. 5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessaria- mente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta in favore dell'imputato, tenuto conto del valore del bracciale (euro cinquecento). Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha escluso che il danno patri- moniale fosse di speciale tenuità.L'imputato si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza impu- gnata, sottolineando che non si era proceduto ad una stima del bracciale. Si tratta di censura in fatto, non proponibile nella presente sede di legittimità a fronte di un'ar- gomentazione sul punto operata dalla Corte territoriale da ritenere non manifesta- mente illogica. Il ricorrente, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza, non offre elementi documentali a sostegno del rilievo difensivo. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va precisato che non ricorrono i presupposti per disporre che l'imputato provveda al rimborso delle spese processuàli in favore della parte civile, in quanto la memoria non conteneva argomentazioni ~ai fini dell'esito del ricorso (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Nulla sulle spese in favor
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