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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33125/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Palermorigettava la richiesta di differimento della pena presentata, ai sensi degli artt. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 147, comma primo, n. 2, cod.pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX afflitto da più patologie,avendo ritenuto, alla luce della documentazione sanitaria in atti, che le suecondizioni di salute non fossero così gravi da rendere incompatibile la suadetenzione in carcere, potendo essere preservate le sue condizioni di salute conricoveri, ove necessario, anche in luoghi esterni di cura per visite e controllistrumentali.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio deldifensore di fiducia, affidandosi a due motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen.In particolare, il ricorso dopo aver evidenziato le patologie soffertestigmatizza l’inattività dell’area sanitaria penitenziaria e critica la decisione quiimpugnata, chiedendone l’annullamento, nella parte in cui è stato negatol’espletamento di una perizia finalizzata a verificare la compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto, già ritenute incompatibili con la detenzionestate considerate esaustive le relazioni sanitarie in atti.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazioneritenendola basata su mere congetture.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Le censure dedotte, pur formalmente prospettate quali violazioni di leggee vizi motivazionali, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione delcompendio sanitario acquisito e delle conclusioni tratte dal Tribunale disorveglianza in ordine alla compatibilità delle condizioni cliniche del detenuto conil regime carcerario, rivalutazione che non è consentita nel giudizio di legittimità.Va preliminarmente ricordato che, in materia di differimento dell’esecuzionedella pena per grave infermità fisica e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter,comma 1-ter, ord. pen., il giudice deve verificare non soltanto la gravità dellapatologia, ma soprattutto la concreta possibilità che le cure necessarie sianoadeguatamente assicurate nell’ambito del circuito penitenziario ovvero, quandooccorra, mediante il ricorso alle strutture esterne contemplate dall’art. 11 ord.pen., procedendo al bilanciamento tra il diritto alla salute del condannato e leesigenze di tutela della collettività.

Tali principi risultano correttamenterichiamati anche nella requisitoria del Procuratore generale.3.

L’ordinanza impugnata si colloca pienamente entro tale perimetrointerpretativo.3.1.

Il Tribunale di sorveglianza ha infatti esaminato in maniera analitica eaggiornata la documentazione medica disponibile, richiamando le più recentirelazioni sanitarie e dando conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che ilquadro clinico del detenuto, pur oggettivamente complesso, risultassesostanzialmente stabilizzato, costantemente monitorato e adeguatamente gestitomediante i trattamenti praticati dall’amministrazione penitenziaria.

Ha inoltreevidenziato come gli accertamenti diagnostici necessari fossero statitempestivamente programmati ed eseguiti e come eventuali ulteriori necessitàterapeutiche potessero essere soddisfatte attraverso il ricorso ai presidi sanitariesterni previsti dall’ordinamento.3.2.

In tale contesto è manifestamente infondata la doglianza concernente ilmancato espletamento della perizia medico-legale richiesta dalla difesa.Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui la periziarappresenta un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa algiudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalladifesa, la valutazione della necessità di disporre specifici approfondimenti tecnici;ne consegue che è insindacabile in sede di legittimità il convincimento del giudiceche, con motivazione adeguata e immune da manifeste illogicità, ritenga giàacquisiti elementi sufficienti per escludere la situazione che l’accertamentoperitale richiesto sarebbe volto a dimostrare (Sez. 7, n. 14054 del 20/03/2025).Nella specie, il Tribunale non ha omesso alcun esame delle allegazionidifensive né ha apoditticamente disatteso le conclusioni del consulente di parte,ma ha ritenuto, con motivazione completa e logicamente coerente, che il quadrosanitario emergente dagli atti fosse già pienamente idoneo a consentire unavalutazione attendibile delle condizioni del detenuto e della loro compatibilità conla prosecuzione dell’esecuzione penale.

Proprio l’esaustività del materiale clinicoacquisito ha reso superfluo il ricorso ad ulteriori accertamenti tecnici, conconseguente piena legittimità del diniego della perizia.3.3.

Parimenti infondate sono le doglianze concernenti il pretesoaggravamento delle condizioni patologiche e le denunciate carenze assistenziali.L’ordinanza impugnata dà infatti espressamente conto delle ragioni per lequali tali allegazioni sono state ritenute non corroborate dalle risultanze medichedisponibili, evidenziando come la situazione clinica apparisse sotto costantecontrollo e come le prestazioni sanitarie necessarie fossero state assicurate inmodo continuativo.

Si tratta di un apprezzamento di merito sorretto daargomentazione congrua e priva di evidenti aporie logiche, come tale noncensurabile in questa sede.

Il provvedimento impugnato ha inoltrevalorizzato, nell’ambito del complessivo giudizio richiesto dagli artt. 147 cod.pen. e 47-ter ord. pen., il profilo della persistente pericolosità sociale delcondannato, desunta dalla gravità e pluralità dei precedenti penali nonché dallacommissione di ulteriori condotte illecite in epoca relativamente recente.

Anchesotto tale profilo la motivazione si presenta adeguata, coerente con le emergenzeprocessuali e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.3.4.

Le deduzioni difensive si risolvono, pertanto, nella mera prospettazionedi una lettura alternativa delle risultanze documentali e sanitarie già esaminatedal Tribunale di sorveglianza e, in definitiva, nella richiesta di una rinnovatavalutazione di merito preclusa al giudizio di legittimità.4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Palermorigettava la richiesta di differimento della pena presentata, ai sensi degli artt. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 147, comma primo, n. 2, cod.pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX afflitto da più patologie,avendo ritenuto, alla luce della documentazione sanitaria in atti, che le suecondizioni di salute non fossero così gravi da rendere incompatibile la suadetenzione in carcere, potendo essere preservate le sue condizioni di salute conricoveri, ove necessario, anche in luoghi esterni di cura per visite e controllistrumentali.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio deldifensore di fiducia, affidandosi a due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen.In particolare, il ricorso dopo aver evidenziato le patologie soffertestigmatizza l’inattività dell’area sanitaria penitenziaria e critica la decisione quiimpugnata, chiedendone l’annullamento, nella parte in cui è stato negatol’espletamento di una perizia finalizzata a verificare la compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto, già ritenute incompatibili con la detenzionestate considerate esaustive le relazioni sanitarie in atti.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazioneritenendola basata su mere congetture.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Le censure dedotte, pur formalmente prospettate quali violazioni di leggee vizi motivazionali, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione delcompendio sanitario acquisito e delle conclusioni tratte dal Tribunale disorveglianza in ordine alla compatibilità delle condizioni cliniche del detenuto conil regime carcerario, rivalutazione che non è consentita nel giudizio di legittimità.Va preliminarmente ricordato che, in materia di differimento dell’esecuzionedella pena per grave infermità fisica e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter,comma 1-ter, ord. pen., il giudice deve verificare non soltanto la gravità dellapatologia, ma soprattutto la concreta possibilità che le cure necessarie sianoadeguatamente assicurate nell’ambito del circuito penitenziario ovvero, quandooccorra, mediante il ricorso alle strutture esterne contemplate dall’art. 11 ord.pen., procedendo al bilanciamento tra il diritto alla salute del condannato e leesigenze di tutela della collettività. Tali principi risultano correttamenterichiamati anche nella requisitoria del Procuratore generale.3. L’ordinanza impugnata si colloca pienamente entro tale perimetrointerpretativo.3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha infatti esaminato in maniera analitica eaggiornata la documentazione medica disponibile, richiamando le più recentirelazioni sanitarie e dando conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che ilquadro clinico del detenuto, pur oggettivamente complesso, risultassesostanzialmente stabilizzato, costantemente monitorato e adeguatamente gestitomediante i trattamenti praticati dall’amministrazione penitenziaria. Ha inoltreevidenziato come gli accertamenti diagnostici necessari fossero statitempestivamente programmati ed eseguiti e come eventuali ulteriori necessitàterapeutiche potessero essere soddisfatte attraverso il ricorso ai presidi sanitariesterni previsti dall’ordinamento.3.2. In tale contesto è manifestamente infondata la doglianza concernente ilmancato espletamento della perizia medico-legale richiesta dalla difesa.Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui la periziarappresenta un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa algiudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalladifesa, la valutazione della necessità di disporre specifici approfondimenti tecnici;ne consegue che è insindacabile in sede di legittimità il convincimento del giudiceche, con motivazione adeguata e immune da manifeste illogicità, ritenga giàacquisiti elementi sufficienti per escludere la situazione che l’accertamentoperitale richiesto sarebbe volto a dimostrare (Sez. 7, n. 14054 del 20/03/2025).Nella specie, il Tribunale non ha omesso alcun esame delle allegazionidifensive né ha apoditticamente disatteso le conclusioni del consulente di parte,ma ha ritenuto, con motivazione completa e logicamente coerente, che il quadrosanitario emergente dagli atti fosse già pienamente idoneo a consentire unavalutazione attendibile delle condizioni del detenuto e della loro compatibilità conla prosecuzione dell’esecuzione penale. Proprio l’esaustività del materiale clinicoacquisito ha reso superfluo il ricorso ad ulteriori accertamenti tecnici, conconseguente piena legittimità del diniego della perizia.3.3. Parimenti infondate sono le doglianze concernenti il pretesoaggravamento delle condizioni patologiche e le denunciate carenze assistenziali.L’ordinanza impugnata dà infatti espressamente conto delle ragioni per lequali tali allegazioni sono state ritenute non corroborate dalle risultanze medichedisponibili, evidenziando come la situazione clinica apparisse sotto costantecontrollo e come le prestazioni sanitarie necessarie fossero state assicurate inmodo continuativo. Si tratta di un apprezzamento di merito sorretto daargomentazione congrua e priva di evidenti aporie logiche, come tale noncensurabile in questa sede. Il provvedimento impugnato ha inoltrevalorizzato, nell’ambito del complessivo giudizio richiesto dagli artt. 147 cod.pen. e 47-ter ord. pen., il profilo della persistente pericolosità sociale delcondannato, desunta dalla gravità e pluralità dei precedenti penali nonché dallacommissione di ulteriori condotte illecite in epoca relativamente recente. Anchesotto tale profilo la motivazione si presenta adeguata, coerente con le emergenzeprocessuali e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.3.4. Le deduzioni difensive si risolvono, pertanto, nella mera prospettazionedi una lettura alternativa delle risultanze documentali e sanitarie già esaminatedal Tribunale di sorveglianza e, in definitiva, nella richiesta di una rinnovatavalutazione di merito preclusa al giudizio di legittimità.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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