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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 08809/2024

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ngiuntivo –cessione di contratto [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Consigliera rel.

Ud. 10/10/2023 CC Cron.

R.G.N. 31476/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31476/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione e concordato preventivo, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] VITALE e Giuseppe ALESSIO ([OSCURATO:EMAIL]),giusta procura a margine delricorso, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G. BAZZONI, 15, presso lo studio del primo([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.

R.G. 31476/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi PARRELLA, giusta procura in calce al controricorso, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2578/2020 depositata il 13/07/2020; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; Rilevato che 1.[OSCURATO:SOCIETA]. con atto di citazione del luglio 2012 aveva proposto opposizionedinanzi al Tribunale di Napoli avverso il decreto ingiuntivon. 3349/20 12 emesso dal lo stesso t ribunale , con il quale le veniva ingiuntoil pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (M.C.P.) della somma di Euro 141.618,99quali “commissioni maturate sulle forniture effettuate dalla P.M.P. in favore dei clienti segnalati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e/o in virtù delle cessioni del contratto”; in particolare, la società opponente aveva allegato: 1) la nullità e la pres c rizione del credito ingiunto attesa la natura di rapporto come di agenzia, mediazione o di procacciamento di affari; 2) la nullità del decreto opposto per anatocismo, inesistenza del requisito della esigibilità aifini degli interessi moratori, atteso che la somma complessiva era già comprensiva degli interessi commerciali; 3) la provvigione, come previsto dai 21 contratti oggetto di cessione, avrebbe potuto essere pretesa dalla M.C.P. soltanto al buon esito di ciascuna fattura ceduta C.C. 10.10.2023 n.

R.G. 31476/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi “consegnata, fatturata e pagata” e non con la sola allegazione delle fatture emesse dalla opponente, non costituendo tale allegazione prova sufficiente del credito in via monitoria e della sua esigibilità ; 4) in alcune delle fatture emesse dalla opposta, sotto la dicitura agente era indicato cliente diretto, con conseguente inesistenza della pretesa provvigione, risultando che ilcliente non era stat o procurat o da altri e d inoltre, per la maggior parte delle fatture allegate al ricorso monitorio, il diritto alla provvigione non era stato riconosciut o alla creditrice M.C.P. in quanto i relativi importi erano stati corrisposti all’agente [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva procurato quei clienti ; tanto allegato,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto la condanna della creditrice opposta al pagamento del controcredito da essa opponente vantato per l’importo di Euro 7.567,76, oltre interessi commerciali, nel merito, qualificato il rapporto come di agenzia, mediazione o procacciamento d’affari, dichiararsi infondata la pretesa avversa ed in subordine, determinarsi il credito vantato dall’opposta nella misura ritenuta di giustizia, compensandolo con il controcredito indicato; la M.C.P. opposta , a sua volta, costituit a si, eccepiv a l’infondatezza delle deduzioni della opponente e chiedeva , in via principale, il rigetto dell’opposizione; ilTribunale di Napoli, previa chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale costituitasi i n giudizio chiedeva il rigetto dell’opposizione perché infondata e contraddittoria, ha con sentenza n. 7847/2015 , disattesole richieste istruttorie, ha rigettato tutte le domande proposte dalla opponente, confermato il decreto opposto, con condanna della opponente alla refusione delle spese delgrado in favore della opposta e della chiamata; C.C. 10.10.2023 n.

R.G. 31476/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

2. a vverso la sentenza del Tribunale , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneproponeva appello; si costituivano, con distinti atti , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del gravame; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2578 del 20 20 , rigettava il gravame, con condanna della opponente alle spese del grado nei confronti dell’appellatae della chiamata;

3. ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione illustrato da cinque motivi; ha resistito con controricorso M.C.P.s.p.a.; sebbene intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; parte ricorrente e parte resistente ha nno depositato rispettive memorie; Considerato che 1.con il primo motivo di ricorso , la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 190-101 c.p.c. – 24 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito con la sentenza impugnata considerato come depositati fuori termine gli scritti conclusivi dimessi dalla ricorrente nel secondo grado di giudizio, così violando il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, sebbene la odierna ricorrente avesse dedotto alle pagg. 4 –5 sub n. 2 e 10 – 11 sub n. 4 della comparsa conclusionale in secondo grado di giudizio, una circostanza asseritamente decisiva dalla stessa in precedenza non illustrata, relativa ai documenti denominati “cessione di contratto pro solutodalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cedente) alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cessionario)”che, in realtà, invece,consistevano in una mera proposta d’ordine; C.C. 10.10.2023 n.

R.G. 31476/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

1.2. i l primo motivo non è fondato , c ontrariamente a quanto ritenuto dalla odierna ricorrente,e , come correttamente dedotto dalla controparte in controricorso in proposito , la Corte d’appello anzitutto non ha adottato alcuna “statuizione, esplicita e/o implicita nella sentenza impugnata” sul fatto che “le memorie conclusive sarebbero state depositate tardivamente e/o che non si sarebbe tenuto conto delle stesse ai fini della decisione”;in secondo luogo , risulta che la sentenza è stata emessa in data 24 giugno2020, dopo la scadenza dei termini assegnati alle parti (sia se si considerino i 60 gg. + 20 gg. assegnati come da verbale di udienza del 29.01.2020sia dopo i 50 gg. + 20 gg come risulta dalla sentenza),in tutte e due i casi, quindi dopo il deposito delle memorie di replica depositate dalle parti (parte appellante allega di aver depositato in data 1.06.2020 , ultimo giorno utile, la comparsa conclusionale e,nel rispetto del successivo termine di venti giorni,la memoria di replica), con la conseguenza che, a fronte della segnalata divergenza, il silenzio serbato dalla Corte d’appello nella decisione impugnata riguardo allo specifico fatto allegato nella memoria, asseritamene decisivo, non è significativo e non conduce a ritenere fondata la censurasecondo cui la Corte d’appello avrebbe non considerato le memorie perché depositate fuori termine; la conferma della lettura delle memoriepuò trarsi indirettamente anche da quanto ampiamente evidenziato dal G iudice d’appello sul tema della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, che in proposito ha ritenuto di condividere la ricostruzione operata dal Tribunale in ordine ai documenti allegati , che erano denominati cessione di contratto aventi ad oggetto una serie di forniture, e che erano cessioni di contratto anche nella sostanza, e non , viceversa, rapporti di agenzia, mediazione o procacciamento di affari, come sin C.C. 10.10.2023 n.

R.G. 31476/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dal primo grado preteso dalla odierna ricorrente (cfr. pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata);

2. c on il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.degli artt. 2697 c.c. e 342c.p.c.; in particolare, per avere la C orte di merito ritenuto violato il criterio della distribuzione dell’onere probatorio da parte della appellante; 2.2.Il secondo motivo è inammissibile; ad onta della sua formale intestazione, il motivo, lungi dall’introdurre un vizio di violazione di legge, è volto a richiedere a questa Corte, inammissibilmente, una diversa lettura delle risultanze probatorie; la ricorrente reitera le doglianze in parte già prospettate nel motivo precedente ed evoca la violazione dei criteri di distribuzione dell’onere probatorio, senza scalfire le argomentazioni della Corte d’appello che debitamente ha ritenuto, per un verso, rilevante , a i fini della qualificazione dei rapporti negoziali de quibus , l’esame della documentazione allegataa fondamento del monitorio opposto , e per l’altro verso, ha sottolineato (cfr. pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata) come per giurisprudenza consolidata di questa Corte costituisce onere dell’appellante di provvedere alla produzione della documentazione necessariaa fondare i motivi di impugnazione (Cass. Sez.

U, 8/02/2013 n. 3033; v. anche Cass., ord., n. 21557 del 3/09/2018 e Cass., ord., n. 40606 del 17/12/2021); in definitiva, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte d’appello e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee C.C. 10.10.2023 n.

R.G. 31476/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); a quanto precede va aggiunto che, come la stessa parte ricorrente ricorda, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza sopra richiamata (v. p. 9), hanno precisato che qualora l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annidi nell'interpretazione o valutazione di un documento, “il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente dagli atti delle parti” – come nel caso di specie e di tanto risulta essere ben consapevole la ricorrente che discorre di mero “surrogato dei tre documenti” non depositati in appello - è onere della impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, sicché, sotto tale profilo, la censura è pure infondata; 3.con il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in quanto tra loro controverso, costituito dall’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della rete di vendita dell’allora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (ora s.r.l. in liquidazione), nonché omesso esame di documenti probatori decisivi circa il fatto in discussione tra le parti; 3.1.il terzo motivo è parimenti inammissibile; del tutto inconferenti risultano le censure di omesso esame del “fatto decisivo” costituito dalla numerosa documentazione che la società appellante aveva depositato (cfr. l’elenco di documentazione di contenuto e valenza fiscale in ricorso pag. 23, e l’elenco delle lettere circolari inviate da [OSCURATO:PERSONA] ai propri agenti, tra cui anche [OSCURATO:SOCIETA]., in ricorso pagg. 23-27), tenuto conto che, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la Corte d’appello ha , invece , C.C. 10.10.2023 n.

R.G. 31476/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi esaminato sia le “circolari” (pag. 15 della sentenza impugnata) sia il pagamento degli oneri fiscali (pag. 16 della sentenza impugnata), il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso, ritenendo in accordo con il giudice di prime cure che quello intercorso tra le parti è un rapporto di cessione di contratto; ma soprattutto va evidenziato, ed è considerazione decisiva, che nessun “fatto storico” viene reso oggetto di censura da parte della ricorrente - criticandosi piuttosto una mera attività processuale del giudice –e che con la doglianza in esame , in realtà, la ricorrente tende a pretendere da questa Corte una inammissibile rivalutazione del complesso delle risultanze istruttorie, già valutate dalla Corte di merito, il cui omesso esame non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( tra le molte conformi, cfr.Cass.

Sez. 2, 29/10/2018 n. 27415 ) ;

4. con il quarto motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la C orte di merito omesso di valutare, alla luce dei fatti dedotti dalla ricorrente quale opponente al decreto monitorio pronunciato in suo danno ed a prescindere dalle formule da lei adottate, il contenuto sostanziale della domanda svolta in quella sede in modo da ricostruirne il contenuto e l’ampiezza in conformità all’effettiva sua volontà e alle finalità che essa aveva concretamente perseguito; 4.1.il quarto motivo di ricorso è infondato ; contrariamente a quanto ritenuto dalla odierna ricorrente, la Corte d’appello non ha violato il principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato; ebbene, a proposito delle domande svolte C.C. 10.10.2023 n.

R.G. 31476/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dall’appellante e specificatamente in ordine al primo motivo di gravame, la Corte, dopo aver ritenuto “non scalfita da elementi in senso contrario la valutazione” del Tribunale secondo cui i contratti in questione, dal tenore letterale degli stessi, “concretino una cessione di contratto”, in tal modo escludendo le “diverse ricostruzioni, in diritto, del rapporto intercorso tra le parti litiganti” prospettate dall’attuale ricorrente e a cui la stessa aveva collegato le eccezioni di prescrizione del diritto azionato e di nullità per mancata iscrizione di M.C.P. nell’albo per la disciplina della professione di mediatore di cui alla l. n. 39 del 1989 (v. ricorso p. 29-31), ha posto in luce la « contraddittorietà dell’assunto che pretende di allegare i medesimi elementi di prova per affermare la ricorrenza di diverse tre figure contrattuali, le quali, per quanto affini, sono all’evidenza caratterizzate da peculiarità che si elidono a vicenda, sì da rendere inammissibile l’argomentazione stessa»,e in particolare, h a osservato che « non è chiaro se la parte appellante vuole affermare che i rapporti con l’appellata sono stati caratterizzati dalla collaborazione stabile e duratura per vari anni sì da poter ravvisare un rapporto di agenzia o se, invece, hanno rivestito carattere di occasionalità e sporadicità tali da sostanziare l’ipotesi di mediazione/procacciamento di affari, piuttosto le cessioni di contratto di cui si è detto.

Il che contraddice e rende vane tutte le argomentazioni che la medesima appellante ha preteso trarre dalla produzione delle citate circolari, inviate agli asseriti suoi agenti nonché dalla visura camerale comprovante l’oggetto sociale della istante [OSCURATO:SOCIETA].» (vedi pagg. 15e 16 della sentenza impugnata) ;

5. con il quinto motivo, denuncia l’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo per la controversia tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e LDG costituito dall’essere tra loro pacifico – perché riconosciuto e non contestato da quest’ultima, C.C. 10.10.2023 n.

R.G. 31476/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi che costei aveva ricevuto, per il tito l o indicato dalla prima e costituito dalle provvigioni relative alla vendita da lei operate e descritte nelle proprie fattureelencate nella fattura n. 19027 emessa da M .

C .P. il 23 12.2008, le somme indic a te da quest’ultima e di cui alla documentazione da lei dimessa in atti; 5.1.il quinto motivo è inammissibile ; la Corte d’appello non è incorsa nella lamentata “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia” (v. ricorso p. 37) ma, anzi, con la motivazione espressa sul punto, ha implicitamente ma chiaramente ritenuto non sussistente la non contestazione sul punto in questione; si evidenzia inoltre che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice dimerito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., ord., n. 27490 del 28/10/2019), nella specie non sussistente; in proposito, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse suffragata da oggettivi elementi di riscontro la dedotta riferibilità all’attività di agente della terza chiamata, [OSCURATO:SOCIETA]., della fornitura effettuata dalla appellante in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e ha sottolineato in primo luogo che «la contraddittorietà dell’assunto esposto dalla P.M.P. per sottrarsi al pagamento dei compensi di cui si è appena detto» in quanto«una volta ne ha negato la debenza, per l’appunto, perchéindicati come riferibili all’attività di agente della [OSCURATO:SOCIETA]. e l’altra, ribaltando tale assunto, ha affermato che i compensi pretesi da [OSCURATO:SOCIETA]. per la “fornitura alla [OSCURATO:SOCIETA]” non erano stati dati a questa – cui, quindi, spettavano – perché era stata essa stessa a indicare la LGD, con cui aveva a sua volta debiti, C.C. 10.10.2023 n.

R.G. 31476/2020 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi come soggetto cui corrisponderli.» (pagg. 16 e 1 7 della sentenza impugnata); il Giudice d’appelloha concluso, sul punto , affermando che « N é potrebbe valere a dare lumi su tale contraddittoria prospettazione e assenza di prova documentale – rispetto a entrambi gli assunti – la prova testimoniale chiesta con l’atto di appello, poiché inammissibile, non avendo la P.M.P. insistito per la sua ammissione negli scritti difensivi nel suo interesse depositati in primo grado, dopo la pronuncia di rigetto delle richieste istruttorie resa dal tribunale (cfr. in proposito Cass. civ. sent. n. 16886 del 2016; ord. n. 5028 del 2018).»(pag. 17 della sentenza impugnata); 5.in conclusione, il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; nulla si dispone per l’intimata atteso che non ha svolto difese nel giudizio di legittimità; il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore dellaparte resistente, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ngiuntivo –cessione di contratto [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Consigliera rel. Ud. 10/10/2023 CC Cron. R.G.N. 31476/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31476/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione e concordato preventivo, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] VITALE e Giuseppe ALESSIO ([OSCURATO:EMAIL]),giusta procura a margine delricorso, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G. BAZZONI, 15, presso lo studio del primo([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. R.G. 31476/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi PARRELLA, giusta procura in calce al controricorso, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2578/2020 depositata il 13/07/2020; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; Rilevato che 1.[OSCURATO:SOCIETA]. con atto di citazione del luglio 2012 aveva proposto opposizionedinanzi al Tribunale di Napoli avverso il decreto ingiuntivon. 3349/20 12 emesso dal lo stesso t ribunale , con il quale le veniva ingiuntoil pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (M.C.P.) della somma di Euro 141.618,99quali “commissioni maturate sulle forniture effettuate dalla P.M.P. in favore dei clienti segnalati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e/o in virtù delle cessioni del contratto”; in particolare, la società opponente aveva allegato: 1) la nullità e la pres c rizione del credito ingiunto attesa la natura di rapporto come di agenzia, mediazione o di procacciamento di affari; 2) la nullità del decreto opposto per anatocismo, inesistenza del requisito della esigibilità aifini degli interessi moratori, atteso che la somma complessiva era già comprensiva degli interessi commerciali; 3) la provvigione, come previsto dai 21 contratti oggetto di cessione, avrebbe potuto essere pretesa dalla M.C.P. soltanto al buon esito di ciascuna fattura ceduta C.C. 10.10.2023 n. R.G. 31476/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi “consegnata, fatturata e pagata” e non con la sola allegazione delle fatture emesse dalla opponente, non costituendo tale allegazione prova sufficiente del credito in via monitoria e della sua esigibilità ; 4) in alcune delle fatture emesse dalla opposta, sotto la dicitura agente era indicato cliente diretto, con conseguente inesistenza della pretesa provvigione, risultando che ilcliente non era stat o procurat o da altri e d inoltre, per la maggior parte delle fatture allegate al ricorso monitorio, il diritto alla provvigione non era stato riconosciut o alla creditrice M.C.P. in quanto i relativi importi erano stati corrisposti all’agente [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva procurato quei clienti ; tanto allegato,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto la condanna della creditrice opposta al pagamento del controcredito da essa opponente vantato per l’importo di Euro 7.567,76, oltre interessi commerciali, nel merito, qualificato il rapporto come di agenzia, mediazione o procacciamento d’affari, dichiararsi infondata la pretesa avversa ed in subordine, determinarsi il credito vantato dall’opposta nella misura ritenuta di giustizia, compensandolo con il controcredito indicato; la M.C.P. opposta , a sua volta, costituit a si, eccepiv a l’infondatezza delle deduzioni della opponente e chiedeva , in via principale, il rigetto dell’opposizione; ilTribunale di Napoli, previa chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale costituitasi i n giudizio chiedeva il rigetto dell’opposizione perché infondata e contraddittoria, ha con sentenza n. 7847/2015 , disattesole richieste istruttorie, ha rigettato tutte le domande proposte dalla opponente, confermato il decreto opposto, con condanna della opponente alla refusione delle spese delgrado in favore della opposta e della chiamata; C.C. 10.10.2023 n. R.G. 31476/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. a vverso la sentenza del Tribunale , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneproponeva appello; si costituivano, con distinti atti , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del gravame; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2578 del 20 20 , rigettava il gravame, con condanna della opponente alle spese del grado nei confronti dell’appellatae della chiamata; 3. ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione illustrato da cinque motivi; ha resistito con controricorso M.C.P.s.p.a.; sebbene intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; parte ricorrente e parte resistente ha nno depositato rispettive memorie; Considerato che 1.con il primo motivo di ricorso , la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 190-101 c.p.c. – 24 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito con la sentenza impugnata considerato come depositati fuori termine gli scritti conclusivi dimessi dalla ricorrente nel secondo grado di giudizio, così violando il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, sebbene la odierna ricorrente avesse dedotto alle pagg. 4 –5 sub n. 2 e 10 – 11 sub n. 4 della comparsa conclusionale in secondo grado di giudizio, una circostanza asseritamente decisiva dalla stessa in precedenza non illustrata, relativa ai documenti denominati “cessione di contratto pro solutodalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cedente) alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cessionario)”che, in realtà, invece,consistevano in una mera proposta d’ordine; C.C. 10.10.2023 n. R.G. 31476/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.2. i l primo motivo non è fondato , c ontrariamente a quanto ritenuto dalla odierna ricorrente,e , come correttamente dedotto dalla controparte in controricorso in proposito , la Corte d’appello anzitutto non ha adottato alcuna “statuizione, esplicita e/o implicita nella sentenza impugnata” sul fatto che “le memorie conclusive sarebbero state depositate tardivamente e/o che non si sarebbe tenuto conto delle stesse ai fini della decisione”;in secondo luogo , risulta che la sentenza è stata emessa in data 24 giugno2020, dopo la scadenza dei termini assegnati alle parti (sia se si considerino i 60 gg. + 20 gg. assegnati come da verbale di udienza del 29.01.2020sia dopo i 50 gg. + 20 gg come risulta dalla sentenza),in tutte e due i casi, quindi dopo il deposito delle memorie di replica depositate dalle parti (parte appellante allega di aver depositato in data 1.06.2020 , ultimo giorno utile, la comparsa conclusionale e,nel rispetto del successivo termine di venti giorni,la memoria di replica), con la conseguenza che, a fronte della segnalata divergenza, il silenzio serbato dalla Corte d’appello nella decisione impugnata riguardo allo specifico fatto allegato nella memoria, asseritamene decisivo, non è significativo e non conduce a ritenere fondata la censurasecondo cui la Corte d’appello avrebbe non considerato le memorie perché depositate fuori termine; la conferma della lettura delle memoriepuò trarsi indirettamente anche da quanto ampiamente evidenziato dal G iudice d’appello sul tema della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, che in proposito ha ritenuto di condividere la ricostruzione operata dal Tribunale in ordine ai documenti allegati , che erano denominati cessione di contratto aventi ad oggetto una serie di forniture, e che erano cessioni di contratto anche nella sostanza, e non , viceversa, rapporti di agenzia, mediazione o procacciamento di affari, come sin C.C. 10.10.2023 n. R.G. 31476/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dal primo grado preteso dalla odierna ricorrente (cfr. pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata); 2. c on il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.degli artt. 2697 c.c. e 342c.p.c.; in particolare, per avere la C orte di merito ritenuto violato il criterio della distribuzione dell’onere probatorio da parte della appellante; 2.2.Il secondo motivo è inammissibile; ad onta della sua formale intestazione, il motivo, lungi dall’introdurre un vizio di violazione di legge, è volto a richiedere a questa Corte, inammissibilmente, una diversa lettura delle risultanze probatorie; la ricorrente reitera le doglianze in parte già prospettate nel motivo precedente ed evoca la violazione dei criteri di distribuzione dell’onere probatorio, senza scalfire le argomentazioni della Corte d’appello che debitamente ha ritenuto, per un verso, rilevante , a i fini della qualificazione dei rapporti negoziali de quibus , l’esame della documentazione allegataa fondamento del monitorio opposto , e per l’altro verso, ha sottolineato (cfr. pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata) come per giurisprudenza consolidata di questa Corte costituisce onere dell’appellante di provvedere alla produzione della documentazione necessariaa fondare i motivi di impugnazione (Cass. Sez. U, 8/02/2013 n. 3033; v. anche Cass., ord., n. 21557 del 3/09/2018 e Cass., ord., n. 40606 del 17/12/2021); in definitiva, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte d’appello e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee C.C. 10.10.2023 n. R.G. 31476/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); a quanto precede va aggiunto che, come la stessa parte ricorrente ricorda, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza sopra richiamata (v. p. 9), hanno precisato che qualora l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annidi nell'interpretazione o valutazione di un documento, “il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente dagli atti delle parti” – come nel caso di specie e di tanto risulta essere ben consapevole la ricorrente che discorre di mero “surrogato dei tre documenti” non depositati in appello - è onere della impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, sicché, sotto tale profilo, la censura è pure infondata; 3.con il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in quanto tra loro controverso, costituito dall’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della rete di vendita dell’allora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (ora s.r.l. in liquidazione), nonché omesso esame di documenti probatori decisivi circa il fatto in discussione tra le parti; 3.1.il terzo motivo è parimenti inammissibile; del tutto inconferenti risultano le censure di omesso esame del “fatto decisivo” costituito dalla numerosa documentazione che la società appellante aveva depositato (cfr. l’elenco di documentazione di contenuto e valenza fiscale in ricorso pag. 23, e l’elenco delle lettere circolari inviate da [OSCURATO:PERSONA] ai propri agenti, tra cui anche [OSCURATO:SOCIETA]., in ricorso pagg. 23-27), tenuto conto che, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la Corte d’appello ha , invece , C.C. 10.10.2023 n. R.G. 31476/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi esaminato sia le “circolari” (pag. 15 della sentenza impugnata) sia il pagamento degli oneri fiscali (pag. 16 della sentenza impugnata), il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso, ritenendo in accordo con il giudice di prime cure che quello intercorso tra le parti è un rapporto di cessione di contratto; ma soprattutto va evidenziato, ed è considerazione decisiva, che nessun “fatto storico” viene reso oggetto di censura da parte della ricorrente - criticandosi piuttosto una mera attività processuale del giudice –e che con la doglianza in esame , in realtà, la ricorrente tende a pretendere da questa Corte una inammissibile rivalutazione del complesso delle risultanze istruttorie, già valutate dalla Corte di merito, il cui omesso esame non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( tra le molte conformi, cfr.Cass. Sez. 2, 29/10/2018 n. 27415 ) ; 4. con il quarto motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la C orte di merito omesso di valutare, alla luce dei fatti dedotti dalla ricorrente quale opponente al decreto monitorio pronunciato in suo danno ed a prescindere dalle formule da lei adottate, il contenuto sostanziale della domanda svolta in quella sede in modo da ricostruirne il contenuto e l’ampiezza in conformità all’effettiva sua volontà e alle finalità che essa aveva concretamente perseguito; 4.1.il quarto motivo di ricorso è infondato ; contrariamente a quanto ritenuto dalla odierna ricorrente, la Corte d’appello non ha violato il principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato; ebbene, a proposito delle domande svolte C.C. 10.10.2023 n. R.G. 31476/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dall’appellante e specificatamente in ordine al primo motivo di gravame, la Corte, dopo aver ritenuto “non scalfita da elementi in senso contrario la valutazione” del Tribunale secondo cui i contratti in questione, dal tenore letterale degli stessi, “concretino una cessione di contratto”, in tal modo escludendo le “diverse ricostruzioni, in diritto, del rapporto intercorso tra le parti litiganti” prospettate dall’attuale ricorrente e a cui la stessa aveva collegato le eccezioni di prescrizione del diritto azionato e di nullità per mancata iscrizione di M.C.P. nell’albo per la disciplina della professione di mediatore di cui alla l. n. 39 del 1989 (v. ricorso p. 29-31), ha posto in luce la « contraddittorietà dell’assunto che pretende di allegare i medesimi elementi di prova per affermare la ricorrenza di diverse tre figure contrattuali, le quali, per quanto affini, sono all’evidenza caratterizzate da peculiarità che si elidono a vicenda, sì da rendere inammissibile l’argomentazione stessa»,e in particolare, h a osservato che « non è chiaro se la parte appellante vuole affermare che i rapporti con l’appellata sono stati caratterizzati dalla collaborazione stabile e duratura per vari anni sì da poter ravvisare un rapporto di agenzia o se, invece, hanno rivestito carattere di occasionalità e sporadicità tali da sostanziare l’ipotesi di mediazione/procacciamento di affari, piuttosto le cessioni di contratto di cui si è detto. Il che contraddice e rende vane tutte le argomentazioni che la medesima appellante ha preteso trarre dalla produzione delle citate circolari, inviate agli asseriti suoi agenti nonché dalla visura camerale comprovante l’oggetto sociale della istante [OSCURATO:SOCIETA].» (vedi pagg. 15e 16 della sentenza impugnata) ; 5. con il quinto motivo, denuncia l’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo per la controversia tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e LDG costituito dall’essere tra loro pacifico – perché riconosciuto e non contestato da quest’ultima, C.C. 10.10.2023 n. R.G. 31476/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi che costei aveva ricevuto, per il tito l o indicato dalla prima e costituito dalle provvigioni relative alla vendita da lei operate e descritte nelle proprie fattureelencate nella fattura n. 19027 emessa da M . C .P. il 23 12.2008, le somme indic a te da quest’ultima e di cui alla documentazione da lei dimessa in atti; 5.1.il quinto motivo è inammissibile ; la Corte d’appello non è incorsa nella lamentata “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia” (v. ricorso p. 37) ma, anzi, con la motivazione espressa sul punto, ha implicitamente ma chiaramente ritenuto non sussistente la non contestazione sul punto in questione; si evidenzia inoltre che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice dimerito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., ord., n. 27490 del 28/10/2019), nella specie non sussistente; in proposito, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse suffragata da oggettivi elementi di riscontro la dedotta riferibilità all’attività di agente della terza chiamata, [OSCURATO:SOCIETA]., della fornitura effettuata dalla appellante in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e ha sottolineato in primo luogo che «la contraddittorietà dell’assunto esposto dalla P.M.P. per sottrarsi al pagamento dei compensi di cui si è appena detto» in quanto«una volta ne ha negato la debenza, per l’appunto, perchéindicati come riferibili all’attività di agente della [OSCURATO:SOCIETA]. e l’altra, ribaltando tale assunto, ha affermato che i compensi pretesi da [OSCURATO:SOCIETA]. per la “fornitura alla [OSCURATO:SOCIETA]” non erano stati dati a questa – cui, quindi, spettavano – perché era stata essa stessa a indicare la LGD, con cui aveva a sua volta debiti, C.C. 10.10.2023 n. R.G. 31476/2020 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi come soggetto cui corrisponderli.» (pagg. 16 e 1 7 della sentenza impugnata); il Giudice d’appelloha concluso, sul punto , affermando che « N é potrebbe valere a dare lumi su tale contraddittoria prospettazione e assenza di prova documentale – rispetto a entrambi gli assunti – la prova testimoniale chiesta con l’atto di appello, poiché inammissibile, non avendo la P.M.P. insistito per la sua ammissione negli scritti difensivi nel suo interesse depositati in primo grado, dopo la pronuncia di rigetto delle richieste istruttorie resa dal tribunale (cfr. in proposito Cass. civ. sent. n. 16886 del 2016; ord. n. 5028 del 2018).»(pag. 17 della sentenza impugnata); 5.in conclusione, il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; nulla si dispone per l’intimata atteso che non ha svolto difese nel giudizio di legittimità; il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore dellaparte resistente, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p
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