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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 17861/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29048/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Figli, in persona della sua legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con procura speciale del 25.11.2017 allegata al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, come da procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliate all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –controricorrenti– Oggetto: Contratto d’opera-Responsabilità contrattuale e risarcimento danni- avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 99/2017, pubblicata il 6 febbraio 2016 e l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. della Corte di appello di Torino del 4 ottobre 2017 e comunicata il 9 ottobre 2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione notificato in data 31 luglio 2014 Marino CLARA e Stefania CUSANO evocavano - dinanzi al Tribunale di Ivrea –la TECNO [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo di avere in qualità di proprietari di immobile sito in Montanaro (TO), via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, all’inizio dell’anno 2010, incaricato la società convenuta di realizzare nel loro immobile, posto al piano terra, lavori per la realizzazione dell’impianto idraulico onde adibirlo ad abitazione familiare per il complessivo importo di euro 22.000,00, i quali venivano ultimati nel luglio 2010 con la posa in opera della caldaia; aggiungevano che nel settembre 2010, nell’attivare l’impianto di riscaldamento, si accorgevano del malfunzionamento della stufa a pellet, causato dalla scarsa pressione dell’acqua e investita la società della questione, questa inseriva nei pressi della stufa un “polmone” per permettere un carico continuo di acqua in attesa di verificare e comprendere se e dove fosse la fonte del problema della scarsa pressione; proseguivano che nel febbraio 2012 si erano accorte della fioritura di muffe nel disimpegno posto tra la zona notte e la zona giorno, tanto che nell’aprile 2012 iniziavano ad apparire segni di muffa vera e propria sul rivestimento del letto e sui muri della camera da letto, di cui veniva informata la società, la quale il 03.11.2012 provvedeva a ricercare con un apparecchio particolare la zona dell’impianto idraulico da cui proveniva la perdita, che non veniva individuata in un primo momento, per cui la convenuta provava ad effettuare delle forature sulla pavimentazione per ricercare la perdita d’acqua, individuando solo alla quarta spaccatura il punto di rottura del tubo - nella pavimentazione tra il letto e il muro della medesima camera – che provvedeva a rivestirlo con una guaina; concludevano che la perdita d’acqua aveva provocato gravose fioriture e bagnamenti nel disimpegno tra la zona notte e la zona giorno, nonché nella parete della camera da letto adiacente l’armadio, oltre all’apparire di muffe e al bagnamento nel soffitto in cartongesso della cameretta dei figli e del bagno, per cui la società aveva fornito i dati della propria assicurazione per il risarcimento dei danni, effettuato il sopralluogo dal perito assicurativo solo nel luglio 2013, il quale offriva per il danno il solo importo di euro 2.000,00; di qui la necessità di introduzione del presente giudizio stante la responsabilità contrattuale della società convenuta nell’occorso, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 11.507,18; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della TECNO [OSCURATO:SOCIETA]., che eccepiva la decadenza dal diritto al risarcimento e la prescrizione dell’azione per non avere gli attori denunciato il vizio entro il termine di cui all’art. 2226 c.c., proposta l’azione oltre un anno dopo l’ultima azione e consegna dell’opera, il giudice adito, con sentenza n. 99 del 2017, in accoglimento della domanda attorea, ridotto l’importo richiesto per risarcimento nelle conclusioni ad euro 6.540,18, condannava la società convenuta a corrispondere ai Clara-Cusano l’importo di 4.598,00 euro, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza.

A sostegno della decisione, premessa l’infondatezza delle eccezioni di decadenza edi prescrizione per avere gli attori informato la società del vizio sin dal settembre 2010, circostanza non contestata, al momento della emergenza dei primi segnali del vizio, risultava provato l’inesatto adempimento dalla c.t.u., al pari dei danni; -sul gravame interposto dalla TECNO [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di appello di Torino, nella resistenza dei Clara-Cusano, con ordinanza del 04.10.2017, pronunciata ex art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame; - avverso la sentenza del Tribunale di Ivre a e l’ordinanza della Corte di appello di Torino proponeva ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, la TECNO [OSCURATO:SOCIETA]., cui resistevano i [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Considerato che: - va le preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissi bilità del ricorso sollevata nel controricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1 n. 3 c.p.c., costituendo la precedente eccezione ex art. 360 bis n.1 c.p.c. l’esame nel merito del ricorso, al pari di quella relativa all’impugnazione ex art. 111 Cost., comma 7 Cost. relativamente alla ordinanza della Corte distrettuale.

Essa è infondata contenendo il ricorso l’esposizione sommaria dei fatti della causa e riportando anche stralci degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e di appello, come delle pronunce impugnate; - passando al merito, con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della ordinanza e del procedimento di appello per violazione degli artt. 101, 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché dell’art.24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. e all’art. 111 cost., oltre che all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale ritenuto che l’atto di appello non aveva in alcun modo argomentato l’eccezione di prescrizione, esorbitando così dai limiti posti dall’art. 348 bis c.p.c.

In altri termini, ad avviso della ricorrente il giudice del gravame avrebbe posto a fondamento della decisione un motivo diverso da quelli esposti nella sentenza di prime cure.

Con il secondo motivo,sempre avverso l’ordinanza della Corte di merito, viene censurata la violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24, comma 2 Cost. e la violazione e falsa applicazione delle norme indicate sopra e degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c., per avere la Corte rilevato un presunto error e procedurale commesso dalla difesadell’odierna parte ricorrente.

Con il terzo motivo,relativo ancora all’ordinanza di appello, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. per essere stata l’eccezione di prescrizione logicamente e razionalmente argomentata nell’atto di appello, riportando l’indicazione dei due termini per decadenza e per prescrizione, come riferiti in primo grado.

Aggiunge la ricorrente che la Corte torinese sarebbe incorsa anche nella violazione dell’art. 2697 c.c. perché una volta formulata l’eccezione sarebbe spettata alla parte attrice dimostrare la tempestività della denuncia e dell’introduzione del giudizio.

I tre motivi –che si ritiene di trattare unitariamente essendo formulati tutti avverso l’ordinanza, oltre ad avere ad oggetto la medesima questione della prescrizione, seppure sotto diverse prospettive –sono inammissibili.

E infatti, non è possibile sfuggire alla seguente alternativa: o un determinato tema, introdotto in giudizio (nella specie: quello della prescrizione nella denuncia dei vizi e della conseguente azione), non viene devoluto al giudice di appello, e allora sul punto si forma il giudicato interno e nessuna impugnazione può essere successivamente svolta al riguardo; oppure sullo stesso tema è spiegato gravame e tuttavia il giudice di appello, nel pronunciare ordinanza ex art. 348 terc.p.c., omette di decidere sul motivo o sui motivi proposti, e in questa seconda ipotesi va fatta applicazione del principio per cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter cit. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione (v. in termini, Cass., Sez.

Un., 2 febbraio 2016 n. 1914; conformi, n. 35279 del 2022 e 13835 del 2019).

Né è condivisibile la diversa alternativa che,pure, si rinviene in altre pronunce di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione sarebbe possibile, oltre che nelle ipotesi espressamente contemplate dalle S.U. n. 1914/16, anche nell'eventualità che l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. si sovrapponga, con argomenti logicamente incompatibili, alle ragioni indicate nella pronuncia di primo grado, sostituendosi ad esse, in applicazione dell'effetto devolutivo e sostituivo della pronuncia di appello (cfr. nn. 15776 del 2016e 3023 del 2018).

Al contrario, va osservato che: a ) l’ordinaria decisione d’appello si sostituisce a quella di primo grado non in quanto diversamente motivata o diversamente decisa, ma per il fatto stesso di essere pronunciata e di possedere i connotati propri della sentenza di merito; di riflesso, b ) la natura decisori a di un provvedimento emesso in sede d’appello non dipende dall’effetto sostitutivo, ma è vero l’esatto contrario; c) l’ordinanza resa dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per "error in procedendo", nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (cfr. n. 23151 del 2018, la quale, in perfetta adesione alla citata sentenza delle S.U., correttamente precisa in motivazione che «(l)a preoccupazione di negare alla parte la possibilità di giovarsi dell'impugnazione quando, ad esempio, il giudice non ammetta un mezzo di prova in appello (cfr. Cass. n. 2351/2017 cit.), non ha ragione di essere se si considera che risponde alla logica del sistema che le doglianze della parte verso la decisione di inammissibilità siano convogliate verso il provvedimento di primo grado sul quale è destinato a formarsi il giudicato in mancanza di impugnazione.

Si colloca in questa linea interpretativa l'arresto secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione quando si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che caratterizza il giudizio reso dalla corte di appello, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste (Cass., s.u., n. 1914/2016 cit.)». - con il quarto motivo la ricorrente – passando all’esame critico della sentenza di primo grado - deduce la violazione degli artt.2226 e 1668 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto erroneamente che la denuncia del vizio dell’impianto idraulico e la domanda di eliminazione del vizio valessero ad interrompere i termini di decadenza della proposizione della richiesta di risarcimento dei danni e di prescrizione della relativa azione.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

In particolare, il mezzo è inammissibile in quanto investe un accertamento difatto, ossia il riconoscimento del difetto lamentato da parte dei coniugi Clara-Cusano alla società appaltatrice, che, in quanto tale, è demandato dalla legge alla competenza esclusiva del giudice di merito e non è censurabile in sede di giudizio di cassazione.

Il mezzo è peraltro anche infondato, atteso che la conclusione accolta dal Tribunale, laddove ha ravvisato nel riconoscimento da parte dell'appaltatrice dei difetti insorti in seguito alla consegna e alla utilizzazione dell’opera l'assunzione di una nuova obbligazione, distinta da quella originaria e svincolata pertanto dai termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 c.c., è del tutto conforme all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 14815 del 2018; Cass. n. 62 del 2018).

Com'è noto, già nel 2005 le S.U. di questa Corte Suprema con sentenza n. 13294/05, componendo il contrasto (che in realtà ritennero sostanzialmente insussistente) con altre pronunce che, seppure in materia di vendita, avevano escluso che il c.d. riconoscimento operoso avesse efficacia novativa, avevano corretto la più volte affermata, in precedenza, novazione dell'originaria obbligazione di garanzia.

L'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico), osservò il [OSCURATO:PERSONA], di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 c.c.) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 c.c.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 c.c.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.); infatti, solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o per facta concludentia), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva.

Ritennero al riguardo le S.U. che l'impegno del venditore a riparare la cosa viziata non avesse affatto valore novativo della precedente obbligazione, ma semplicemente un quid pluris volto ad ampliarne le modalità di attuazione, nel senso di consentire al compratore di essere svincolato dalle condizioni e dai termini di cui all'art. 1495 c.c., particolarmente brevi, come la prescrizione annuale, rispetto a quella decennale.

Sicché dato l'impegno assunto dal venditore con il riconoscimento operoso, il compratore doveva considerarsi svincolato dai termini e dalle condizioni per l'esercizio delle azioni edilizie, atteso che queste non vengono da lui esercitate in pendenza degli interventi del venditore finalizzati all'eliminazione dei vizi redibitori, al fine di evitare di frapporre ostacoli, secondo la regola della correttezza (art. 1175 c.c.), alla realizzazione della prestazione cui il venditore è tenuto.

A tale indirizzo è stata data continuità anche in materia di appalto (v.

Cass. n. 62/2018 cit.).

Tanto chiarito, deve rilevarsi che l'assunto di parte ricorrente, secondo cui il Tribunale nell'applicare il suddetto principio di diritto avrebbe errato per insussistenza dell'assunzione volontaria dell'impegno dell’appaltatrice ad eliminare i vizi, non trova riscontro.

La sentenza impugnata, infatti, ha affermato che i difetti denunciati nel settembre 2010 erano stati riconosciuti dalla TECNO [OSCURATO:SOCIETA]. che oltre ad inserire nei pressi della stufa un ‘polmone’ per consentire il funzionamento regolare dell’impianto di riscaldamento, si era poi attivata per ricercare la perdita di acqua, trovandola solo alla quarta foratura del pavimento, provvedendo poi a rivestire il tubo forato con una guaina.

Tale valutazione della condotta dell'appaltatore implica un apprezzamento di puro merito, che in quanto tale non è sindacabile in questa sede di legittimità mediante la diversa lettura delle emergenze processuali proposta da parte ricorrente; - con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art, 92, comma 2 c.p.c. per non essere state compensato le spese processuali.

Ad avviso della società, infatti, la norma applicabile al caso di specie avrebbe consentito una siffatta soluzione.

Peraltro, ad avviso della società sussisterebbero i presupposti per ritenere una sostanziale reciproca soccombenza sul quantum.

Anche l’ultimo motivo è infondato.

L’impugnata sentenza del Tribunale ha accertato la fondatezza della domanda proposta dagli originari attori nei confronti della società appaltatrice, volta al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale, anche relativamente al quantum per essere stata ridotta in sede di precisazione delle conclusioni.

Nella regolamentazione delle spese processuali, il giudice ha perciò ritenuto che non vi fossero i motivi per una compensazione, neanche parziale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle stesse, tenendo conto del valore del danno in concreto liquidato per la individuazione dello scaglione.

Procedendo in tal modo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice deve provvedere alla regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa.

Non risulta, peraltro, nemmeno violato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., il quale va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.

Non integra, invece, il presupposto della soccombenza la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, circostanza di cui il giudice di merito può, semmai, tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (ove tale esito sia riconducibile ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018).

Peraltro, la scelta di tener conto del limitato accoglimento della domanda quale ragione di compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del medesimo giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 15 luglio 2005 n. 14989; Cass., Sez.

Un., 15 settembre 2022 n. 27172).

In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei coniugi Clara - Cusano che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29048/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Figli, in persona della sua legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con procura speciale del 25.11.2017 allegata al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, come da procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliate all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –controricorrenti– Oggetto: Contratto d’opera-Responsabilità contrattuale e risarcimento danni- avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 99/2017, pubblicata il 6 febbraio 2016 e l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. della Corte di appello di Torino del 4 ottobre 2017 e comunicata il 9 ottobre 2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione notificato in data 31 luglio 2014 Marino CLARA e Stefania CUSANO evocavano - dinanzi al Tribunale di Ivrea –la TECNO [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo di avere in qualità di proprietari di immobile sito in Montanaro (TO), via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, all’inizio dell’anno 2010, incaricato la società convenuta di realizzare nel loro immobile, posto al piano terra, lavori per la realizzazione dell’impianto idraulico onde adibirlo ad abitazione familiare per il complessivo importo di euro 22.000,00, i quali venivano ultimati nel luglio 2010 con la posa in opera della caldaia; aggiungevano che nel settembre 2010, nell’attivare l’impianto di riscaldamento, si accorgevano del malfunzionamento della stufa a pellet, causato dalla scarsa pressione dell’acqua e investita la società della questione, questa inseriva nei pressi della stufa un “polmone” per permettere un carico continuo di acqua in attesa di verificare e comprendere se e dove fosse la fonte del problema della scarsa pressione; proseguivano che nel febbraio 2012 si erano accorte della fioritura di muffe nel disimpegno posto tra la zona notte e la zona giorno, tanto che nell’aprile 2012 iniziavano ad apparire segni di muffa vera e propria sul rivestimento del letto e sui muri della camera da letto, di cui veniva informata la società, la quale il 03.11.2012 provvedeva a ricercare con un apparecchio particolare la zona dell’impianto idraulico da cui proveniva la perdita, che non veniva individuata in un primo momento, per cui la convenuta provava ad effettuare delle forature sulla pavimentazione per ricercare la perdita d’acqua, individuando solo alla quarta spaccatura il punto di rottura del tubo - nella pavimentazione tra il letto e il muro della medesima camera – che provvedeva a rivestirlo con una guaina; concludevano che la perdita d’acqua aveva provocato gravose fioriture e bagnamenti nel disimpegno tra la zona notte e la zona giorno, nonché nella parete della camera da letto adiacente l’armadio, oltre all’apparire di muffe e al bagnamento nel soffitto in cartongesso della cameretta dei figli e del bagno, per cui la società aveva fornito i dati della propria assicurazione per il risarcimento dei danni, effettuato il sopralluogo dal perito assicurativo solo nel luglio 2013, il quale offriva per il danno il solo importo di euro 2.000,00; di qui la necessità di introduzione del presente giudizio stante la responsabilità contrattuale della società convenuta nell’occorso, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 11.507,18; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della TECNO [OSCURATO:SOCIETA]., che eccepiva la decadenza dal diritto al risarcimento e la prescrizione dell’azione per non avere gli attori denunciato il vizio entro il termine di cui all’art. 2226 c.c., proposta l’azione oltre un anno dopo l’ultima azione e consegna dell’opera, il giudice adito, con sentenza n. 99 del 2017, in accoglimento della domanda attorea, ridotto l’importo richiesto per risarcimento nelle conclusioni ad euro 6.540,18, condannava la società convenuta a corrispondere ai Clara-Cusano l’importo di 4.598,00 euro, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza. A sostegno della decisione, premessa l’infondatezza delle eccezioni di decadenza edi prescrizione per avere gli attori informato la società del vizio sin dal settembre 2010, circostanza non contestata, al momento della emergenza dei primi segnali del vizio, risultava provato l’inesatto adempimento dalla c.t.u., al pari dei danni; -sul gravame interposto dalla TECNO [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di appello di Torino, nella resistenza dei Clara-Cusano, con ordinanza del 04.10.2017, pronunciata ex art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame; - avverso la sentenza del Tribunale di Ivre a e l’ordinanza della Corte di appello di Torino proponeva ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, la TECNO [OSCURATO:SOCIETA]., cui resistevano i [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Considerato che: - va le preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissi bilità del ricorso sollevata nel controricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1 n. 3 c.p.c., costituendo la precedente eccezione ex art. 360 bis n.1 c.p.c. l’esame nel merito del ricorso, al pari di quella relativa all’impugnazione ex art. 111 Cost., comma 7 Cost. relativamente alla ordinanza della Corte distrettuale. Essa è infondata contenendo il ricorso l’esposizione sommaria dei fatti della causa e riportando anche stralci degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e di appello, come delle pronunce impugnate; - passando al merito, con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della ordinanza e del procedimento di appello per violazione degli artt. 101, 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché dell’art.24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. e all’art. 111 cost., oltre che all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale ritenuto che l’atto di appello non aveva in alcun modo argomentato l’eccezione di prescrizione, esorbitando così dai limiti posti dall’art. 348 bis c.p.c. In altri termini, ad avviso della ricorrente il giudice del gravame avrebbe posto a fondamento della decisione un motivo diverso da quelli esposti nella sentenza di prime cure. Con il secondo motivo,sempre avverso l’ordinanza della Corte di merito, viene censurata la violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24, comma 2 Cost. e la violazione e falsa applicazione delle norme indicate sopra e degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c., per avere la Corte rilevato un presunto error e procedurale commesso dalla difesadell’odierna parte ricorrente. Con il terzo motivo,relativo ancora all’ordinanza di appello, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. per essere stata l’eccezione di prescrizione logicamente e razionalmente argomentata nell’atto di appello, riportando l’indicazione dei due termini per decadenza e per prescrizione, come riferiti in primo grado. Aggiunge la ricorrente che la Corte torinese sarebbe incorsa anche nella violazione dell’art. 2697 c.c. perché una volta formulata l’eccezione sarebbe spettata alla parte attrice dimostrare la tempestività della denuncia e dell’introduzione del giudizio. I tre motivi –che si ritiene di trattare unitariamente essendo formulati tutti avverso l’ordinanza, oltre ad avere ad oggetto la medesima questione della prescrizione, seppure sotto diverse prospettive –sono inammissibili. E infatti, non è possibile sfuggire alla seguente alternativa: o un determinato tema, introdotto in giudizio (nella specie: quello della prescrizione nella denuncia dei vizi e della conseguente azione), non viene devoluto al giudice di appello, e allora sul punto si forma il giudicato interno e nessuna impugnazione può essere successivamente svolta al riguardo; oppure sullo stesso tema è spiegato gravame e tuttavia il giudice di appello, nel pronunciare ordinanza ex art. 348 terc.p.c., omette di decidere sul motivo o sui motivi proposti, e in questa seconda ipotesi va fatta applicazione del principio per cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter cit. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione (v. in termini, Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016 n. 1914; conformi, n. 35279 del 2022 e 13835 del 2019). Né è condivisibile la diversa alternativa che,pure, si rinviene in altre pronunce di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione sarebbe possibile, oltre che nelle ipotesi espressamente contemplate dalle S.U. n. 1914/16, anche nell'eventualità che l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. si sovrapponga, con argomenti logicamente incompatibili, alle ragioni indicate nella pronuncia di primo grado, sostituendosi ad esse, in applicazione dell'effetto devolutivo e sostituivo della pronuncia di appello (cfr. nn. 15776 del 2016e 3023 del 2018). Al contrario, va osservato che: a ) l’ordinaria decisione d’appello si sostituisce a quella di primo grado non in quanto diversamente motivata o diversamente decisa, ma per il fatto stesso di essere pronunciata e di possedere i connotati propri della sentenza di merito; di riflesso, b ) la natura decisori a di un provvedimento emesso in sede d’appello non dipende dall’effetto sostitutivo, ma è vero l’esatto contrario; c) l’ordinanza resa dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per "error in procedendo", nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (cfr. n. 23151 del 2018, la quale, in perfetta adesione alla citata sentenza delle S.U., correttamente precisa in motivazione che «(l)a preoccupazione di negare alla parte la possibilità di giovarsi dell'impugnazione quando, ad esempio, il giudice non ammetta un mezzo di prova in appello (cfr. Cass. n. 2351/2017 cit.), non ha ragione di essere se si considera che risponde alla logica del sistema che le doglianze della parte verso la decisione di inammissibilità siano convogliate verso il provvedimento di primo grado sul quale è destinato a formarsi il giudicato in mancanza di impugnazione. Si colloca in questa linea interpretativa l'arresto secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione quando si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che caratterizza il giudizio reso dalla corte di appello, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste (Cass., s.u., n. 1914/2016 cit.)». - con il quarto motivo la ricorrente – passando all’esame critico della sentenza di primo grado - deduce la violazione degli artt.2226 e 1668 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto erroneamente che la denuncia del vizio dell’impianto idraulico e la domanda di eliminazione del vizio valessero ad interrompere i termini di decadenza della proposizione della richiesta di risarcimento dei danni e di prescrizione della relativa azione. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. In particolare, il mezzo è inammissibile in quanto investe un accertamento difatto, ossia il riconoscimento del difetto lamentato da parte dei coniugi Clara-Cusano alla società appaltatrice, che, in quanto tale, è demandato dalla legge alla competenza esclusiva del giudice di merito e non è censurabile in sede di giudizio di cassazione. Il mezzo è peraltro anche infondato, atteso che la conclusione accolta dal Tribunale, laddove ha ravvisato nel riconoscimento da parte dell'appaltatrice dei difetti insorti in seguito alla consegna e alla utilizzazione dell’opera l'assunzione di una nuova obbligazione, distinta da quella originaria e svincolata pertanto dai termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 c.c., è del tutto conforme all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 14815 del 2018; Cass. n. 62 del 2018). Com'è noto, già nel 2005 le S.U. di questa Corte Suprema con sentenza n. 13294/05, componendo il contrasto (che in realtà ritennero sostanzialmente insussistente) con altre pronunce che, seppure in materia di vendita, avevano escluso che il c.d. riconoscimento operoso avesse efficacia novativa, avevano corretto la più volte affermata, in precedenza, novazione dell'originaria obbligazione di garanzia. L'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico), osservò il [OSCURATO:PERSONA], di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 c.c.) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 c.c.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 c.c.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.); infatti, solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o per facta concludentia), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva. Ritennero al riguardo le S.U. che l'impegno del venditore a riparare la cosa viziata non avesse affatto valore novativo della precedente obbligazione, ma semplicemente un quid pluris volto ad ampliarne le modalità di attuazione, nel senso di consentire al compratore di essere svincolato dalle condizioni e dai termini di cui all'art. 1495 c.c., particolarmente brevi, come la prescrizione annuale, rispetto a quella decennale. Sicché dato l'impegno assunto dal venditore con il riconoscimento operoso, il compratore doveva considerarsi svincolato dai termini e dalle condizioni per l'esercizio delle azioni edilizie, atteso che queste non vengono da lui esercitate in pendenza degli interventi del venditore finalizzati all'eliminazione dei vizi redibitori, al fine di evitare di frapporre ostacoli, secondo la regola della correttezza (art. 1175 c.c.), alla realizzazione della prestazione cui il venditore è tenuto. A tale indirizzo è stata data continuità anche in materia di appalto (v. Cass. n. 62/2018 cit.). Tanto chiarito, deve rilevarsi che l'assunto di parte ricorrente, secondo cui il Tribunale nell'applicare il suddetto principio di diritto avrebbe errato per insussistenza dell'assunzione volontaria dell'impegno dell’appaltatrice ad eliminare i vizi, non trova riscontro. La sentenza impugnata, infatti, ha affermato che i difetti denunciati nel settembre 2010 erano stati riconosciuti dalla TECNO [OSCURATO:SOCIETA]. che oltre ad inserire nei pressi della stufa un ‘polmone’ per consentire il funzionamento regolare dell’impianto di riscaldamento, si era poi attivata per ricercare la perdita di acqua, trovandola solo alla quarta foratura del pavimento, provvedendo poi a rivestire il tubo forato con una guaina. Tale valutazione della condotta dell'appaltatore implica un apprezzamento di puro merito, che in quanto tale non è sindacabile in questa sede di legittimità mediante la diversa lettura delle emergenze processuali proposta da parte ricorrente; - con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art, 92, comma 2 c.p.c. per non essere state compensato le spese processuali. Ad avviso della società, infatti, la norma applicabile al caso di specie avrebbe consentito una siffatta soluzione. Peraltro, ad avviso della società sussisterebbero i presupposti per ritenere una sostanziale reciproca soccombenza sul quantum. Anche l’ultimo motivo è infondato. L’impugnata sentenza del Tribunale ha accertato la fondatezza della domanda proposta dagli originari attori nei confronti della società appaltatrice, volta al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale, anche relativamente al quantum per essere stata ridotta in sede di precisazione delle conclusioni. Nella regolamentazione delle spese processuali, il giudice ha perciò ritenuto che non vi fossero i motivi per una compensazione, neanche parziale, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle stesse, tenendo conto del valore del danno in concreto liquidato per la individuazione dello scaglione. Procedendo in tal modo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice deve provvedere alla regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa. Non risulta, peraltro, nemmeno violato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., il quale va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. Non integra, invece, il presupposto della soccombenza la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, circostanza di cui il giudice di merito può, semmai, tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (ove tale esito sia riconducibile ad una di quelle sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018). Peraltro, la scelta di tener conto del limitato accoglimento della domanda quale ragione di compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del medesimo giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005 n. 14989; Cass., Sez. Un., 15 settembre 2022 n. 27172). In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei coniugi Clara - Cusano che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 17861/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris