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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09282/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r6) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di truffa in mancanza di prove certe, oltre che manifestamente infondato, risulta anche formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, per le ragioni di seguito esposte; che, preliminarmente, deve osservarsi che le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; da ultimo v.

Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04); che, inoltre, il motivo di ricorso in esame è fondato su argomentazioni che, reiterando quelle proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, risultano prive di specificità e si risolvono in una rivalutazione e in un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, che esulano dal sindacato di legittimità (cfr. per tutte vedi: Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 — 01); che, infatti, deve rilevarsi che i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione una congrua e logica motivazione, con cui hanno correttamente applicato i principi di diritto consolidati in materia nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex plurimis, Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), secondo cui l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce elemento di decisiva rilevanza al fine dell'affermazione di responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita ( v. pag. 2 della impugnata sentenza, circa l'omessa indicazione di una ricostruzione alternativa corredata da opportuni riscontri probatori e sull'assenza di un'apposita denuncia in ordine all'asserita apertura, da parte di terzi, di un conto-corrente intestato al ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r6) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di truffa in mancanza di prove certe, oltre che manifestamente infondato, risulta anche formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, per le ragioni di seguito esposte; che, preliminarmente, deve osservarsi che le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; da ultimo v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04); che, inoltre, il motivo di ricorso in esame è fondato su argomentazioni che, reiterando quelle proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, risultano prive di specificità e si risolvono in una rivalutazione e in un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, che esulano dal sindacato di legittimità (cfr. per tutte vedi: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 — 01); che, infatti, deve rilevarsi che i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione una congrua e logica motivazione, con cui hanno correttamente applicato i principi di diritto consolidati in materia nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex plurimis, Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), secondo cui l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce elemento di decisiva rilevanza al fine dell'affermazione di responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita ( v. pag. 2 della impugnata sentenza, circa l'omessa indicazione di una ricostruzione alternativa corredata da opportuni riscontri probatori e sull'assenza di un'apposita denuncia in ordine all'asserita apertura, da parte di terzi, di un conto-corrente intestato al ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorn
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