CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13213/2022R.G., proposto da G.M.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.61, presso lo Studio dell'[OSCURATO:PERSONA] ( ), che l a rappresenta e difende , in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliatain Roma, V iale Parioli n. 180 , presso lo S tudio dell'[OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 77/2022 emessa in grado di appello dal TRIBUNALE di PARMA, depositata il 25gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella C amera di consiglio del 6 febbraio 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI. Rilevato che 1.i l Tribunale di Nocera inferiore, con sentenza n.1818/2016, condannò la GMC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rimborsare ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite relativ e ad una controversia tra loro intercorsa , da distrarsi in favore del suo difensore,Francesco D e Prisco, dichiaratosi antistatario; con la medesima sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di terza chiamata in garanzia dalla GMC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella medesima controversia,fu condannata a tenere indenne quest’ultima dalla predettacondanna; in data 14 giugno 2017, la GMC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. notific ò alla [OSCURATO:SOCIETA]. un atto di precetto per ottenere il pagamento della somma dovutain base alla condanna emessa dal Tribunale nocerino ; 2.la [OSCURATO:SOCIETA]. oppose i l precetto dinanzi al Giudice di pace di Parma, deducendo di avere adempiuto all’obbligazione principale, pagandodirettamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con ef fetto liberatorio della GMC e con estinzione della propria obbligazione accessoria verso di essa; il Giudice di pace accolse l’ opposizione, dichiarando l’inefficacia del precetto e l’inesistenza del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. di procederead esecuzione forzata; 3.la sentenza è stata integralmente confermata dal T ribunale di Parma, che ha rigettatol’appello della GMC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ;il Tribunale, per quanto ancora rileva, ha osservato che la GMC non avevané allegato né provato ( né in primo grado, né in appello ) di avere provveduto direttamente all’adempimento dell’obbligazione di rimborso delle spese in favore del difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a dare atto di pagamenti effettuati sulla base di titoli diversi, per modo che difettava , in capo a d essa, il diritto a conseguire dalla [OSCURATO:SOCIETA] il r imborso di un pagamento pacificame nte non effettuato e divenuto superfluo per effetto di quello effettuato dalla SCICmedesima; 4. p ropon e ricorso p er cassazione la GMC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di duemotivi; risponde la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1.1. i l primo motivo di ricorso denuncia « violazione o falsa applicazione degli artt. 1180 e 1175 cod. civ.», nonché «motivazione omessa o contraddittoria su punti decisivi della controversiaanche per omesso esame di prove decisive»; la ricorrente[OSCURATO:PERSONA]osserva che , in base alla sentenza del Tribunale nocerino,l’obbligazione di pagare all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale antista ta rio delle spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa [OSCURATO:PERSONA], gravava su di essa e non sulla [OSCURATO:PERSONA], la quale invece aveva il diverso obbligo di tenerlaindenne delle somme versate in adempimento della predetta obbligazione; tanto osservato, deduce che essa, in quanto debitrice dell’Avv. De P risco e creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva espressamente e reiteratamente comunicato all a [OSCURATO:PERSONA] medesima il diniego della sua autorizzazione ad effettuare il pagamento direttamente a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], intimandole invece di accreditarele somme sul suo conto bancario in funzionedi adempiere all’obbligazione di rimborso; soggiunge che, « in giudizio » (p.13 del ricorso) , aveva altresì precisato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato «espressamente pagato con compensazione di dare ed avere» relativa a pregressi rapporti di credito e debito e che aveva anche esi bito una ricevuta rilasciata ad [OSCURATO:PERSONA], nella quale si dava conto che il difensore antistatario avevadichiarato di aver ricevuto il rimborso di una quota delle spese di CTU; dal precedente rilievoe dall e successive deduzioni, la ricorrente inferisceche la [OSCURATO:SOCIETA]. non era legittimata ad eseguire il pagamento direttamentein favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti del quale non aveva alcun debito), anche in considerazione della circostanza che, a mente dell’art. 1180 cod. civ., il creditorepuò opporsi all’adempimento del terzo nel rispetto del principio di buon a fede ; conclude, pertanto , che indebitamente era stata accolta l’opposizione a precetto, poiché la società opponente non poteva ritenersi liberata dalla sua obbligazione di garanzia; 1.2.il secondo motivo d enuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost, nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc. civ.»; la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere accolto la richiesta di ammissione della dedotta prova per testimoni, sulla quale avrebbeomesso di pronunciarsi; 2. i motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione –sono inammissibili;2.1.essi, infatti, ad onta della formale intestazione, propongono nella sostanza un’inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove,al fine di indurre questa Corte a ritenere che la GMC non solo aveva reiteratamenteintimato alla [OSCURATO:PERSONA] di non adempiere direttamente nelle mani del suo creditore,Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma av eva anche precisato che quest’ultimo era stato già soddisfatto; i motiv i di ricorso att engono , dunque, a profili di fatto e tend ono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal Tribunale , il quale, con valutazione insindacabile, perché riservata al giudice di merito, sulla base delle risultanze istruttorie(e ritenendo evidentemente irrilevanti le prove costituende dedottedalla società opposta) , ha motivatamente ritenuto che la GMC non avesse dato alcuna prova del previo adempimento, da parte sua, dell’obbligazione di rimborso delle spese in favore dell ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], avendo allegato soltanto circostanze relative a pagamenti effettuati sulla base di titoli diversi da quello risultante dalla sentenza del Tribunale nocerino, sicché non poteva ritenersi esclusa la legittimazione della garante [OSCURATO:SOCIETA]. ad adempiere, quale terzo, alla predetta obbligazione, né, una volta estinta quest’ultima, poteva ritenersi persistente il diritto della GMC a conseguire il rimborsodalla terza chiamata ; 2.2. d el resto, quand’ a nche si dovessero ritenere provate le circostanze di fatto allegate dal la r icorrente , dovrebbe pur sempre considerarsi che, in base alle sue allegazioni, la comunicazione di avere già soddisfatto il propriocreditore(sia pure sulla base di compensazioni fondate su pregressi rapporti di dare e d avere , fat t a salva la quota di rimborso delle spese di CTU)sarebbe avvenuta soltanto nel corso del giudizio, e dunque successivamente al pagamento effettuato dalla garante, mentre,prima di tale pagamento, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto esclusivamente l’intimazione di non effettuarlo; questa intimazione, tuttavia , non era sufficiente per escludere la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] all’adempimento, quale terzo, dell’obbligazione gravante sulla GMC; al di là del rapporto (nella fattispecie , di garanzia) che lo lega al debitore, il terzo interessato all’adempimento dell’obbligazione non perde la sua legittimazione ad adempierea causa dell’opposizione del debitore medesimo , salvo che il creditore rifiuti la prestazione offertagli, ove l’opposizione del debitore sia stata anche a lui manifestata (arg. ex art. 1180 cod. civ.); nel caso concretonon è emerso – e deve ovviamente escludersi – che il creditore (l’Avv. De P risco ) avesse rifiutato l’ adempimento offertogli dalla terza adempiente (la [OSCURATO:PERSONA] s.r .l. ) , sicché la mera opposizione della debitrice (la [OSCURATO:SOCIETA].) , in difetto della comunicazione, da parte sua, di avere già estinto la propria obbligazione (comunicazione arrivata tardivamente alla luce della stessa ammissionedella GMC), non aveva alcun ri l ievo ; 3.in definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 5. avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis