CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 6766-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bitti, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 296/01/2015della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 20 giugno 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince chealla società fu notificato l’avviso d’accertamento con il qual e , per l’anno d’imposta 20 07 l’Agenzia delle Accertamento –Analitico- induttivo –Prove –Motivazione RGN 6766/2016 Consigliere rel. Federici entrate recuperò ad imponibile ricavi non contabilizzati. L’Ufficio pretese pertanto maggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva. Contestando l’esito de ll’accertament o, la società adì la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che ne respinse le ragioni con sentenza n. 82/01/2013. La società impugnò la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, che rigettò l’appello con sentenza n. 296/01/2015. Nel confermare la sentenza di primo grado il giudice regionale, dopo aver rigettato alcune eccezioni sulla ritualità dell’attività di verifica, sulla validità dell’avviso di accertamento e sulla sua regolare notifica, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’accertamento del reddito secondo le regole analitico-induttive previste dall’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché la corretta ricostruzione dei ricavi della società. La società ha censurato con un tre motiv i la sentenza , chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entratecon controricorso. Nell’adunanza camerale del 20giugno 202 3 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente denuncia la«nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92 per omessa motivazione sui capi di impugnazione circa “illegittimità dell’avviso di accertamento contenente la ricostruzione analitica induttiva del reddito per mancanza dei presupposti contenuti nell’art. 39 secondo comma, lettera d) del DPR 600/1973” e “Insussistenza di presunzioni qualificate che hanno spinto l’Ufficio a determinare presuntivamente il reddito di impresa”, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.» Con il secondo motivo si duole della «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. sulla non configurabilità per discordanza delle presunzioni di cui all’art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/73, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». I due motivi, con cui, sotto il profilo dell’errore processuale e dell’error in iudicando, la contribuente ha criticato la decisione, possono essere trattati congiuntamente,perché entrambi afferenti ai vizi da cui si pretende affetta la decisione del giudice d’appello, che avrebbe omesso di motivare su alcune RGN 6766/2016 Consigliere rel. Federici censure mosse alla pronuncia di primo grado e avrebbe mal governato le regole poste a presidio del vaglio delle prove presuntive. Esse sono infondate. La difesa della società assume che la sentenza avrebbe del tutto omesso di motivare su alcuni dei capi d’impugnazione proposti avverso la decisione del giudice provinciale. In particolare avrebbe mancato di pronunciarsi sulla legittimità della ricostruzione del reddito ex art.39, comma 2, lett. d del d.P.R. n. 600 del 1973, per assenza dei presupposti, e sull’assenza di presunzioni qualificate(sostanzialmente rispettivamente i motivi 9 ed 8 del ricorso per appello, così come riportati in sentenza). A parte l’erroneo richiamo alle regole d’accertamento induttivo puro, posto che dai dati emergenti dalla decisione - e d, indirettamente, dal contenuto della stessa difesa della contribuente-si desume agevolmente che l’Amministrazione finanziaria ha proceduto con metodo analitico-induttivo, regolato dal comma 1 dell’art. 39 cit. e non dal comma 2 della medesima norma, la sentenza, nel richiamare espressamente il “nono” motivo -trattato unitamenteai motivi quarto e quinto dalla quinta alla settima pagina della sentenzad’appello-, e l’ “ottavo” motivo -trattato nella settima pagina della sentenza-, ha dedicato ampia attenzione alle questioni proposte dalla contribuente. Nello specifico ha ricostruito la genesi dell’attività di verifica (per la peculiare bassa redditività della societànegli anni 2005 e 2006, e le perdite rilevanti dichiarate negli anni 2007 e 2008, a fronte di un cospicuo volume d’affari, nell’ordine di € 1.500.000,00/2.000.000,00); ha espressamente valorizzato l’erronea appostazione tra le passività di un saldo negativo di € 100.000,00 del conto corrente bancario, laddove il conto riportava un saldo pari a zero (ciò che a ragione giustificava la complessiva inattendibilità delle risultanze contabili, ancorché formalmente corrette); quindi con un richiamo consapevole e criticamente adesivo alle ragioni esplicitate dalla sentenza di primo grado, ha riconosciuto la correttezza del metodo seguito dall’Ufficio,ha rammentato i poteri valutativi del giudice, a fronte delle allegazioni delle parti, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.; ha apprezzato ed espressamente richiamato alcuni degli elementi assunti a concreta ponderazione delle prove presuntive. Quanto all’ottavo motivo di censura dell’atto d’appello (esaminato unitamente al settimo) , la decisione è parimenti es ente dalla denunciata RGN 6766/2016 Consigliere rel. Federici omissione, atteso che, dopo aver escluso l’apparente ma insussistente contrasto tra congruità dei dati rispetto agli studi di settore ed esiti dell’accertamento analitico-induttivo, essa harichiamato sempre la sentenza di primo grado, esplicitando la sua consapevole adesione al procedimento logico seguito dalla commissione provinciale e alle conclusioni raggiunte. A riprova del consapevole richiamo a quella motivazione il giudice regionale ha fattoespresso riferimento agli sfridi ed ai consumi interni (delle bevande e della merce utilizzata nella preparazione delle pietanze), espressamente confermando la correttezza della rideterminazione dei ricavi eseguita dall’Ufficio. Si tratta dunque di una motivazione tutt’altro che omessa, e neppure apparente, atteso che la sua sinteticità, senza pericolo di omissioni, si richiama al percorso motivazionale della sentenza di primo grado. A tal fine, per mera completezza, questa Corte ha chiarito che in sede di gravame la decisione va cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Si ritiene invece legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata(cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La presente sentenza non ha omesso alcuna pronuncia, motivando in parte direttamente ed in parte per relationem alla sentenza di primo grado. L’espresso vaglio, e comunque il richiamo operato dal collegio regionale alle motivazioni della sentenza del giudice provinciale in ordine alle questioni più controverse della causa (la determinazione dello sfrido e della percentuale dedicata all’autoconsumo di beni da parte del personale, in sintesi delle modalità di rideterminazione dei ricavi mediante l’analisi dell’impiego dei beni destinati alla preparazione dei cibi e delle bevande - RGN 6766/2016 Consigliere rel. Federici cocktail-), consente parimenti di rigettare anche il secondo motivo, con cui la società, nel criticare la decisione impugnata, ripercorre le argomentazioni già utilizzate nei giudizi di merito, con ciò non avvedendosi che in tal modo ripropone questioni afferenti al merito della causa, inammissibili in sede di legittimità. I due motivi vanno in conclusione rigettati. Il rigetto dei primi due motivi assorbe il terzo, con cui la società denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c., 57 D.Lgs. 546/92 e 115, 116 c.p.c. sulla inammissibilità delle argomentazioni addotte dalla contribuente a favore della discordanza delle presunzioni ex art. 2729 c.c., e assolvimento dell’onere probatorio in capo all’[OSCURATO:PERSONA]». Si tratta infatti, ancora una volta, di una critica che impinge nel merito delle valutazioni operate nei gradi di legittimità, peraltro conclusisi con valutazioni doppiamente conformi, con cui la contribuente pretende inammissibilmente da questa Corte un terzo grado di merito. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese, liquidate nellamisura specificata in dispositivo, vanno regolate secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle spese di legittimità, che si liquidano nella misura di € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut