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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 39655/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che sulla confisca del denaro in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. quale provento del reato, le censure del ricorrente sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura dell'asserita provenienza lecita dei beni confiscati; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti - come nella specie - di sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che sulla confisca del denaro in sequestro, disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. quale provento del reato, le censure del ricorrente sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura dell'asserita provenienza lecita dei beni confiscati; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto non consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti - come nella specie - di sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 39655/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris