CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31520/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE D'APPELLO DI CATANIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza emessa il 15 settembre2025, per quanto qui di interesse, dichiarava non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per estinzione a seguito di prescrizione dei reati sub capiD2a) e G1), confermando le statuizioni civili.In particolare, la prima imputazione (capo D2a) riguardava il reato dicorruzione elettorale, contestato allo [OSCURATO:PERSONA] quale membro del consigliocomunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il sindaco Rizza el’imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. L’ipotesi accusatoria, che in parte risultava validata dallasentenza di condanna di primo grado, contestava all’imputato di aver concorso nelreato, consistito nell’aver fatto conseguire a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un impiego privato presso le societàNico S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] unipersonale S.r.l., al fine di ottenere che costoroe i rispettivi familiari assicurassero il voto in favore del Rizza e dello [OSCURATO:PERSONA] per ilrinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del sindaco.La seconda imputazione (capo G1) riguardava la condotta di falso ideologicoascritta a Rizza – assolto in primo grado - e [OSCURATO:PERSONA], in quanto facevano risultarefalsamente la presenza del secondo – assessore e dipendente ARPA – presso gliuffici comunali in data 1 novembre 2012, al fine di giustificarne l’assenza pressol’ente datore di lavoro.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al capo D2a).Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe adeguatamenterisposto alle doglianze della relativa impugnazione, così erroneamente ritenendoinsussistenti i presupposti per una assoluzione del merito, in luogo delladeclaratoria per estinzione del reato.Il ricorrente riporta il contenuto dell’atto di appello con il quale contestava laforza indiziaria di una conversazione in ambientale intercettata fra [OSCURATO:PERSONA] eScarinci, prima che il secondo colloquiasse al telefono con il [OSCURATO:PERSONA].L’appellante escludeva potesse trarsi da tale conversazione la prova di uncontributo fattivo dello [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del delitto. Come anche il dialogonon poteva essere ricondotto univocamente alla vicenda contestata, oltre ogniragionevole dubbio, non risultando che [OSCURATO:PERSONA] sapesse che fosse stato proprioScaringi a caldeggiarne l’assunzione, circostanza ammessa dall’imputato ma nonper finalità di corruzione elettorale, bensì per richiesta a lui rivolta da [OSCURATO:PERSONA] infavore del beneficiato.Denunciava l’appellante anche il travisamento per omissione delledichiarazioni dei beneficiati, escussi come testimoni, dei quali nessuno conoscevaScarinci, se non [OSCURATO:PERSONA], per averlo visto presso la propria nuova sede lavorativa.Neanche vi sarebbe corrispondenza cronologica, quanto al periodo di assunzione,che per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pervenne a conclusione prima dell’evento elettorale.La motivazione qui impugnata risulterebbe sopravvalutare il contenuto dellabreve conversazione captata, traendone una valenza dimostrativa non in linea coni parametri della certezza e gravità degli indizi richiesti dall’art. 192 cod. proc.pen., né con il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, dovendosi per altroregistrare anche la contraddizione della assoluzione nel merito di [OSCURATO:PERSONA] dai capiD2b) e D2c).4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione quanto al capo G1).Anche in questo caso la Corte territoriale avrebbe eluso i motivi di appello.La tesi accusatoria, fatta propria dai Giudici del merito, fonda il concorso nelfalso ideologico di [OSCURATO:PERSONA] sulla sussistenza di una sua richiesta, tesa a farealtrove.La Corte di appello – come il primo Giudice – sarebbe incorsa in travisamentodella prova con riferimento alla deposizione della impiegata Cavaliere, che avevanegato di aver ricevuto alcuna richiesta di attestazioni false da [OSCURATO:PERSONA].Le attestazioni giustificative venivano inviate ai datori di lavoro dei consigliericomunali direttamente dall’ufficio di gabinetto del sindaco. Anche la conversazioneintercettata con la Cavalieri viene spiegata dall’imputato, in sede di spontaneedichiarazioni, come richiesta di non comunicare al sindaco che si trovava al mare,per non essere disturbato dallo stesso, non per celare una propria assenza siaall’ente datore di lavoro che all’ufficio comunale.Anche in questo caso la Corte di appello sarebbe incorsa in contraddizione,assolvendo l’imputato dal capo G2), relativo ad ulteriori certificazioni per le qualinon aveva richiesto la retribuzione all’ARPA, cosicché doveva escludersi il suoconcorso e l’esistenza di un piano per il capo G1), dovendo trattarsi anche inquesto caso di un errore commesso dall’amministrazione.5. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso che nel caso in esame l’impugnazione proviene dall’imputato,per quanto agli effetti civili, il che implica l’applicazione dei criteri penalistici diaccertamento della responsabilità, in quanto l’accoglimento degli stessideterminerebbe una decisione interamente liberatoria con effetti in sede civile edisciplinare ex art. 652 e 653 cod. proc. pen.Per altro, la Corte di appello si è attenuta e ha richiamato il principio fissatoda Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01: nel giudizio diappello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento deidanni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, nonpuò limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguentistatuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza dellaparte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, lasussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.La pronuncia ora richiamata a sua volta si pone in linea di continuità con Sez.U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 – 01 che ha ritenuto cheall'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà oinsufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di unacausa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causaestintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della partecivile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritengainfondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza diassoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.Anche recentemente si è affermato che la cognizione piena del giudice sulfondamento dell'accusa, laddove sia intervenuta, nelle more, l'estinzione del reatoper prescrizione e vi sia costituzione di parte civile, sussiste nel solo caso in cui imotivi di ricorso proposti dall'imputato avverso la sentenza di condanna, se accolti– il che accadrebbe nel caso in esame - sono tali da condurre a una decisioneintegralmente liberatoria e non, invece, in quello in cui il ricorso investeesclusivamente profili di rilievo penale, quali la configurabilità di una circostanzadel reato o la sussunzione della condotta in una diversa fattispecie incriminatrice(Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 289627 – 01).3. Delineato l’ambito della delibazione richiesta, il primo motivo è aspecificoe manifestamente infondato.La Corte di appello ai foll. 65 e ss. della sentenza impugnata chiarisce comela vicenda dell’assunzione di [OSCURATO:PERSONA] sia da ritenersi unitaria rispettoall’assunzione degli ulteriori tre lavoratori.Dalle sentenze di merito emerge come [OSCURATO:PERSONA] non sia cittadino del [OSCURATO:PERSONA] – quindi non è stato ritenuto configurabile nei suoi confronti ildelitto di corruzione elettorale – ma interloquisce con [OSCURATO:PERSONA] – imprenditore – chesi fa a sua volta portavoce di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza di appello richiama la motivazione di primo grado (foll. 224 e ss.),dalla quale emerge, appunto, come [OSCURATO:PERSONA] sia coinvolto nella vicenda non solodell’assunzione di [OSCURATO:PERSONA], ma anche per quella degli altri tre operai: ciò sia perl’intercettazione ambientale con [OSCURATO:PERSONA] - immediatamente prima che costui,ricevuto il mandato dal primo, interloquisca con [OSCURATO:PERSONA] per sollecitarlo astimolare i tre colleghi, già assunti, a votare per la lista del sindaco - sia ancheperché l’assunzione dei quattro lavoratori presso le due società è avvenutanell’ambito di una programmazione unitaria, come emerge dalla conversazione fraAutieri e [OSCURATO:PERSONA], che segue il dialogo del primo con [OSCURATO:PERSONA] e che vede Mazzoneriferire della disponibilità - di due dei tre lavoratori - ad assicurare anche i votidei parenti, in numero di venti, conversazione nel corso della quale emergevaanche il coinvolgimento del sindaco, che si era adoperato per l’assunzione.Con l’insieme delle valutazioni della Corte di appello, e prima del Tribunale, econ il complessivo tenore delle conversazioni non si confronta in modo specifico ilmotivo di ricorso, che si limita a contestare l’interpretazione della solaconversazione in ambientale fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo va ricordato chel’interpretazione offerta dalle sentenze di merito integra una cd. doppia conforme,e per altro l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ciò vale anche in ordine allavalutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).In sostanza, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazionedel significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di meritosolo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice dimerito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e ladifformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014,Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv237994).Tali evenienze non si riscontrano nel caso in esame, nel quale la Corte diappello attribuisce significato alla conversazione senza manifeste illogicità e senzatravisamento, operando una valutazione critica che tiene conto della circostanzache [OSCURATO:PERSONA] telefona a [OSCURATO:PERSONA] per sollecitare il voto ai tre operai neoassunti,immediatamente dopo aver parlato con [OSCURATO:PERSONA], che lo spinge a farsi portavocedell’esigenza di vedere assicurato il voto.Anche la denuncia di travisamento delle dichiarazioni dei neoassunti – quantoalla circostanza che non conoscessero [OSCURATO:PERSONA] - risulta non disarticolante, tenutoin conto che il rapporto non era diretto fra l’imputato e i neolavoratori, ma invecemediato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Va infatti ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, ai finidell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi dimotivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiutarappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmenterappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediatavalenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativodel provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati(Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 – 01; cfr. anche Sez. 5,n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015,dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 - 01).Né risulta provato il travisamento quanto ai periodi di lavoro dei neoassunti,che vengono invece indicati dalle sentenze di merito come durevoli anche oltre ilmomento elettorale, seppur distinti in relazione ai diversi lavoratori.Ne consegue la natura aspecifica e manifestamente infondata del motivo.4. Quanto al secondo motivo, lo stesso è anche manifestamente infondato.Gli argomenti spesi dal ricorrente non risultano, anche in questo caso, decisivi.La Corte di appello rende conto delle ragioni per le quali ha ritenuto provatala responsabilità dell’imputato per la sola certificazione relativa al 2 novembre enon anche per altre condotte in origine oggetto di imputazione.Si tratta di un argomento non manifestamente illogico, per altro non‘attaccato’ in modo specifico da parte del ricorrente: solo nel primo caso Scarincichiese il pagamento al proprio datore di lavoro, utilizzando l’attestazione falsa,non anche negli altri casi.Il 2 novembre 2012 è certo –anche il ricorrente non lo contesta - che costuiera al mare e non presso gli uffici comunali, come emerge dalla conversazione conil sindaco del 1 novembre, richiamata dalle sentenze di merito (fol. 286 dellasentenza di primo grado), e dal posizionamento del cellulare dell’imputato (fol.287).A riguardo il travisamento – in ordine alla circostanza che la teste Cavaliereescludeva di aver mai ricevuto richieste di certificazioni false – non è comprovato,in quanto ciò che viene allegato quale prova dello stesso è solo parte delladeposizione della teste, contenente il solo controesame in sede di rinnovazionedopo il mutamento del collegio (e per altro manca anche una pagina relativa a talefase). E’ noto che qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, ilricorrente ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi adestrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendoviene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significatoprobatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l’effettiva portata del viziodedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, Rv 241023; Sez. 3,n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801). Il che nel caso inesame non è avvenuto, tanto più che non è chiaro con quale qualità e qualigaranzie sia stata escussa la teste, che si occupava della predisposizione dellequella relativa al 2 novembre.L’argomento difensivo, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] non ebbe mai a chiederel’attestazione per presentarla ad ARPA - in quanto la stessa veniva trasmessa daparte dell’ufficio di gabinetto del sindaco - risulta smentito da quanto annota ilGiudice di primo grado al fol. 297, ove si riferisce della circostanza che sia statoproprio [OSCURATO:PERSONA] a portare l’attestazione falsa, ben consapevole della sua falsità,per richiedere e riscuotere dal proprio datore di lavoro la retribuzione del 2novembre (fol. 69 della sentenza di appello).La Corte territoriale aggiunge che tale modalità risulta dalla documentazioneacquisita presso gli uffici ARPA, il che avrebbe richiesto – a fronte della doppiaconforme - una deduzione di travisamento particolarmente specifica edocumentata sul punto, che in vero manca, limitandosi il ricorrente solo ad unaprospettazione alternativa – l’invio a mezzo ufficio di gabinetto del sindaco – chenon risulta emergere dalle sentenze impugnate.Ne consegue l’infondatezza manifesta del motivo.5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna della partericorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma dieuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10/07/26Il Consigliere estensore Il Presidente