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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02150/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 del GIP del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 13/01/2022, applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati contestati di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. e falso ex artt. 477, 481 c.p.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge assumendo che, nella specie, l'imputato non poteva rispondere del reato di cui all' art. 640 bis c.p. vertendosi in ipotesi di truffa ex art. 640 comma secondo n. 1 c. p.

3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.4e2'

3.1. Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Occorre, quindi, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel ritenere che in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l'insussistenza dei reati contestati sia l'ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale). (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 - dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 25486501).

Tale orientamento è stato ribadito, anche a seguito delle successive novità normative, precisandosi come in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

Orbene a fronte di una congrua e dettagliata ricostruzione operata dal giudice del merito in ordine alla qualificazione del reato ex art. 640 bis c.p., previa specifica valutazione delle modalità dei complessivi accadimenti, parte ricorrente, pur prospettando problematiche inerenti I' erronea qualificazione del fatto, in realtà muove delle contestazioni totalmente generiche ed aspecifiche non chiarendo, in alcun modo, sotto quale profilo il giudice di merito sarebbe incorso in un errore censurabile in sede di legittimità e per quale ragione emergerebbe da dati concreti, con indiscussa immediatezza, a fronte di una adeguata ricostruzione circa la consumazione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dell' imputato, una qualificazione "palesemente eccentrica" rispetto al contenuto del capo di imputazione (risultando, per contro, evidente che il ricorrente sollecita una diversa valutazione di elementi fattuali), da ciò conseguendone che l' inammissibilità ben può essere dichiarata con procedura de plano.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 del GIP del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 13/01/2022, applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati contestati di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. e falso ex artt. 477, 481 c.p. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge assumendo che, nella specie, l'imputato non poteva rispondere del reato di cui all' art. 640 bis c.p. vertendosi in ipotesi di truffa ex art. 640 comma secondo n. 1 c. p. 3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.4e2' 3.1. Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Occorre, quindi, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel ritenere che in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l'insussistenza dei reati contestati sia l'ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale). (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 - dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 25486501). Tale orientamento è stato ribadito, anche a seguito delle successive novità normative, precisandosi come in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Orbene a fronte di una congrua e dettagliata ricostruzione operata dal giudice del merito in ordine alla qualificazione del reato ex art. 640 bis c.p., previa specifica valutazione delle modalità dei complessivi accadimenti, parte ricorrente, pur prospettando problematiche inerenti I' erronea qualificazione del fatto, in realtà muove delle contestazioni totalmente generiche ed aspecifiche non chiarendo, in alcun modo, sotto quale profilo il giudice di merito sarebbe incorso in un errore censurabile in sede di legittimità e per quale ragione emergerebbe da dati concreti, con indiscussa immediatezza, a fronte di una adeguata ricostruzione circa la consumazione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte dell' imputato, una qualificazione "palesemente eccentrica" rispetto al contenuto del capo di imputazione (risultando, per contro, evidente che il ricorrente sollecita una diversa valutazione di elementi fattuali), da ciò conseguendone che l' inammissibilità ben può essere dichiarata con procedura de plano. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 02150/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris