CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 31973/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13/03/2025, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75; [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso ripropongono questioni già ampiamente esaminate dai giudici di merito con valutazioni sorrette da motivazioni immuni da vizi logici e contestate solo nel merito; che la censura inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. non si confronta con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito che hanno sottolineato come gli oggetti atti ad offendere erano stati rinvenuti nella disponibilità dell'imputato dopo la richiesta di intervento di una persona che denunciava un tentativo di rapina. che del tutto generica è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che richiama condizioni di disagio e non tiene conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di altri elementi positivi; che è infine del tutto apodittica la richiesta di benefici, perché sorretta da argomenti che non si confrontano con l'evidenziazione dei profili di personalità e del vissuto dell'imputato (i precedenti penali, l'allarme sociale procurato dalla sua complessiva condotta, la mancanza di ogni plausibile giustificazione al suo comportamento), in forza dei quali i giudici di merito non hanno considerato possibile formulare una prognosi positiva a suo favore; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]. ere estensore Il