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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21852/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in ordine alla «scelta della pena finale»; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato, in particolare, che il ricorrente nel dolersi apoditticamente dell'eccessività della pena irrogata, non ha considerato che la pena è stata determinata anche in ragione della pluralità di agenti strattonati dall'imputato, dalla continuazione con la condotta di oltraggio a pubblico ufficiale e dei propri plurimi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in ordine alla «scelta della pena finale»; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato, in particolare, che il ricorrente nel dolersi apoditticamente dell'eccessività della pena irrogata, non ha considerato che la pena è stata determinata anche in ragione della pluralità di agenti strattonati dall'imputato, dalla continuazione con la condotta di oltraggio a pubblico ufficiale e dei propri plurimi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apri
Sentenza Cassazione n. 21852/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris