CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24980/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, viale Parioli, 43 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 164/67/12, depositata il 27 agosto 2012. Udita la relazione svolta all'udienza del 9 novembre 2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 27 agosto 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio , aveva rettificato la dichiarazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'anno 2004 e il conseguente atto di contestazione con cui era stata irrogata la relativa sanzione. Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'avviso di accertamento l'Ufficio contestato l'omesso versamento dell'i.v.a., in relazione a cessioni di beni indicate in fatture prive dell'applicazione dell'imposta, in quanto erroneamente assoggettate al regime del reverse charge, nonché l'indebita deduzione di costi per acquisti effettuati presso privati, ritenuti soggettivamente inesistenti, e per recupero di bolli, in quanto non documentati. 1.1. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame erariale evidenziando, quanto al rilievo concernente l'i.v.a., che le cessioni rilevate avevano ad oggetto rottami, per cui correttamente la contribuente aveva assolto l'i.v.a. con il meccanismo del reverse charge, e, quanto, ai rilievi residui, che i costi, benché relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, erano deducibili, in quanto effettivamente sostenuti e certi. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 3. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4. Con nota del 15 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate riferisce che la società, relativamente alla controversia relativa all'avviso di accertamento, ha avanzato regolare domanda di definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con modif., con I. 17 dicembre 2018, n. 136, e, pertanto, conclude per l'estinzione parziale del giudizio. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dal contenuto dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate e della documentazione alla stessa allegata si evince l'avvenuta definizione della lite in oggetto relativa alla contestata legittimità dell'avviso di accertamento. Pertanto, in relazione all'impugnazione di tale atto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, proseguendo con riferimento al giudizio relativo alla legittimità dell'atto di contestazione. 2. Ciò posto, con il primo motivo l'Agenzia denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, consistente nella trasformazione dei rifiuti acquistati dalla contribuente in materia prima non qualificabile quale rottame che, successivamente, veniva posta in vendita con operazioni assoggettate - erroneamente - al regime del reverse charge. Evidenzia, in particolare, che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che l'accertamento dallo stesso compiuto in ordine al procedimento di lavorazione cui i rottami erano sottoposti era fondato sulle risultanze di una dichiarazione resa dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] la quale, tuttavia, era riferita con riferimento ad altro periodo temporale. Inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che nelle fatture attive il prodotto era qualificato come «rifiuto», mentre nei documenti di trasporto era qualificato come «materia prima secondaria». Infine, avrebbe ignorato la circostanza che le società cessionarie non sottoponevano il prodotto acquisto ad alcuna lavorazione prima di porlo in commercio 2.1. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha preso in esame le circostanze allegate dall'Amministrazione finanziaria e posta a fondamento del recupero i.v.a. operato, nonché - per quanto rileva in questa sede - dell'atto di irrogazione della sanzione per omessa versamento dell'imposta (ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), giungendo alla conclusione che «le lavorazioni eseguite all'interno degli impianti della ricorrente non hanno provocato il mutamento della natura dei rottami». Ha argomentato tale conclusione sia con l'inadeguatezza degli impianti a provocare un siffatto cambio di natura dei beni, sia con l'estraneità dell'attività di fusione dei rottami dal novero di quelle esercitate dalla società. Tali elementi indiziari sono stati ritenuti dal giudice maggiormente idonei a fondare la relazione di inferenza con il fatto ignoto, ossia il mancato assoggettamento dei rottami a lavorazione, rispetto a quelli allegati dall'Ufficio, consistenti in discordanze riscontrate nella documentazione di trasporto e dalla constatazione della sussistenza di una lavorazione complessa cui i rottami erano sottoposti, che, dunque, sono stati presi in considerazione, ma ritenuti inidonei a dimostrare l'assunto dell'Ufficio. 2.2. Sotto altro profilo, si osserva che la doglianza rischia di risolversi in una critica delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, critica non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959). 3. Con l'ultimo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, consistente nella sussistenza dei requisiti di cui all'art. 109, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, per la deducibilità dei costi. Evidenzia, in particolare, che la Commissione regionale non aveva esaminato i fatti dedotti nell'atto di appello, dai quali si evinceva la globale inattendibilità della società e, dunque, l'insussistenza di tali requisiti. 3.1. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto che, diversamene da quanto affermato dall'Ufficio, «i costi sono stati realmente sostenuti e che gli importi sono quelli contabilizzati». In tal modo, è pervenuta ad un accertamento fattuale, frutto della valutazione della contabilità della società, che si presenta incompatibile con l'assunto della ricorrente, all'esito di un esame delle risultanze probatorie comprensive di quegli elementi rappresentanti i fatti da quest'ultima allegati. In proposito, deve rammentarsi che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (così, Cass., ord., 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2272). 4. Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso relativo alla legittimità dell'atto di contestazione della sanzione, non può essere accolto. 5. Appare opportuno, anche in considerazione della sopravvenuta estinzione parziale del giudizio, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio relativo alla legittimità dell'avviso di accertamento estinto; rigetta il ricorso relativo alla legittimità dell'atto di contestazione; compens