CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 17410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28411 R.G.anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo; controricorrente avverso la sentenza n. 2160/2020 della Corte di appello di Venezia , pubblicata il 31 agosto2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVASez. I–RG 28411/2020 camera di consiglio8.5.2024 1. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizioBanca [OSCURATO:SOCIETA]. p er sentirla condannare al pagamento di quanto essa attrice le aveva illegittimamente addebitato nel corso di un rapporto di conto corrente per interessi ultralegali, interessi usurari, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto. La banca si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice. E stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Nel corso del giudiziodi primo grado [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;il giudizio è stato così interrotto e riassunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale cessionaria delrapporto dedotto in lite. Il Tribunale di Vicenza, in esito a giudizio di primo grado, ha pronunciatosentenza con cui ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nei confronti dell'originaria convenuta e rigettato quella spiegataall'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA]. 2. ─ [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello e, nelcontraddittorio con le due banche,la Corte di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado, condannando [OSCURATO:PERSONA] ― l’ unica delle convenute ad essersi costituita ― al pagamento della somma di euro 20.531,32, oltre interessi. 3. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per c assazione fondato su cinquemotivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. 4. ― Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. In relazione al contratto di cessione del 26 giugno 2017, nonché la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2, 3 e 4 d.l. n. 99/2017. Il secondo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte di appello,in assenza del contratto originario e della serie completa della documentazione contabile, ritenuto di poter accogliere la domanda attorea. Sez. I–RG 28411/2020 camera di consiglio8.5.2024 Col terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere il Giudice distrettuale, in assenza della prova dell'applicazione della capitalizzazione non reciproca, ritenuto di accogliere anche tale domanda. Il quarto motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., con riguardo al tema della prescrizione e degli oneri della provacollegati all'eccezione del fatto estintivo. Col quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., in tema di interruzione della prescrizione. 2. ─ Sulla questione oggetto del primo motivo di ricorso questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 5228 del 28 febbraio 2024, ha disposto un rinvio al fine di consentire la trattazione dei diversi nodi problematici che riguardano ild.l. n. 99 del 2017, il decreto ministeriale attuativodella norma legislativa e la regolamentazione contenuta nel contratto di cessione. Appare pertanto opportuno che la trattazione del presente ricorso sia differita in attesa della definizione delgiudizio sopra indicato. P.Q.M. La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Così