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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 43126/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAi-dato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, depositato in data 22 maggio 2023, avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona con la quale è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 e 256 comma 1, lett. a) b) e comma 2, del d.lgs. 152 del 2006.

Considerato che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett. b) e 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 6 maggio 2023, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod. proc. pen., in giorni trenta.

Le motivazioni sono state depositate nei termini e il termine per proporre impugnazione, di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544, comma 2 lett. c) cod. proc. pen., spirava in data 20 maggio 2023.

Il ricorso per cassazione, depositato in data 22 maggio 2023, è dunque tardivo.

Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod. proc. pen. è causa di inammissibilità del ricorso.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAi-dato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, depositato in data 22 maggio 2023, avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona con la quale è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 e 256 comma 1, lett. a) b) e comma 2, del d.lgs. 152 del 2006. Considerato che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett. b) e 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 6 maggio 2023, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod. proc. pen., in giorni trenta. Le motivazioni sono state depositate nei termini e il termine per proporre impugnazione, di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544, comma 2 lett. c) cod. proc. pen., spirava in data 20 maggio 2023. Il ricorso per cassazione, depositato in data 22 maggio 2023, è dunque tardivo. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod. proc. pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43126/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris