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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43495/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Tivoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Tivoli in data 3 giugno 2014, confermata dalla Corte di appello di Roma in data 3 luglio 2017, divenuta irrevocabile in data 23 gennaio 2019.

Con detto provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Tivoli ha deciso, in conformità della richiesta del Pubblico ministero, che il beneficio dovesse essere revocato poiché esso era stato espressamente condizionato al pagamento, in favore della p.o. [OSCURATO:PERSONA], della provvisionale di euro 100.000, senza che detto adempimento fosse stato onorato, come da dichiarazioni rese dalla medesima persona offesa.

In motivazione è stato specificato anche che la Allegri non aveva mai posto in essere attività volte a risarcire almeno parzialmente il danno ovvero a chiedere una rateizzazione dell'importo dovuto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo.

Con detto motivo si duole della decisione qui impugnata per la mancata valutazione della situazione reddituale da cui si desume l'assoluta impossibilità economica di adempiere a detta obbligazione condizionante il beneficio.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato non per le ragioni ivi espresse ma per una violazione di legge, rilevabile d'ufficio, in cui è incorso il giudice dell'esecuzione con il provvedimento qui impugnato.

2. Questa Corte, infatti, con decisione assunta a Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Rv. 283577 - 01, ha affermato che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art.163 cod. pen., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.

3. Dall'esame della sentenza di condanna, nella quale era stata subordinata all'adempimento la concessione del beneficio poi revocato in sede di esecuzione, non risulta fissato alcun termine, né di tale lacuna si è accorto il giudice dell'esecuzione nell'assumere la decisione sulla revoca.

Tenuto conto della data d'irrevocabilità della sentenza e del delitto per cui è stata condannata la ricorrente, il termine di cinque anni non risulta, pertanto, ancora decorso alla data dell'udienza, 20 luglio 2021, in cui è stata pronunciata la decisione qui impugnata. •

4. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.

P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Tivoli, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Tivoli in data 3 giugno 2014, confermata dalla Corte di appello di Roma in data 3 luglio 2017, divenuta irrevocabile in data 23 gennaio 2019. Con detto provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Tivoli ha deciso, in conformità della richiesta del Pubblico ministero, che il beneficio dovesse essere revocato poiché esso era stato espressamente condizionato al pagamento, in favore della p.o. [OSCURATO:PERSONA], della provvisionale di euro 100.000, senza che detto adempimento fosse stato onorato, come da dichiarazioni rese dalla medesima persona offesa. In motivazione è stato specificato anche che la Allegri non aveva mai posto in essere attività volte a risarcire almeno parzialmente il danno ovvero a chiedere una rateizzazione dell'importo dovuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo si duole della decisione qui impugnata per la mancata valutazione della situazione reddituale da cui si desume l'assoluta impossibilità economica di adempiere a detta obbligazione condizionante il beneficio. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato non per le ragioni ivi espresse ma per una violazione di legge, rilevabile d'ufficio, in cui è incorso il giudice dell'esecuzione con il provvedimento qui impugnato. 2. Questa Corte, infatti, con decisione assunta a Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Rv. 283577 - 01, ha affermato che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art.163 cod. pen., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. 3. Dall'esame della sentenza di condanna, nella quale era stata subordinata all'adempimento la concessione del beneficio poi revocato in sede di esecuzione, non risulta fissato alcun termine, né di tale lacuna si è accorto il giudice dell'esecuzione nell'assumere la decisione sulla revoca. Tenuto conto della data d'irrevocabilità della sentenza e del delitto per cui è stata condannata la ricorrente, il termine di cinque anni non risulta, pertanto, ancora decorso alla data dell'udienza, 20 luglio 2021, in cui è stata pronunciata la decisione qui impugnata. • 4. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
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