CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette/s~-[e conclusioni del PG , &). Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari - in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in accoglimento dell'appello del pubblico ministero - ha disposto la confisca dell'immobile sito in Andria, viale Istria n. 56, per il valore della quota indivisa pari ad euro 119.102,50, e di tutti i beni mobili presenti nello stesso, a fronte del provvedimento del Tribunale che non aveva disposto la confisca - omettendo di pronunciarsi in merito - degli arredi e dei beni mobili e che aveva quantificato il valore della quota dell'immobile in misura inferiore a quella prima indicata. 2. La Corte di appello ha rilevato che le condotte illecite addebitate al proposto - artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - sono state commesse nel periodo in cui sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione dell'immobile, iniziati nel 2011, con conseguente coincidenza temporale tra la commissione dei reati e la ristrutturazione dell'immobile in confisca. Ha quindi argomentato che l'immobile in sequestro è pervenuto al padre del proposto - [OSCURATO:PERSONA] - per successione ereditaria il 21 marzo 2011 e che nello stesso anno il proposto e la di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA], iniziarono i lavori di ristrutturazione dell'immobile, che hanno radicalmente mutato lo stato dell'immobile stesso. In adesione alle deduzioni peritali ha stimato il valore di mercato dell'ii-nmobile prima della ristrutturazione in euro 190.800,00, in rapporto alla data di costruzione del palazzo, ossia all'anno 1967, sul presupposto che pervenne ai Losito nello stato in cui era all'epoca della costruzione, data la mancanza medio tempore di ristrutturazioni. Quanto alle migliorie, ne ha stimato i costi, ancora una volta basandosi sulle stime peritali, con riferimento a tipologie similari nel periodo considerato. Ha quindi aggiunto che il materiale impiegato nella ristrutturazione è di pregio e che è stato notevole il relativo esborso di spesa, come documentato dalla perizia, dall'amministratore giudiziario, dai Carabinieri che hanno fatto accesso nell'immobile prima di chiederne il sequestro, e dalle fotografie agli atti del fascicolo. La Corte territoriale ha quindi affermato che il valore della ristrutturazione si può stimare in euro 119.102,50, come da calcolo metrico del perito. Ha aggiunto che non risulta che il nucleo familiare di Losito avesse fonti lecite di guadagno, ulteriori rispetto a quelle indicate dai Carabinieri negli atti di indagine. Ha aggiunto che la prova che il denaro usato per la ristrutturazione fosse di provenienza illecita è data, oltre che dalla sproporzione tra entrate uscite, 9\i( anche dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito che i soldi erano provento dello spaccio di stupefacenti, come a loro raccontato dallo stesso Losito. 3. Avverso il decreto hanno proposto ricorso, per mezzo dello stesso difensore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per motivazione apparente in punto di rideterminazione in peius della quota ideale dell'immobile, rapportata al maggior valore conseguente al reimpiego di proventi asseritamente illeciti, con aumento della quota confiscabile in euro 119.102,50, valore ben più alto di quello determinato, in euro 63.000,00, dal Tribunale adottando un criterio intrinsecamente più coerente. La Corte di appello si è giovata di un criterio diverso da quello utilizzato per stabilire il valore dell'immobile precedentemente ai lavori di ristrutturazione, individuandolo in quello di determinazione della somma presumibilmente ed effettivamente spesa per eseguire i lavori di ristrutturazione, determinata nella specie in appunto euro 119.102,50. Ha quindi ritenuto validi i parametri OMI per la quantificazione del valore dell'immobile prima dei miglioramenti e poi, in modo incoerente e contraddittorio, ha ritenuto che gli stessi non fossero applicabili per la quantificazione del maggior valore acquisito per effetto del reimpiego. L'incoerenza è ancora più apprezzabile sol che si consideri che il perito nominato dal Tribunale non ha determinato il maggior valore dell'immobile per effetto del reimpiego e non ha offerto criteri di determinazione diversi da quelli individuati nei parametri OMI. 3.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge perché la confisca è stata disposta in presenza della prova della liceità del denaro utilizzato per il pagamento delle migliorie e per motivazione apparente in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione. Intanto si è errato nella determinazione del valore dell'immobile avendo fatto riferimento alla data di costruzione, 1967, dello stesso, presumendo che sino alla data di donazione a [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 2011, e quindi per circa 44 anni, non abbia mai subito alcun tipo di modifica strutturale. Quanto alla stima delle migliorie il consulente di parte, con un dettagliato computo, ha indicato il prezzo di euro 67.852,50 del tutto compatibile con altri elementi probatori in atti. È inverosimile un compenso così modico per un lavoro complessivo di euro 119.000,00, come stimato dal perito. Dalla documentazione prodotta dalla difesa si ricava lo scarso valore del mobilio e degli accessori e che la gran parte del mobilio fu trasferito nell'immobile dalla precedente abitazione di Losito e consorte, sicché non avrebbe dovuto rientrare nel calcolo valutativo.La Corte di appello, senza dati oggettivi, ha disatteso le precise indicazioni difensive. La Corte di appello non ha poi in alcun modo motivato in ordine al ragionamento prospettato dalla difesa, mediante memorie e la relazione del consulente di parte, dal quale si evince che, per almeno una parte del patrimonio, dal 1988 al 2015, vi fosse la prova della lecita provenienza. Ha riconosciuto la credibilità tout court delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza cogliere le numerose contraddizioni che rendono più che ragionevoli i dubbi circa la credibilità intrinseca ed estrinseca del loro racconto. La situazione economica va quindi ricostruita non su indici presuntivi ma su dati oggettivi e concreti, come fatto dal consulente di parte. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Nonostante la diversa indicazione che compare nella rubrica dei motivi di ricorso, le doglianze prospettano non già vizi del provvedimento impugnato costituiti da violazioni di legge, ma difetti della motivazione. Con il primo motivo si contesta anzitutto il criterio adottato per la determinazione del valore della quota confiscabile, poi il fatto che la Corte di appello abbia individuato, discostandosi dalla decisione di primo grado, il maggior valore dell'immobile senza che questo fosse stato determinato dal perito e non più facendo riferimento soltanto alla Banca dati delle quotazioni immobiliari della Agenzia delle Entrate. I ricorrenti a tal proposito si dolgono che la Corte territoriale, con ritenuta incoerenza e contraddittorietà delle argomentazioni (fl. 11 del ricorso), abbia determinato il maggior valore per effetto dei miglioramenti avendo riguardo alla somma presumibilmente ed effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Nelle conclusioni tratte all'esito dell'esposizione delle ragioni di critica i ricorrenti, del resto, hanno espressamente denunciato la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, e quindi, al di là dell'evocata situazione di mera apparenza della motivazione, vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Con il secondo motivo si contesta il metodo impiegato per la stima del valore dell'immobile, anche in riguardo al mobilio, il criterio di stima delle migliorie, la determinazione dell'ammontare di patrimonio da ritenersi di lecita provenienza, e quindi l'omessa considerazione dei redditi accumulati dal proposto e dal suo nucleo familiare fuori del periodo di interesse per il provvedimento di prevenzione, la valutazione a tal proposito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ancora una volta, i vizi prospettati attengono all'apparato giustificativo della decisione impugnata e non tratteggiano le pur genericamente invocate violazioni di legge. 3. Occorre allora ribadire che "nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente - Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 -. 4. É poi appena il caso di aggiungere che le doglianze dei ricorsi si palesano, oltre che inammissibili perché articolate in motivi di ricorso non consentiti, anche infondate, atteso che il decreto impugnato ha dato esaustiva e logica risposta ad ogni rilievo critico. La Corte di appello ha motivato, con adeguatezza logica, in ordine ai criteri di quantificazione del valore dell'immobile e al valore delle migliorie apportate dal proposto, oltre che sulla illecita provenienza delle somme di denaro utilizzate per la ristrutturazione, in ragione della sproporzione tra entrate e uscite e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni ha sottoposto a vaglio di attendibilità in risposta ai rilievi di impugnazione. 5. Per quanto detto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e