CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 25236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 495/2021 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/09/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di giustizia per il reato di bancarotta semplice ex art 217 LF per non aver tenuto le scritture contabili o per averle tenute in maniera irregolare o incompleta, concedendo il beneficio ex art 175 cp. Sentenza dichiarativa di fallimento di Ottobre 2014. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario articolando tre motivi. 1. Con il primo motivo si lamenta la manifesta illogicità di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato per assenza dell'elemento psicologico del delitto, individuato dai Giudici del merito nel dolo o nella colpa. Sul punto la difesa sostiene che il giudicabile non avrebbe consegnato le scritture al curatore in quanto non avrebbe ricevuto l'unico telegramma di convocazione per avvenuto cambio di residenza nel corso dell'anno 2014 in cui fu dichiarato il fallimento. 2.Col secondo motivo si deduce l'assenza di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze ex art 62 bis cp. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole dell'assenza di motivazione riguardo alla determinazione delle pene accessorie, parificate alla pena principale e che, pertanto appaiono sproporzionate. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio sul punto delle pene accessorie per il quale non vi è motivazione, non essendo legittima una giustificazione implicita attesa la peculiarità della valutazione delle pene accessorie rispetto alla pena principale. Nel resto per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per più aspetti inammissibile, va giudicato complessivamente infondato. 1.Prima di esaminare la doglianza esposta dalla difesa col primo motivo occorre richiamare la ricostruzione in fatto operata dai Giudici del merito, che hanno sottolineato come il curatore avesse inviato un telegramma di convocazione all'imputato all'indirizzo risultante nel registro delle imprese, al quale questi non aveva risposto, adducendo di aver cambiato residenza nel corso dell'anno 2014. La difesa con i motivi di appello ed in sostanza anche col presente atto di ricorso ha lamnetato la mancanza di nuove ricerche da parte del curatore. 1.1.In proposito occorre, allora, ricordare che l'art 49/1 LF dispone che l'imprenditore, del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarito da tempo che l'allontanamento del fallito dal luogo di residenza, in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato, non è più assoggettata a sanzione penale, considerato che il testo previgente dell'art. 49 legge fall. è stato sostituito ad opera dell'art. 46 del D.Lgs. n. 5 del 2006; quest'ultima norma, prevedendo che gli imprenditori di cui sia dichiarato il fallimento nonché i legali rappresentanti di società o enti soggetti alla procedura fallimentare "sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio" - ha determinato la "abolitio criminis" della condotta integrata dalla mera formale violazione dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato in vista di un cambiamento di domicilio, sostituendo, peraltro, tale obbligo con la previsione di un onere di comunicazione delle variazioni del domicilio o della residenza al curatore. Sez. 5, Sentenza n. 13812 del 21/02/2007 Ud. (dep. 04/04/2007 )Rv. 236530.Conforme:Sez. 5, Sentenza n. 25154 del 13/01/2015 Ud. (dep. 16/06/2015 ) Rv. 265134. A completamento della descrizione degli obblighi del fallito, l'art 49 LF prevede l'obbligo di personale presentazione agli organi concorsuali, salvo legittimo impedimento, se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 220 (è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito che .... non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49). 1.2.Applicando i suindicati principi - ai quali il Collegio intende dar seguito - alla fattispecie in esame, occorre osservare che la difesa neppure ha dedotto di aver comunicato il cambiamento di residenza mentre dal testo della sentenza impugnata emerge che una comunicazione in tal senso vi sarebbe stata da parte del giudicabile ma essa è stata considerata non corretta. I Giudici del merito hanno, pertanto, ritenuto esatto il modo di procedere del curatore, che aveva notificato l'invito al fallito presso la sua residenza, per come risultante dal registro delle imprese. 1.3.Quanto all'elemento oggettivo del reato è pacifico che l'imputato non abbia consegnato le scritture contabili, neppure in un secondo momento e che la curatela sia entrata in possesso solo della scarna documentazione indicata alla pagina 4 della sentenza di appello. Inoltre, è indiscusso che l'imputato abbia trascurato gli aspetti contabili della fallita per la grave e perdurante situazione economica,avendolo dichiarato egli stesso in sede di esame durante il giudizio. La difesa nelle sue argomentazioni neppure ha contestato le affermazioni dei Giudici del merito, essendosi limitata al tentativo di ribaltare sul curatore l'onere di attivarsi allo scopo di ricercare il fallito, onere, insussistente alla luce della normativa richiamata ex art 49 LF/1 e della lezione interpretativa datane da questa Corte regolatrice. 2.11 secondo motivo di ricorso ha posto la questione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma la negatoria è adeguatamente giustificata dai Giudici milanesi, in assenza di positivi elementi apprezzabili allo scopo, avendo correttamente considerato i Giudici di appello che il solo dato dell'incensuratezza dell'imputato non è sufficiente al fine dell'accoglimento della richiesta, come chiaramente dispone l' art 62 bis /3 cp. 3.Tramite il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione quanto alla durata ielle pene accessorie determinate in misura di mesi dieci, pari alla durata della pena principale, e la sproporzione della stessa. La censura non coglie nel segno, poiché la Corte territoriale ha fornito una congrua giustificazione riguardo al complessivo trattamento sanzionatorio, valutato adeguato all'entità del passivo e dei debiti accumulati dalla fallita, parametri inquadrabili nel disposto ex art 133 cp, sotto il profilo della gravità del reato, neppure potendo ravvisarsi la dedotta sproporzione in ragione della pena in concreto applicata di dieci mesi. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile,liquidate come da iispositivo. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.600,00, oltre accessori di legge Deciso il 4.04.2022 Il Consigliere estensore Il P sidente Dr. Eduardo de Gr4rio D o Sabeone CORTE DI CASSAZIONE