Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 01515/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], 4=on il quale si contesta l'erronea applicazione della recidiva e la mancanza di motivazione ul punto, è inammissibile trattandosi di motivo non dedotto in appello e, pertanto, non può censurarsi in questa sede la mancata valutazione di un profilo non sottoposto all'esame ci, giudici di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .4) tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d Ile ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], 4=on il quale si contesta l'erronea applicazione della recidiva e la mancanza di motivazione ul punto, è inammissibile trattandosi di motivo non dedotto in appello e, pertanto, non può censurarsi in questa sede la mancata valutazione di un profilo non sottoposto all'esame ci, giudici di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .4) tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d Ile ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 01515/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris