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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27304/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6959-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso l'ordinanza n. 18070/2019 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue.

La TV color [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l'ordinanza di questa Corte (il cui Collegio era così composto: Pres.: Vivaldi; estensore: consigliere [OSCURATO:PERSONA]; componenti: consiglieri [OSCURATO:PERSONA], Tatangelo e Porreca) di conferma della sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, n. 377 del 31/08/2015, in materia di opposizione di terzo all'esecuzione.

La revocazione è stata proposta nel termine lungo in quanto l'ordinanza non è stata notificata. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non si è costituita sebbene sia stata raggiunta da rituale notifica del ricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

La TV [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha depositato memoria.

Il motivo di ricorso è unico ma articolato in plurime censure.

L'errore revocatorio sarebbe caduto sulla dichiarazione di valore della controversia, in quanto l'ordinanza di questa Corte ha affermato che esso non era indicato, mentre viceversa lo era e specificamente era indicato nella prima pagina del ricorso per cassazione della TV [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in euro 6.000,00.

L'assunto è infondato.

La causa è stata ritenuta, ai fini della liquidazione delle spese, di valore indeterminabile mentre la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] color [OSCURATO:SOCIETA]. la Ric. 2020 n. 06959 sez.

M3 - ud. 27-04-2021 -2- reputa non eccedente i ventiseimila euro (€ 26.000,00) e deduce che il credito per il quale si procedeva era comunque non superiore ai seimila euro (€ 6.000,00).

Dalla lettura delle conclusioni della sentenza dell'atto di appello che è in atti risulta che la TV color [OSCURATO:SOCIETA], aveva chiesto anche «i danni non patrimoniali patiti e patiendi a seguito dell'illegittima espropriazione nella misura fodettaria di 6- 5.000,00 o in quella diversa che sarà ritenuta equa».

La detta dizione rende infondata la prospettazione della ricorrente, in quanto non vi è limitazione a euro cinquemila della posta risarcitoria, con la conseguenza che la causa è stata ritenuta correttamente di valore indeterminabile.

L'ordinanza di questa Corte n. 18070 del 2019 ha affermato, inoltre, che la TV [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva omesso di indicare che la fase istruttoria in appello fosse mancata.

Deve, peraltro, rilevarsi che l'allegato al d.m. n. 55 del 2014 prevede, dinanzi alla Corte di Appello, unitamente la Fase istruttoria e/ o di tratta.zione, cosicché nella liquidazione dei compensi non appare ingiustificato commisurarli ai valori più elevati del parametro per detta fase stabilito, in quanto nella trattazione del giudizio di appello la fase istruttoria consiste normalmente nell'esame di documenti, senza che si proceda a veri e propri nuovi incombenti istruttorii quali l'assunzione di testimonianze.

L'orientamento di legittimità è, inoltre, con riferimento ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, suscettibile di interpretazione in senso elastico, più che restrittivo (Cass. n. 30286 del 15/12/2017 Rv. 647179 — 01): «In tema di liquida.zione delle spese processuali successiva al d. m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestaione defensionale Ric. 2020 n. 06959 sez.

M3 - ud. 27-04-2021 -3- in giudkio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della presta.zione professionale,- pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidckione del compenso solo in caso di scostamento appreabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'ad 2233, comma 2, c. c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione)».

Il ricorso della TV [OSCURATO:PERSONA] è, in conclusione, del tutto infondato. , \r Il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere rigutatodAUrv tIANAIVV1-11A1‘4 Nulla per le spese, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.

P. Q.M. rvN QAAA nAX/Pv»-k il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6959-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso l'ordinanza n. 18070/2019 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. La TV color [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l'ordinanza di questa Corte (il cui Collegio era così composto: Pres.: Vivaldi; estensore: consigliere [OSCURATO:PERSONA]; componenti: consiglieri [OSCURATO:PERSONA], Tatangelo e Porreca) di conferma della sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, n. 377 del 31/08/2015, in materia di opposizione di terzo all'esecuzione. La revocazione è stata proposta nel termine lungo in quanto l'ordinanza non è stata notificata. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non si è costituita sebbene sia stata raggiunta da rituale notifica del ricorso. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. La TV [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha depositato memoria. Il motivo di ricorso è unico ma articolato in plurime censure. L'errore revocatorio sarebbe caduto sulla dichiarazione di valore della controversia, in quanto l'ordinanza di questa Corte ha affermato che esso non era indicato, mentre viceversa lo era e specificamente era indicato nella prima pagina del ricorso per cassazione della TV [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in euro 6.000,00. L'assunto è infondato. La causa è stata ritenuta, ai fini della liquidazione delle spese, di valore indeterminabile mentre la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] color [OSCURATO:SOCIETA]. la Ric. 2020 n. 06959 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- reputa non eccedente i ventiseimila euro (€ 26.000,00) e deduce che il credito per il quale si procedeva era comunque non superiore ai seimila euro (€ 6.000,00). Dalla lettura delle conclusioni della sentenza dell'atto di appello che è in atti risulta che la TV color [OSCURATO:SOCIETA], aveva chiesto anche «i danni non patrimoniali patiti e patiendi a seguito dell'illegittima espropriazione nella misura fodettaria di 6- 5.000,00 o in quella diversa che sarà ritenuta equa». La detta dizione rende infondata la prospettazione della ricorrente, in quanto non vi è limitazione a euro cinquemila della posta risarcitoria, con la conseguenza che la causa è stata ritenuta correttamente di valore indeterminabile. L'ordinanza di questa Corte n. 18070 del 2019 ha affermato, inoltre, che la TV [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva omesso di indicare che la fase istruttoria in appello fosse mancata. Deve, peraltro, rilevarsi che l'allegato al d.m. n. 55 del 2014 prevede, dinanzi alla Corte di Appello, unitamente la Fase istruttoria e/ o di tratta.zione, cosicché nella liquidazione dei compensi non appare ingiustificato commisurarli ai valori più elevati del parametro per detta fase stabilito, in quanto nella trattazione del giudizio di appello la fase istruttoria consiste normalmente nell'esame di documenti, senza che si proceda a veri e propri nuovi incombenti istruttorii quali l'assunzione di testimonianze. L'orientamento di legittimità è, inoltre, con riferimento ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, suscettibile di interpretazione in senso elastico, più che restrittivo (Cass. n. 30286 del 15/12/2017 Rv. 647179 — 01): «In tema di liquida.zione delle spese processuali successiva al d. m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestaione defensionale Ric. 2020 n. 06959 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -3- in giudkio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della presta.zione professionale,- pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidckione del compenso solo in caso di scostamento appreabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'ad 2233, comma 2, c. c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione)». Il ricorso della TV [OSCURATO:PERSONA] è, in conclusione, del tutto infondato. , \r Il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere rigutatodAUrv tIANAIVV1-11A1‘4 Nulla per le spese, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto. P. Q.M. rvN QAAA nAX/Pv»-k il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione
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