CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 21203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16658-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [N LCA, in persona dei Commissari liquidatori, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con tr011.COITC1Ite- avverso la sentenza n. 807/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16658 sez. M3 - ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 807 del 2021 della Corte di appello di Bologna esponendo che: - aveva opposto un precetto intimatole dalla [OSCURATO:PERSONA] CEB in I.c.a. in forza di un titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza del Tribunale di Bologna confermata dalla pronuncia in sede di appello a sua volta oggetto di ricorso per cassazione respinto; - aveva dedotto l'intervenuta transazione, con cui era stato pattuito uno stralcio relativo in particolare alla debenza per int:eressi; - il Tribunale adito aveva rigettato l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello, ad avviso della quale la cooperativa in liquidazione coatta amministrativa necessitava dell'autorizzazione del Ministero vigilante per transigere, e tale autorizzazione era stata data ma non era seguìto l'accordo se non intese di massima tra i legali delle parti relativamente ai quali non vi era neppure prova della titolarità del potere di transigere, fermo restando che l'autorizzazione ministeriale era intervenuta mentre pendeva il giudizio di legittimità e presupponendone l'alea poi venuta meno prima del perfezionamento dell'accordo autorizzato; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a.; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 16658 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, cod. proc. civ., 1362, 1367, 2697, 1325, 1326, 1337, 1965, 1967, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato rilevando la mancanza di forma scritta che non era stata oggetto di eccezione, e al contempo mancando di considerare che la proposta di negozio transattivo della deducente, oggetto dell'autorizzazione ministeriale, prevedeva l'abbandono del giudizio di legittimità ovvero la rinuncia ad avvalersi della relativa decisione, laddove, comunque, la persistente esplicitazione della rinuncia ad avvalersi delle sentenze di merito, contenuta nella sopra detta autorizzazione, non avrebbe potuto avere, nella lettura data dalla Corte territoriale, alcun altro effetto; con il secondo e terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 84, cod. proc. civ., 1967, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato rilevando officiosamente, senza che vi fosse stata eccezione, la mancanza del potere di transigere in capo ai legali e in specie a quello della banca deducente, a fronte della volontà comunque manifestata in tal senso, oltre che dallo scambio di lettera tra gli avvocati, dagli stessi commissari della I.c.a. richiedendo l'autorizzazione alla transazione, nonché, in ogni caso, mancando di considerare che l'ampiezza del mandato difensivo avrebbe dovuto ritenersi sufficiente, tanto più in quanto avallata dall'ente pubblico vigilante; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che fino alla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, nel settembre 2017, e quindi al momento dell'autorizzazione ministeriale, la "res" oggetto di transazione era rimasta "dubia", come presupposto dall'autorizzazione stessa quindi legittimante i commissari alla transazione;RG n 16658 del 2021 Cons. rel. Paolo Porre9- Rilevato che: il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; la Corte territoriale, come anticipato in parte narrativa, ha deciso il giudizio sulla base delle seguenti ragioni: - l'ente vigilante aveva autorizzato alla conclusione della transazione (come riportato anche nel ricorso), dunque da venire; - l'autorizzazione in parola era stata data presupponendo la pendenza del giudizio presso la Corte di cassazione e quindi l'alea del giudizio, poi venuta meno senza che nelle more si fosse perfezionato il negozio transattivo; - le mere intese tra i legali non avevano infatti perfezionato una transazione; - i legali non era risultato che avessero i poteri di transigere; il rilievo della forma della transazione e dello specifico potere di transigere, quali elementi costitutivi della domanda dell'opponente attore (cfr. Cass., 28/06/2019, n. 17441), sono come tali rilevabili officiosamente; l'accertamento per cui l'autorizzazione ministeriale risultava data (letteralmente) per la - non ancora intervenuta e poi non più giunta - conclusione della transazione, è una ricostruzione fattuale propria del giudice di merito; il fatto che la stessa autorizzazione presupponesse la persistenza e quindi l'alea del giudizio di legittimità infatti menzionato pendente (e non ancora concluso con la pubblicazione della decisione) senza la specificazione (che si allega in ricorso essere stata diversamente presente nella proposta iniziale) per cui si sarebbe abbandonato senza avvalersi dell'eventuale sentenza (a venire) di questa Corte, è anch'esso un momento del sindacato riservato al giudice di merito; non emerge allora alcun vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella "in iure", essendo stata accertata, in fatto, solo una "puntuazione" delle trattative ma nessuna prova scritta della transazione da ambo le parti, e nessuna ratifica di una proposta negoziale;RG n 16658 del 2021 è poi opportuno ricordare come sia stato ribadito (Cass., 26/08/2020, n. 17821, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 10/09/2019, n. 22525) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. "ratione temporis" applicabile (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo il limite, nel caso operante per "doppia conforme" di merito, stabilito dall'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.; in questa cornice, la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune o ad alcuni profili delle stesse, piuttosto che ad altri (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33; di recente, Cass., 26/08/2020, n. 17821); come evincibile da quanto sopra osservato, i descritti presupposti non sono rinvenibili nel contenuto delle censure; ne deriva il rigetto;RG n 16658 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] non sussistono i presupposti oggettivi di manifesta inammissibilità o infondatezza tali da legittimare la condanna per responsabilità processuale aggravata sollecitata dalla parte controricorrente in memoria; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 5.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulter